Adempimenti

Ristrutturazioni, detrazione del 50% solo con «fine lavori»

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Detrazione 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese solo con la presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori . È quanto chiarito dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera ( interrogazione 5-12157 dei deputati Pd Marco Di Maio e Michele Pelillo ) di ieri, dove viene ribadita l’esigenza imprescindibile per accedere all’agevolazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir ),di procedere con la comunicazione di fine lavori da rendere al Comune, da parte dell’ impresa ristrutturatrice del fabbricato.

La detrazione in questione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

L’agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria. Inoltre si ricorda che l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte, anche se rilevante).

L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro

Inoltre si ricorda che l’agevolazione in questione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, facenti parte dell’intero fabbricato, così che ciascun singolo acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione, indipendentemente dal destino delle altre abitazioni.

Il question time di ieri richiama poi la circolare 7/E/2017 che, al solo fine di agevolare i contribuenti rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.

In buona sostanza la risposta evidenzia il presupposto costitutivo dell’agevolazione in questione che è quello, per l’appunto, legato alla fine dei lavori. Senza di essa non può partire la detrazione in dichiarazione dei redditi dell’acquirente e di conseguenza non si può concretizzare il beneficio fiscale.

Il Mef al riguardo non ravvisa, infatti, anomalie interpretative o applicative sulla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir), poiché una diversa interpretazione della legge che valorizzi l’agevolazione anche in presenza di lavori non ultimati non sarebbe conforme al dettato normativo attualmente in vigore.

Sempre ieri il Mef in risposta a un altro question time (5-12156 presentato da Giulio Maria Sottanelli) ha ribadito la deducibilità del costo derivante da un contratto di locazione dell’immobile adibito a sede dell’agenzia da parte di un assicuratore con partita Iva . Questo anche se nel contratto di affitto la compagnia di assicurazione inserisca la clausola di subentro nel contratto di locazione in caso di risoluzione del mandato fra compagnia e assicuratore.

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