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Notifica all’ultimo domicilio del defunto senza la comunicazione degli eredi

Notifica validamente eseguita all'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi, in caso di mancata presentazione della comunicazione ex articolo 65 del Dpr 600/73

di Luigi Lovecchio

In caso di atti intestati a un contribuente deceduto, la notifica è validamente eseguita all'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi, qualora gli eredi non abbiano reso l’apposita comunicazione, prevista nell’articolo 65 del Dpr 600/1973. Tale criterio di diritto è stato ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, in relazione, si badi, sia agli atti propriamente accertativi che a quelli della riscossione coattiva, anche se relativi a entrate diverse dai tributi erariali, quali ad esempio i tributi locali, nonostante la collocazione dell’ articolo 65 induca a circoscriverne la portata sistematica.

L’orientamento della Corte

La Suprema corte ha in particolare affermato che la presentazione della comunicazione in esame «configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributare, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius», aggiungendo poi che la notifica impersonale e collettiva «è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo intercorso dall’apertura della successione» (tra le molte, si veda Cassazione, n. 15437/2019, riferita all’Ici).

È stato ulteriormente precisato, a rafforzamento di quanto sopra rilevato, che tale onere comunicativo non ammette equipollenti, quale ad esempio la denuncia di successione (ad esempio, in Cassazione, n. 32633/2021, che peraltro riguarda non atti di accertamento ma cartelle di pagamento). Nella pronuncia appena citata, come pure nella predetta sentenza n. 15437/2019, la Corte ha “bocciato” la notifica eseguita all’indirizzo di uno solo degli eredi, confermando anche in questo caso che l’unica strada corretta è la notifica impersonale e collettiva, all’ultimo domicilio del defunto. Nell’ordinanza n. 7391/2019, il massimo consesso lascia intendere l’applicabilità della previsione in esame anche in materia di notifica degli atti di classamento catastale. Ma vi è di più. Nella pronuncia 24881/2019 della sezione Lavoro della Cassazione, il giudice di legittimità fa riferimento al medesimo criterio di diritto, con riguardo alla notifica di cartelle recanti pretese contributive.

Le prospettive

Alla luce della rapida rassegna sopra esposta, si ricava dunque che la regula iuris enunciata nel sopra menzionato articolo 65 del Dpr 600/1973 è stata elevata, nell’orientamento di vertice, a principio applicabile nei rapporti tributari o para tributari (contributi assistenziali e previdenziali) intrattenuti con qualunque ente pubblico. Le conseguenze sono potenzialmente gravi per i debitori: è del tutto evidente, infatti, che, in assenza dell’apposita comunicazione indicata nella norma, le notifiche continueranno ad essere effettuate ad un indirizzo che, in molti casi, non è più presidiato da nessuno, con l’effetto che le pretese si renderanno in molti casi irrimediabilmente definitive. Le ricadute in termini di pregiudizi patrimoniali per gli eredi sono intuitive.

Si segnala, da ultimo, che la Cassazione ha cambiato orientamento sulla qualificazione degli atti tributari intestati e notificati a contribuenti deceduti, degradando l’originaria sanzione di inesistenza, in quanto tale insuscettibile di sanatoria postuma, a vizio di nullità, così affermando che la tempestiva presentazione del ricorso avverso l’atto in questione è idonea a rimediare all’irregolarità originaria (Cassazione, n. 36841/2021).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24