Adempimenti

Rivalutazione, mancata opzione recuperabile con l’integrativa

Circolare Assonime sulle dichiarazioni: correzione di Redditi 2021 per sanare l’omissione se c’è stato il pagamento. Sul transfer pricing necessari interventi sui profili soggettivi e temporali dei comparabili

di Alessandro Germani

La circolare 20/2022 di Assonime riguarda le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti. Viene dato ampio spazio ad alcune risposte ad interpello su abuso del diritto in operazioni straordinarie, Ace per soggetti Ias, avviamento, interruzione del consolidato fiscale, fondi per rischi e oneri, superammortamento. In tema di rivalutazione, alcune imprese che l’hanno effettuata nei bilanci 2020 e hanno versato la sostitutiva hanno tuttavia dimenticato di indicarlo nel modello Redditi Sc 2021. Ciò costituisce per l’Agenzia motivo di decadenza (circolare 6/E/22). Considerato il comportamento concludente, dovrebbe trovare spazio la remissione in bonis con indicazione dell’opzione nella dichiarazione successiva a quella originaria. Senonché il modello Redditi Sc 2022 non prevede più tale sezione, il che non può comportare il venir meno della remissione in bonis. La soluzione, che nel caso di specie non costituirebbe un ripensamento ma solo la conferma di un comportamento concludente, dovrebbe consistere in un’integrativa del modello Redditi sc 2021.

In relazione alla disciplina Cfc, il quadro FC della dichiarazione Redditi Sc 2022 accoglie la nuova casella «Monitoraggio». La sua attivazione, come chiarito dalla circolare 18/E/2021, consente di riportare le perdite, nonché le eccedenze di interessi passivi e di Rol. Se non attivato ex ante, in quanto comporta oneri amministrativi notevoli, non consente poi il riporto delle posizioni soggettive, come le Entrate hanno chiarito.

A livello di prezzi di trasferimento, gli accordi preventivi ex articolo 31-ter del Dpr 600/73 consentono di definire ex ante la rispondenza dei prezzi al valore di libera concorrenza. La legge di Bilancio 2021 ha normato anche gli Apa bilaterali e/o multilaterali, accanto a quelli unilaterali. Mentre per questi ultimi la possibilità di far retroagire gli effetti dell’accordo (roll back) è prevista dalla norma, per quelli bilaterali/multilaterali l’associazione auspica un’applicazione che porti alla stessa finalità. Circa la documentazione necessaria per la penalty protection, viene evidenziato il fatto che per le operazioni marginali resta la necessità comunque di descriverle, che suscita perplessità. Così come il giudizio di inerenza ex articolo 109, comma 5, del Tuir che dovrebbe limitarsi a costi inesistenti. E non a condizioni di finanziamenti intercompany in cui il giudizio di inerenza poi implicherebbe l’impossibilità di accedere alle procedure amichevoli (Map), con notevole aggravio per le imprese. Circa, infine, il superamento della mediana (circolare 16/E/22), Assonime auspica una disciplina anche dei profili soggettivi e temporali dei comparabili per conferire maggiore certezza alle imprese (nazionali ed estere).

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