Adempimenti

Previdenza complementare, la deduzione extra gestita nella Certificazione unica

Da evidenziare il beneficio previsto dal Dlgs 252/2005 per gli iscritti dal 2007. Si indicano il differenziale residuo e anche gli anni in cui sarà ancora spendibile

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

In prossimità della scadenza del 16 marzo per la presentazione della Cu ai lavoratori nonché all’Amministrazione finanziaria, i sostituti d’imposta si concentrano sui campi che richiedono maggiore attenzione ai fini della corretta compilazione.

Uno di questi è sicuramente rappresentato dalla contribuzione versata alla previdenza complementare (compresi dal 2022 i sottoconti italiani di Pepp), con particolare riferimento alla situazione dei dipendenti di prima occupazione dal 1° gennaio 2007.

Si ricorda che l’articolo 8, comma 6 del Dlgs 252/2005 di riforma della previdenza complementare, per incentivare l’accesso al secondo pilastro della previdenza, ha riconosciuto ai dipendenti con prima iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2007 il diritto di accantonare nei primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione una deduzione extra (rispetto a quella ordinaria), pari alla differenza tra 25.822,85 euro (5.164,57 x 5) e quanto effettivamente versato (nonché dedotto), da spendere nei successivi 20 anni di partecipazione al fondo nei limiti di 2.582,29 euro per anno, in aggiunta alla deduzione ordinaria di 5.164,57 euro.

Conseguentemente dal 6° al 25° anno i contributi di previdenza complementare potenzialmente deducibili potrebbero arrivare fino a 7.746,86 euro per anno (euro 5.164,57 + euro 2.582,29).

Da questo limite di deducibilità rimangono sempre esclusi i contributi versati a seguito della scelta del lavoratore di convertire parte o l’intero premio di risultato detassabile, in quanto considerati sempre deducibili in base all’articolo 1, comma 184 bis, della legge 208/2015 (Bilancio 2016).

La storia dei contributi versati dal lavoratori dopo il 1° gennaio 2007, che potenzialmente interessa ben 25 anni della rispettiva vita lavorativa, deve essere rappresentata all’interno della Certificazione unica attraverso la compilazione dei punti dedicati (da 416 a 420), previa identificazione del soggetto con il codice 3 (punto 411) e della data di iscrizione al fondo pensione (punto 415).

Fermo restando l’obbligo di indicare sempre i contributi dedotti (punto 412) e non (punto 413) rispetto all’ordinario limite annuo di 5.164,57 euro, le regole di compilazione degli altri punti della Cu sono differenziate tra il primo quinquennio di accumulo dell’extra deduzione e i successivi 20 anni di eventuale “spendita” della stessa.

Nei primi cinque anni il sostituto deve specificare i contributi versati nell’anno (punto 416) e quelli complessivamente versati fino a quell’anno punto 418).

Nei successivi 20 anni deve invece essere monitorato unitamente all’importo versato nell’anno (punto 416), la (eventuale) quota di extra deduzione utilizzata (punto 417 nel limite di 2.582,29 euro), nonché il differenziale residuo (419) e i relativi anni in cui è ancora spendibile (420).

La vera difficoltà nella compilazione di questa sezione dipende, oltre che dal numero dei dati richiesti, dal fatto che gli stessi riguardano un lungo periodo della vita lavorativa del dipendente, durante il quale potrebbero susseguirsi diversi rapporti di lavoro.

Ne consegue che la corretta fruizione dell’extra deduzione, dipende dalla corretta gestione dei dati e dalla relativa esposizione nella Cu da parte di diversi datori di lavoro, in quanto ciascuno di loro è tenuto a proseguire la gestione iniziata dai precedenti.

A tale fine l’azienda, in fase di assunzione, deve raccogliere anche l’informazione sull’anzianità contributiva decorrente dal 1° gennaio 2007, che laddove accertata comporterebbe l’ulteriore obbligo di verificare i dati pregressi della contribuzione di previdenza complementare attraverso la Cu rilasciata dal precedente sostituto.

L’omessa indicazione dei dati da parte dei precedenti datori di lavoro potrebbe ostacolare il riconoscimento dell’extra deduzione da parte dell’ultimo, con conseguente danno al lavoratore. La ricostruzione di tali dati potrebbe essere molto complessa, soprattutto in quest’ultimo periodo caratterizzato da un mercato del lavoro mobile. Inoltre, il diritto a fruire dell’ulteriore deduzione è comunque soggetto alla prescrizione quinquennale, oltre la quale l’Amministrazione finanziaria non riconosce l’abbattimento del reddito e la conseguente minore imposizione fiscale.

Se il datore non dispone dei dati per riconoscere l’extra deduzione, il lavoratore potrebbe recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi, indicando la detrazione non fruita nel rigo E28 del 730/23. Ma anche in tal caso avrà bisogno di recuperare i dati nella Cu.

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