Imposte

L’indennizzo da clausole di garanzia riduce il costo della partecipazione

Per l’Agenzia l’importo corrisposto dopo la cessione non è sopravvenienza attiva. La somma riversata alla società partecipata è tassabile per Ires e Irap

di Luca Gaiani

Nelle cessioni di partecipazioni, gli indennizzi corrisposti in forza delle clausole di garanzia non costituiscono sopravvenienze attive, ma riducono il costo della partecipazione. Lo chiarisce la risposta a interpello 132/2022 dall’agenzia delle Entrate. Con la risposta 139, riguardante la stessa operazione, è stato inoltre precisato che laddove la società acquirente riversi la somma alla società partecipata e quest’ultima la contabilizzi nel conto economico, si genererà a un provento tassabile sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Il caso esaminato dalle risposte 132 e 139 riguarda una banca (Alfa) che ha acquisito un altro istituto di credito in dissesto (la cui azienda era confluita nella nuova banca Beta) nell’ambito della procedura gestita dal fondo nazionale di risoluzione. Quest’ultimo, all’atto della cessione, ha rilasciato alla banca Alfa le usuali garanzie (warranties) per le sopravvenienze passive riguardanti Beta o le sue controllate. Delta, già controllata da Beta e, successivamente alla cessione, da Alfa subisce un accertamento fiscale che genera una sopravvenienza passiva indeducibile (imposte e sanzioni). L’acquirente Alfa effettua un versamento alla controllata Delta per fornirle la provvista necessaria per definire la posizione fiscale e attiva la garanzia rilasciata dal fondo cedente la partecipazione. Alfa (bilancio Ifrs) iscrive l’indennizzo ricevuto negli altri proventi e contabilizza la somma versata alla controllata Delta (che definisce «contributo a fondo perduto») negli altri oneri di gestione. Delta (bilancio Oic) iscrive la somma ricevuta da Alfa nei proventi del conto economico (voce A5).

La risposta 132 afferma che l’indennizzo percepito in forza delle warranties del contratto di cessione di azioni, ancorché contabilizzato nel conto economico, va a ridurre fiscalmente il costo di acquisto dei titoli e non è pertanto imponibile ai fini Ires. La tesi, lo ricordiamo, è conforme a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina (in senso contrario, Cassazione sentenza 17011/2020). Inoltre, la somma che Alfa riversa alla partecipata costituisce onere indeducibile per difetto di inerenza e neppure aumenta il costo della partecipazione. Infine, Delta, avendo iscritto il contributo ricevuto dalla controllante nel conto economico dovrà farlo concorrere alla formazione del reddito (Ires e Irap) per principio di derivazione rafforzata, anche se esso va indirettamente a controbilanciare un onere non deducibile, non essendovi alcuna norma che consenta di detassare tale provento. Dalla risposta 139 si desume peraltro che, qualora l’apporto ricevuto fosse stata iscritto nel patrimonio netto, esso non avrebbe avuto alcuna rilevanza reddituale.

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