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Rimborso per i laptop dei figli di lavoratori, così può scattare l’esenzione Irpef

La risposta a interpello 294 ha ritenuto che sono esenti da imposizione fiscale i rimborsi delle spese per l’acquisto di laptop/tablet dei figli studenti di lavoratori trasferiti all’estero

di Cristian Valsiglio

In una dinamica di forte attrazione nella redditualità imponibile di somme collegate al rapporto di lavoro e concesse dal datore di lavoro ai propri dipendenti destano vanno segnalate le interpretazioni elastiche di esenzione fiscale da parte dell’agenzia delle Entrate.

Con la risposta 294/2022, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto esenti da imposizione fiscale i rimborsi delle spese per l’acquisto di laptop/tablet dei figli studenti di lavoratori trasferiti all’estero (si veda il precedente articolo «Non imponibili tablet e costo del test di ingresso a scuola»).

In particolare, la società istante ha posto il particolare quesito in merito al regime tributario relativo all’acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico e al contributo per il test d’ingresso il cui superamento è condizione per l’ammissione alla scuola al fine di «sostenere i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (transferred employees) con figli in età scolare» e «di promuovere la loro istruzione, la loro formazione nonché l’inserimento nella nuova realtà nazionale».

Alla luce del quesito i passaggi logico-interpretativi delle Entrate sono i seguenti.

Il primo punto riguarda l’affermazione del principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986).

Il secondo riguarda la possibilità di rinvenire una specifica deroga a tale principio identificando emolumenti che, ancorché relazionabili al rapporto di lavoro, risultano esclusi da tassazione.

In merito a tale aspetto, l’amministrazione finanziaria evidenzia che, a mente del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in particolare «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari» (lettera f- bis).

In particolare, la disposizione agevolativa conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione al requisito oggettivo della natura delle somme corrisposte con diritto all’agevolazione fiscal-contributiva (in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive), ripercorrendo precedenti interpretazioni del Fisco, si rileva che:

1) è stato chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella «classe virtuale« e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti (risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E);

2) è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari in base all’articolo 12 del Tuir (circolare 22 dicembre 2000, n. 238);

3) la disposizione ricomprende i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico (circolare 15 giugno 2016, n. 28/E).

Nell’ambito dell’oggetto del quesito, l’Amministrazione Finanziaria precisa che l’utilizzo dei “device” oggetto del rimborso nell’ambito dell’attività scolastica è esplicitamente previsto nell’ambito di accordi sottoscritti dai genitori degli alunni e l’istituto scolastico, il quale prevede espressamente non solo l’utilizzo di tali strumenti, ma anche le caratteristiche tecniche che gli stessi devono avere, in quanto i programmi scolastici mirano «a integrare la tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento in modo da supportare la missione educativa» della scuola. Visto il particolare accordo scuola-genitori si può ritenere esente il rimborso delle spese di acquisto di tali strumenti in virtù di quanto previsto nella lettera f-bis).

A parere dell’Agenzia non genera reddito anche l’eventuale rimborso del costo di iscrizione per il sostenimento di un test d’ingresso, il cui superamento è condizione per l’iscrizione all’istituto scolastico in quanto classificabile tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

Sotto l’aspetto soggettivo è invece fondamentale, ai fini dell’applicazione della norma di favore, che l’offerta delle predette somme e valori risulti rivolta alla «generalità dei dipendenti» o a «categorie di dipendenti». In merito a quest’ultima condizione, le Entrate ricordano che:

1) l’esclusione dal reddito non è riconosciuta qualora i benefit elencati nel comma 2 dell’articolo 51 del Tuir siano rivolti ad personam (circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 15 giugno 2016, n. 28/E);

2) l’espressione «categorie di dipendenti» va intesa anche con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica), a prescindere dalla circostanza che in concreto solo alcuni di essi ne fruiscano (circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, paragrafo 4.9);

3) sono stati considerati un raggruppamento omogeneo di dipendenti i soggetti cosiddetti expatriates o assignees, ovvero dipendenti trasferiti in Stati esteri ai quali viene assicurato lo stesso trattamento indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione (risoluzione 17 dicembre 2007, n. 378/E).

In virtù di tali considerazioni, i transferred employees, oggetto del quesito, possono essere considerati fiscalmente una «categoria di dipendenti».

In conclusione, l’agenzia delle Entrate ritiene che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei transferred employees, per l’acquisto di laptop/tablet e per l’eventuale costo del test d’ingresso della scuola non costituisca reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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