Imposte

Società di capitali, con la delega fiscale via il doppio binario per calcolo imponibile

Derivazione rafforzata estesa per ammortamenti, commesse e poste in valuta. Per gli ammortamenti sarà deducibile ai fini Ires la quota calcolata secondo i criteri del documento Oic 16

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di Luca Gaiani

Per il calcolo del reddito imponibile delle società di capitali, il Governo punta a eliminare il doppio binario.

Il disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale prevede, tra le misure finalizzate a semplificare la determinazione del reddito di impresa, una estensione della derivazione rafforzata per la quantificazione di ammortamenti, commesse e poste in valuta oltre che per gli interessi di mora.

L’intervento è da valutare nel suo complesso positivamente, ma occorre prestare attenzione, in alcuni casi, alle possibili ricadute negative nella pratica applicazione delle nuove disposizioni.

Doppio binario in soffitta

L’articolo 9, lettera c), del disegno di legge delega per la riforma fiscale, individua alcuni interventi correttivi per semplificare il calcolo del reddito di impresa e ridurre gli adempimenti amministrativi degli operatori.

La modifica normativa, che dovrebbe riguardare le sole società con bilancio sottoposto a revisione legale (o che redigeranno specifiche attestazioni di conformità), si prefigge l’estensione della cosiddetta derivazione rafforzata (attualmente circoscritta ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale) ricomprendendovi gli aspetti quantitativi di taluni componenti reddituali. In pratica, l’obiettivo è quello di stabilire che per i componenti reddituali interessati dalla modifica normativa (ammortamenti, poste in valuta, commesse pluriennali e interessi di mora) il valore che concorre alla determinazione del reddito è quello che risulta iscritto in bilancio secondo corretti principi contabili.

Per gli ammortamenti, si va dunque verso la eliminazione degli anacronistici coefficienti tabellari previsti dal Dm 31 dicembre 1988: sarà deducibile ai fini dell’Ires (come già da anni avviene per l’Irap) la quota calcolata secondo i criteri del doc. OIC 16 anche se ipoteticamente superiore all’importo derivante dalla applicazione delle percentuali fiscali.

Per le commesse ultrannuali, la norma dovrebbe coprire le società che adottano il metodo della commessa completata (valutazione in base ai costi sostenuti), metodo non ammesso dall’art. 93 del Tuir. Anche in questo caso il valore contabile assumerebbe efficacia anche per la dichiarazione dei redditi. Una analoga revisione dovrebbe però essere estesa, a nostro avviso, anche alle commesse infrannuali per le quali non è rilevante fiscalmente (art. 92, comma 6, Tuir) l’opposto metodo della percentuale di completamento (risposta 93/2023).

Poste in valuta allineate ai bilanci

Per i crediti e i debiti in valuta verrà eliminata la neutralità fiscale (art. 110, comma 3) degli utili e delle perdite da adeguamento al tasso di cambio di fine esercizio, che costringe gli operatori, ogni anno, a calcolare le differenze non realizzate da iscrivere come variazione in dichiarazione dei redditi e quelle che si sono riversate dagli anni precedenti, che vanno inserite con segno opposto. Si tratta di un lavoro complesso e a forte rischio di errore, che indispettisce gli addetti contabili e i responsabili fiscali delle imprese e la cui cancellazione verrà salutata con grande favore.

Per gli interessi di mora, il discorso è invece differente e le norme delegate dovranno agire con molta cautela per evitare che si generi un effetto boomerang sul carico fiscale delle imprese.

L’attuale doppio binario, secondo cui gli interessi attivi e passivi di mora si tassano e si deducono con criterio di cassa, fu introdotto nel 2004 (con effetto di salvaguardia dei difformi comportamenti tenuti a partite dall’8 agosto 2002), con la finalità di evitare la tassazione anticipata di proventi incerti. Il Dlgs 231/2022 prevede (per i contratti stipulati da agosto 2002) la spettanza, nei rapporti commerciali, degli interessi di mora in caso di ritardi di pagamento. I principi contabili (OIC 15) obbligano le società ad iscrivere gli interessi attivi di mora in base alla legge e, contestualmente, a svalutare il credito se si stima che non verrà agevolmente incassato. Una gran parte delle imprese evita per semplicità di fare la doppia registrazione (interessi attivi di mora e svalutazione del credito, con risultato pari a zero), dato che, vigente il principio di cassa, il fisco non può effettuare alcuna contestazione fino al momento del pagamento. Se si intende tornare alla tassazione per competenza (allineando il fisco al bilancio), ma forse non ne vale la pena, occorrerà anche consentire alle società di dedurre la contestale svalutazione del credito.

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