I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 4 all'11 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 554

Cessione di terreni con unità collabenti: applicazione dell'imposta ordinaria

Se, al momento della cessione di terreni edificabili tra soggetti passivi Iva, sono presenti sul fondo dei fabbricati fatiscenti (ruderi o unità collabenti), l'operazione si considera unica. Pertanto, si applica l'Iva in misura ordinaria. L'agenzia precisa che la classificazione catastale della proprietà al momento della cessione, costituita da un terreno su cui insistono immobili collabenti, resta, in generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione previsto dal Decreto Iva (articolo 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter), Dpr 633/1972), indipendentemente dalla destinazione degli stessi immobili, successiva alla vendita. Ovviamente va vista la situazione di fatto: che i fabbricati, che insistono sull'area, siano diruti può discendere dalla categoria catastale F/2 e da altra documentazione che ne certifichi lo stato di fatto sulla base di elementi oggettivi (come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche – possibilmente asseverate – che ne offrano una rappresentazione fedele). In tal caso è dovuta l'Iva nella misura del 22% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna. Anche la Corte di Giustizia Ue, sentenza 19 novembre 2009, causa C-461/08 ha avuto modo di affermare che quando l'atto di cessione di un terreno, sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione, prevede espressamente l'impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all'atto della cessione, tale fattispecie integra un'operazione unica ai fini Iva. In tal caso non si tratta di cessione di fabbricato esistente, ma di terreno non edificato. Anche nel caso di specie, oggetto della compravendita è un'area su cui insiste un complesso edilizio composto da cinque edifici a originaria destinazione alberghiera, poi caduti in uno stato di notevole degrado e, quindi, classificati nella categoria F/2 (immobili collabenti). Gli stessi risultano essere in via di demolizione e ricostruzione nonché di conversione urbanistica con destinazione residenziale.

Redditi di impresa/Veicoli aziendali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 553

Auto aziendali: deducibilità piena per l'uso strumentale

Le limitazioni alla deducibilità delle auto aziendali, ai sensi dell'articolo 164 del Tuir, non operano per l'utilizzo esclusivo e strumentale dei mezzi di trasporto. Si applica, quindi, la deduzione al 100% prevista dall'articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir (secondo cui sono integralmente deducibili dal reddito se utilizzati come beni strumentali allo svolgimento dell'attività), trattandosi di beni strumentali senza i quali l'impresa non potrebbe esercitare la propria attività. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il concetto di strumentalità esclusiva va intesa nel senso che sono strumentali a un'attività di impresa i veicoli senza i quali non è possibile lo svolgimento della stessa attività (circolare 13 febbraio 1997, n. 37; circolare 10 febbraio 1998, n. 48; circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E; risoluzione 23 marzo 2007, n. 59/E). Nel caso in esame, si tratta di autovetture utilizzate per l'attività di vigilanza, dotate di particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati dalla Prefettura. Questa peculiarità esclude un uso personale dei mezzi, predisposti infatti al solo utilizzo aziendale. Inoltre, le auto possono essere guidate solo da personale in servizio, il quale deve, altresì, compilare una specifica scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio, circostanza che permette al manager aziendale di verificare l'uso dell'auto. In definitiva, la particolare strumentazione di bordo e i sistemi di controllo sull'utilizzo portano l'agenzia a concludere che le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 550

Sisma bonus e bonus facciate: la detrazione spetta anche ai non residenti

Oggetto di esame sono il sisma bonus (articolo 16, comma 1-quater, Dl 4 giugno 2013, n. 63) e il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160). In entrambi i casi il legislatore ha dato rilievo al tipo di intervento effettuato e alla presenza di un imponibile su cui applicare la detrazione, e non ai requisiti soggettivi (al pari del Superbonus 110%; cfr. circolare 24/E/2020). Ne deriva che può usufruire del sisma bonus rafforzato (detrazione all'80% per le spese sostenute fino entro il 31 dicembre 2024, subordinata alla riduzione di due classi del rischio sismico a seguito dell'intervento edilizio) e del bonus facciate (detrazione al 60%) la società estera che effettua gli interventi previsti dalle due detrazioni fiscali su un proprio immobile sito in Italia di cui è titolare del reddito fondiario. Entrambe le agevolazioni, infatti, possono essere fruite da tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio. Restano fuori i soggetti con redditi a tassazione separata o a imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulta dovuta (ad esempio i no tax area). Tali contribuenti, tuttavia, possono utilizzare la detrazione attraverso una delle alternative previste dall'articolo 12, Dl 34/2020 (sconto in fattura, cessione del credito).I concetti espressi trovano conferma in altri documenti di prassi: 1) risoluzione 78/E/2020, che ha ribadito che il Superbonus non è precluso al non residente proprietario di un immobile in Italia di cui è titolare di reddito fondiario; 2) risoluzione 34/E/2020, secondo cui usufruiscono del sisma bonus anche i titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su «costruzioni adibite ... ad attività produttive». E ancora più specificamente, la stessa risoluzione ha sottolineato che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non è posto alcun vincolo di carattere oggettivo o soggettivo, per cui la detrazione include i titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, siano essi strumentali, beni merce o patrimoniali; 3) circolare 2/E/2020 in relazione al bonus facciate, la quale ha precisato che l'agevolazione non è circoscritta a determinate tipologie di contribuenti, ma la detrazione è rivolta a tutti coloro che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla categoria del reddito prodotto.In definitiva, possono accedere ai due bonus edilizi tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d'impresa, che effettuano lavori agevolabili a prescindere dalla residenza. Nel caso in esame, essendo l'istante proprietario del fabbricato su cui verranno realizzati i lavori, nonché titolare di reddito fondiario in Italia, in presenza degli altri requisiti, potrà usufruire dei due bonus edilizi.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 546

Art bonus: agevolati solo i beni culturali pubblici

L'Art bonus (articolo 1, comma 1, Dl 83/2014) non può essere riconosciuto per una collezione storica del design italiano, esposta in un museo dato in uso a una Fondazione da un Comune. Ciò in quanto la cennata collezione non è un bene culturale pubblico e, quindi, le erogazioni liberali ricevute dalla stessa Fondazione non possono essere ammesse al credito d'imposta. Inoltre, osserva l'agenzia, la sola concessione di uno spazio pubblico (presso locali comunali) non integra il requisito dell'appartenenza pubblica. La collezione, come si legge nel parere del ministero della Cultura, necessariamente coinvolto per la corretta qualificazione, si presenta costituita da un'universalità di oggetti vincitori di premi dal 1954 a oggi e da altri oggetti che hanno ottenuto la menzione d'onore, ed è di proprietà della Fondazione istante. In sostanza, il ministero osserva che «in virtù della natura privata della collezione (di proprietà della Fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico». Inoltre, è stata esaminata la questione circa la riconducibilità del museo, che ospita la collezione, alla nozione di istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica, destinatario di erogazioni liberali ammissibili all'Art bonus. Sul punto, l'agenzia delle Entrate fa notare che lo stesso museo è un edificio storico di proprietà del Comune, il quale ne ha intestato la proprietà superficiaria a un'associazione, la quale, a sua volta, ha concesso, alla Fondazione l'uso delle strutture museali affinché, quest'ultima, con oneri a proprio carico, predisponesse un progetto espositivo permanente avente come finalità ultima la creazione di un museo del design, all'interno del quale l'esposizione della collezione in questione assumesse un ruolo centrale. Come affermato dalla risoluzione 136/E/2017, tra le caratteristiche richieste per il beneficio vi sono: a) la costituzione dell'ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti pubblici; b) la maggioranza pubblica di soci e partecipanti; c) il finanziamento con risorse pubbliche; d) la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e l'assoggettamento ad alcune regole proprie della Pubblica amministrazione o al controllo analogo. Passati al vaglio i requisiti prescritti dalla norma di riferimento – assenti, nel caso in esame, primo fra tutti l'inderogabile requisito dell'appartenenza pubblica e la governance pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali – deriva che non è consentito fruire del beneficio fiscale sulle erogazioni ricevute dalla Fondazione istante. La sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non è sufficiente.

Agevolazioni/Pubblicità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 548

Campagne pubblicitarie agevolate: investimenti tramite un intermediario

L'articolo 57-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50 introduce un'agevolazione relativa alle spese sostenute per pubblicità. Essa è stata estesa anche agli investimenti effettuati negli anni successivi al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi beneficiari originari, con limiti e massimali differenti. Il caso esaminato riguarda investimenti in campagne pubblicitarie mediate, ossia effettuate tramite agenzie di pubblicità. In tal caso, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento. Infatti, il comma 2 dell'articolo 3, Dpcm 90/2018, attuativo della norma, ha disposto che «ai soli fini dell'attribuzione del credito d'imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa». Anche le Faq (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri precisano che: «Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria». Sulla base di quanto indicato, l'agenzia conferma che nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all'articolo 57-bis, Dl 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione. Per consentire i successivi controlli sulla corretta fruizione dello sconto fiscale, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese agevolabili.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 551

Industria 4.0: necessaria l'interconnessione per l'iper ammortamento (o il credito d'imposta)

Una Srl, nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata di 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20% (cd. «prenotazione», che consente di fruire del periodo «lungo»; si veda l'articolo 1, comma 30, legge 205/2017). I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo ed interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020. L'istante chiede, quindi, di chiarire se la sovvenzione applicabile (iper ammortamento) debba essere calcolata, sulla base della durata minima fiscale del contratto di leasing, a decorrere dal mese di gennaio 2020, ovvero dal primo mese di maturazione del canone di leasing del periodo d'imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione o dal mese di settembre 2020, ovvero dal primo mese di entrata in funzione del bene del periodo d'imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione. Il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della Legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150% o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile (circolare 4/E/2017). La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita per quanto riguarda l'iper ammortamento in un periodo «non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito» dal Dm 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (articolo 102, comma 7 del Tuir). Ai fini della determinazione dell'iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione super ammortamento per cui, nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Dal momento di effettuazione degli investimenti, però, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Infatti, la maggiorazione super ammortamento (e iper ammortamento), traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1 del Tuir – a partire dall'esercizio in cui i costi risultano deducibili, ossia al momento dell'entrata in funzione del bene. Inoltre, a differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 (iper ammortamento) prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150%: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Anche nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017 risulta che la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia (attestanti la rispondenza dei beni a quelli agevolati) devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Sulla base di quanto detto, deriva che la deduzione dell'iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 11 dicembre 2016, n. 232) – ma lo stesso vale per la fruizione del credito d'imposta previsto dalle norme successive, che hanno sostituito i maggiori ammortamenti deducibili in un credito d'imposta – decorre dall'avvenuta interconnessione del bene. Se questa avviene successivamente all'acquisto del bene e alla sua entrata in funzione, l'iper ammortamento decorre dall'interconnessione, mentre per i periodi precedenti si può dedurre il costo ordinario (ammortamento o quote di canoni leasing) al momento della sua entrata in funzione. Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (consegna e collaudo del bene), mentre l'entrata in funzione e l'interconnessione sono avvenuti nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. In definitiva, secondo l'agenzia, elemento rilevante per definire il momento di inizio della fruizione dell'agevolazione risulta in primis l'entrata in funzione del bene come avviene per i costi rilevati con la tecnica dell'ammortamento ai sensi dell'articolo 102 del Tuir a cui occorre assimilare, per ragioni di ordine logico sistematico, anche l'ipotesi di acquisto di macchinari in leasing (cfr. articolo 102, comma 7 del Tuir, inserito proprio nell'articolo riguardante gli ammortamenti). La deduzione quale iper ammortamento – in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione – non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione. Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell'incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che il bene sia partecipe nel ciclo produttivo aziendale. Non può essere rilevante, infine, la quantificazione dell'iper ammortamento nell'ipotesi di acquisto di un macchinario operata nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, poiché la forfetizzazione della prima quota di ammortamento deducibile, relativa al periodo d'imposta di entrata in funzione del bene agevolabile, operando esclusivamente per gli acquisti di beni in proprietà, consente di determinare la maggiorazione cd. super ammortamento prescindendo dalla quantificazione dai mesi di effettivo utilizzo del macchinario. Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'istante, per quanto sopra descritto ne consegue che la sovvenzione possa essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7 del Tuir.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 10 novembre 2022

Erogazioni liberali a fondazioni Its Academy: modalità di fruizione del tax credit

Il Provvedimento definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 6, legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni Its Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo 4. Si tratta di agevolazioni dirette agli iscritti dei percorsi formativi e ai soggetti che finanziano – tramite erogazioni liberali in denaro – gli istituti. Il credito d'imposta – spettante nella misura del 30% delle somme versate (60% se l'erogazione è a favore di fondazioni Its Academy operative nelle Province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale) e riconosciuto a patto che la donazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale o, comunque, mediante sistemi di pagamento tracciabili – può utilizzato in tre quote annuali di pari importo a partire dalla data della dichiarazione dei redditi relativa al periodo della donazione oppure in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Quest'ultima opzione è l'unica percorribile dai titolari di reddito d'impresa che possono spendere il bonus soltanto in compensazione e sempre in tre quote annuali. Un'apposita risoluzione istituirà il codice tributo da utilizzare. Con riferimento alle altre agevolazioni, viene previsto che gli iscritti ai percorsi formativi delle fondazioni Its Academy possono riscattare, ai fini previdenziali, il periodo di frequenza, dedurre ai fini Irpef i relativi contributi pensionistici (o applicare la detrazione del 19% se relativi a persone a carico), come pure detrarre le rette per la frequenza dei percorsi formativi. Sono detraibili anche le erogazioni liberali dirette alle stesse fondazioni e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Anche in questo caso, rette e donazioni sono detraibili soltanto se il pagamento è avvenuto mediante versamento bancario o postale e, in ogni caso, con strumenti tracciabili.

Operazioni straordinarie/Conferimenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 549

Centro commerciale: è azienda suscettibile di conferimento in società

Costituisce "azienda" un complesso di beni formato da: 1) immobili parzialmente ultimati, destinati a centro commerciale, composto da una pluralità di unità commerciali; 2) autorizzazioni e licenze commerciali per lo svolgimento delle attività presso le unità che compongono il centro commerciale; 3) altri beni e crediti; 4) contratti in corso di esecuzione riferibili al complesso immobiliare, quali in particolare il contratto di affitto d'azienda, avente per oggetto una delle unità che compongono l'immobile, i contratti di assicurazione a copertura dei danni diretti e indiretti della responsabilità civile verso terzi, il contratto stipulato per l'amministrazione di un condominio, il contratto relativo alla manutenzione generale delle aree e degli impianti e i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Qualificandosi come azienda (in quanto rileva il fatto che l'insieme di beni e diritti possieda l'unità funzionale che rende possibile il perseguimento dell'originario oggetto dell'impresa), il complesso è suscettibile di conferimento in società in neutralità fiscale ai fini delle imposte sul reddito e con applicazione delle imposte d'atto in misura fissa. Se si fosse trattato di un mero aggregato di beni, il complesso sarebbe stato suscettibile di conferimento in società in regime di realizzo al valore normale ai fini delle imposte dirette e con applicazione delle imposte d'atto in misura proporzionale. Pertanto, nel conferimento d'azienda si applicano: a) le imposte dirette secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 176 del Tuir; b) le imposte d'atto in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte I allegata al Dpr 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Dlgs 347/1990 per quanto concerne l'imposta ipotecaria e ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990 per quanto concerne l'imposta catastale.

Operazioni straordinarie/Fusioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 novembre 2022, n. 555

Fusione tra enti religiosi: quando sussiste la neutralità fiscale

L'articolo 172 del Tuir, in relazione alle operazioni di fusione, prevede che «La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento». La disposizione, secondo quanto precisato dal successivo articolo 174, vale anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società. Nel caso in esame, un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – per esigenze organizzative – procede a incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e appartenenti alla stessa congregazione religiosa, mantenendo in capo all'ente incorporante la destinazione originaria dei beni all'attività istituzionale. La fusione è fatta in neutralità fiscale per i beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell'incorporante. Quelli, invece, non rientranti in tale regime, che permangono però nell'attività istituzionale, non configurano una fattispecie realizzativa con relativa tassazione delle plusvalenze. Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, si ricorda la risoluzione 15 aprile 2008, n. 152/E, la quale richiama, in via generale, il principio di neutralità delle fusioni e scissioni, secondo cui il passaggio dei beni non dà luogo a fenomeni realizzativi se le società o gli enti interessati dall'operazione producono reddito d'impresa. Tale risoluzione chiarisce che anche per le operazioni di fusione che coinvolgono gli enti ecclesiastici occorre distinguere se i beni, che passano da un ente all'altro, siano o meno relativi a un'attività d'impresa. Solo in tal caso, infatti, beneficiano della neutralità fiscale in quanto l'operazione è da considerare non realizzativa, come indicato dal citato articolo 172 del Tuir. Diversamente, se i beni non confluiscono in un'attività d'impresa dell'ente incorporante, gli stessi si devono considerare realizzati a valore normale, generando plusvalenze imponibili, in quanto destinati a finalità estranee alla stessa impresa. Anche per la risoluzione 18 aprile 2008, n. 162/E occorre distinguere se i beni che "passano" da un ente all'altro siano o meno relativi a un'attività d'impresa. Pertanto, relativamente ai beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell'ente incorporante, la fusione potrà avvenire in neutralità fiscale, ai sensi degli articoli 172 e 174 del Tuir. Per i beni, invece, non rientrati nel regime di impresa che permarranno nel contesto dell'attività istituzionale, l'agenzia ritiene che l'operazione di fusione prospettata determini un passaggio di beni dall'incorporato all'incorporante che non produce l'emersione delle fattispecie realizzative richiamate dall'articolo 67 del Tuir. Per quanto riguarda le imposte indirette, invece, i passaggi di beni nella descritta operazione dell'ente ecclesiastico non sono soggetti ad Iva (articolo 2, comma 3, lettera f), Dpr 633/1972); di conseguenza in base al principio di alternatività Iva/registro (articolo 40, Dpr 131/1986) l'operazione dovrà scontare l'imposta di registro. Infatti, la fusione in oggetto non potrebbe scontare l'imposta di registro fissa prevista per le fusioni dall'articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, in quanto l'articolo 4 riguarda le sole operazioni (di fusione) tra società o tra enti «aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola» e non risulta, secondo l'Amministrazione, applicabile agli enti non commerciali (risoluzione 14 aprile 2008 n. 152/E; risoluzione 11 gennaio 2019, n. 2/E; Corte di Cassazione, ordinanze 227/2021 e 4763/2009). L'ente ecclesiastico potrà, tuttavia, applicare la misura di favore (articolo 1, comma 737, legge 147/2013) che prevede il registro fisso di 200 euro, in quanto nel caso in esame sussistono le condizioni necessarie (Risposta Interpello 179/2020) e cioè che il trasferimento dei beni avvenga a titolo gratuito, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione, e tra enti che appartengono alla stessa struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Fallimento/Carichi pendenti

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 10 novembre 2022, n. 6

Omologa del concordato fallimentare: non operano la sospensione e l'annullamento dei carichi pendenti

La procedura della sospensione della riscossione e dell'annullamento dei carichi pendenti – prevista dall'articolo 1, comma 537 e seguenti, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – non opera per via dell'emanazione del decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare. La procedura di sospensione e annullamento dei carichi pendenti – che richiede una domanda presentata all'Agente della riscossione e che consente la sospensione immediata di ogni attività esecutiva cautelare e il successivo annullamento del debito (in caso di esito positivo della procedura o in ipotesi di mancata risposta da parte del creditore entro 220 giorni dalla domanda del contribuente) – può essere attivata solo nelle tassative casistiche indicate nel citato comma 537. Pertanto, non rileva il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare, in quanto dopo le modifiche apportate dal Dlgs 159/2015, tra le cause idonee ad attivare la procedura in oggetto è stata espunta «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 novembre 2022

Adempimento spontaneo: anomalie sulle dichiarazioni Iva 2019

In aderenza all' articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 in tema di adempimento spontaneo, è stato reso noto che l'agenzia delle Entrate invierà ai soggetti passivi Iva le comunicazioni delle anomalie risultanti dal confronto fra i dati della dichiarazione annuale Iva e quelli delle fatture elettroniche trasmesse via SdI ai sensi del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 (rapporti B2B, B2C e B2G) e dei corrispettivi telematici, riferiti al periodo d'imposta 2019. Il contribuente, raggiungo dalla comunicazione, potrà: a) chiedere ulteriori informazioni; b) segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria; c) regolarizzare errori ed omissioni avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997, anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione sarà, invece, preclusa in caso di notifica di un atto impositivo o di ricezione di avvisi bonari. Gli avvisi saranno recapitati al domicilio digitale del soggetto passivo; in caso di indisponibilità del suddetto domicilio o di mancato recapito, l'invio verrà effettuato mediante posta ordinaria. Le comunicazioni saranno comunque consultabili nel Cassetto fiscale del contribuente o nell'area riservata «Fatture e Corrispettivi».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 9 novembre 2022, n. 65/E

Autotrasportatori: codice tributo per l'utilizzo del tax credit per il caro carburante

È istituito il codice tributo 6989 per fruire, in compensazione nel modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto, di cui all'articolo 3, Dl 17 maggio 2022, n. 50. La misura – 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori per veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto – è stata introdotta per sostenere gli autotrasportatori a fronte dell'aumento dei prezzi del gasolio. In particolare, il beneficio spetta ai soggetti esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504. Le disposizioni attuative sono state emanate col Dm 13 luglio 2022 e col Decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili datato 29 luglio 2022. I citati decreti prevedono che il ministero stesso trasmetta telematicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. Ogni beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile consultando il proprio Cassetto fiscale. L'agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal ministero.

Decreto Aiuti quater/Agevolazioni

Dl approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2022

Decreto Aiuti quater: nuove misure a favore di imprese e famiglie

Il contenuto del Decreto spazia dai fringe benefit concessi ai dipendenti, al sostegno alle imprese per il caro energia, alla rimodulazione della detrazione da Superbonus, ecc. Di seguito le novità di maggior rilievo.

Welfare aziendale

S'innalza da 600 euro a 3.000 euro per il 2022 (erogazioni, anche ad personam, entro il 12 gennaio 2023) il tetto dell'esenzione fiscale (ma anche contributiva) dei cosiddetti fringe benefit aziendali. Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (anche se intestate al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir; cfr. circolare 35/E/2022).

Caro energia e rateizzazione

Si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022. Confermate le aliquote potenziate del credito d'imposta pari al: 1) 40% per le imprese energivore e gasivore; 2) 30% per le imprese che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW. Inoltre, per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE Spa è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per se stessa che per quelle del medesimo gruppo. Infine, al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale. Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l'aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l'autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

Iva e accise

Viene prorogata dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio, confermando il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l'effetto sull'Iva). Per il Gpl lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l'impatto sull'Iva. In particolare, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono così fissate per i seguenti prodotti: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. L'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022. Di conseguenza entro il 13 gennaio 2023, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'utilizzo di appositi modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. Occorre ricordare che questa comunicazione (per la cui violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro; cfr. articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995) non dev'essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote stesse, così come rideterminate dal Decreto.

Utilizzo di contante e Pos

Dal 1° gennaio 2023 l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciati passa da 1.000 euro (soglia che avrebbe dovuto entrare in vigore col nuovo anno; cfr. articolo 18, Dl 124/2019) a 5.000 euro (articoli 49 e 51, comma 1, Dlgs 231/2007). Immutate le altre soglie in materia: 3.000 euro per l'attività di cambiavalute (articolo 49, comma 3-bis, Dlgs 231/2007); 999,9 euro per il limite di contanti per il servizio di rimessa di denaro (money transfer); 15.000 euro per l'acquisto in contanti da parte di turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 2-bis, Dl 16/2012. Viene, altresì, previsto un incentivo – riconosciuto agli esercenti – per i pagamenti effettuati con Pos. Il bonus spetta ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione alle spese sostenute nel 2023. Il bonus Pos è riconosciuto per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici e spetta nella misura del 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro. L'agevolazione è fruibile sotto forma di credito d'imposta e utilizzabile in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese di registrazione della relativa fattura.

Superbonus

La rimodulazione al 90% della detrazione a fronte delle spese sostenute per gli interventi da Superbonus viene anticipata al 2023 per i condomìni. In particolare, il Decreto ha rimodulato le aliquote delle detrazioni del Superbonus in quattro scaglioni a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese: si prevede il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, il 90% per quelle sostenute fino a tutto il 2023, mentre si va dal 70% al 65%, rispettivamente, per il 2024 e il 2025. La rimodulazione delle aliquote non si applicherà agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo. S'introduce anche la possibilità (anch'essa per il 2023) di accedere al beneficio nella misura del 90% per i proprietari di singole abitazioni (edifici unifamiliari), a condizione che si tratti di abitazione principale e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15.000 euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare; cfr. nuovo comma 8-bis1 dell'articolo 119, Dl 34/2020). Il Superbonus si applica, invece, al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Infine, modificando il comma 8-ter dell'articolo 119, Dl 34/2020, viene previsto che per gli interventi, effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

Imu per il settore dello spettacolo

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata Imu 2022, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività. Si tratta di una norma d'interpretazione autentica in riferimento alle esenzioni Imu per il settore dello spettacolo, di cui all'articolo 78, commi da 1 a 4, Dl 104/2020. Il comma 3 della norma appena citata stabilisce che l'Imu non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il successivo comma 4 subordina l'efficacia di tale agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea. La norma prevede che tali disposizioni debbano interpretarsi nel senso che, in riferimento ai predetti immobili, per l'anno 2022 la seconda rata Imu non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Ue 18 dicembre 2013 n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».