Finanza

Bonus alle imprese “non energivore” che registrano un incremento dei costi dell’energia superiore al 30%

La spesa per l’energia sostenuta nel primo trimestre 2022 va messa a confronto con lo stesso periodo dell’anno 2019. Viene riconosciuto un credito fiscale pari al 12% dei costi effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energetica utilizzata dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022

di Giorgio Emanuele Degani

L’articolo 3, comma 1, Dl 21/2022 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e impiegata, nel corso del secondo trimestre 2022, dalle imprese “non energivore”.

Si definiscono tali le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e diverse dalle imprese “energivore” iscritte nell’apposito elenco. Questi soggetti hanno diritto al contributo straordinario pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Si precisa che il credito è dunque calcolato sulla base dei consumi stimati e non stimati: tali ultimi dati non potranno essere presi in considerazione ai fini del calcolo del credito, ma occorrerà che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio nel periodo oggetto dell’agevolazione. Tale precisazione è stata fornita dalla circolare 13/E/2022, che ha chiarito anche l’ambito soggettivo e oggettivo del contributo. Sotto il primo profilo, il benefiscio spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh occorre tenere conto tanto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, quanto il dispacciamento e la commercializzazione, nonché i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione dei contratti di fornitura di durata, con ciò escludendo tutti quegli oneri accessori (diretti o indiretti) indicati in fattura. Detto costo medio deve essere poi ridotto delle eventuali agevolazioni (fiscali e non) ricevute e che abbiano determinato un beneficio economico per l’impresa.

Sotto il profilo oggettivo, l’agenzia delle Entrate richiama i criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, Dpr 917/1986 per la determinazione del momento e del periodo di sostenimento della spesa. Inoltre, è necessario documentare questa spesa tramite le fatture di acquisto dell’energia.

La circolare ribadisce anche che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla formazione della base imponibile dell’Irap. Inoltre il contributo:
O
non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa;
O non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Dpr 917/1986.

Il contributo, al pari di quello previsto nel decreto Sostegni ter e nel decreto Energia è cedibile con delle limitazioni e precisazioni (sul punto, v. articolo Anche per il tax credit energia cessione solo con visto di conformità del 18 maggio): il relativo codice tributo è “6963” denominato «credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21». Ebbene, con la circolare 13/E l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riguardo tanto all’ambito soggettivo che oggettivo del contributo in parola, assicurando così una maggiore certezza e trasparenza per i destinatari del beneficio.

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