Controlli e liti

Definizione avvisi bonari, l’accesso impossibile agli agricoltori esonerati

Un’esclusione frutto dell’individuazione automatica dei beneficiari

di Francesco Giuseppe Carucci

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 18 ottobre (n. 275852) che attua la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 non svela il mistero del potenziale accesso all’agevolazione per gli imprenditori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972.

Sulla scorta di quanto prevede l’articolo 5 del Dl 41/2021, l’Agenzia rammenta che i beneficiari saranno individuati in automatico comparando le due ultime dichiarazioni Iva per verificare la contrazione del volume d’affari 2020 di oltre il 30% rispetto al 2019. Se non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, il calo sarà verificato considerando ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Proprio l’individuazione automatica dei beneficiari, nel silenzio della legge e del provvedimento, al momento esclude dall’agevolazione i contribuenti agricoli esonerati. Difatti i soggetti che transitano nel particolare regime Iva sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compreso quello dichiarativo. Non essendo obbligati agli adempimenti Iva, la sanatoria avrebbe potuto interessare gli agricoltori «esonerati», tutt’al più, per gli avvisi bonari di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/73 tralasciando l’articolo 54-bis del Dpr 633/72.

La verifica della contrazione del volume d’affari non potrà dunque essere effettuata dalle dichiarazioni Iva. Inoltre, trattandosi nella quasi totalità di casi di contribuenti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, non è neanche possibile guardare a «ricavi e compensi» emergenti dai modelli redditi. Di ciò è conferma la circostanza che i piccoli produttori agricoli, se non obbligati a presentare i modelli Irap e 770, potrebbero utilizzare il 730 per denunciare i propri redditi.

Per includere nel perimetro dell’agevolazione questa tipologia di contribuenti, in analogia con i contributi a fondo perduto, sarebbe stato possibile prevedere il confronto dei due volumi d’affari desumendone l’entità dalle autofatture emesse dai cessionari che regolarmente transitano nel sistema d’interscambio. Nell’ipotesi, tuttavia, avrebbe rappresentato un limite all’azione di verifica automatica l’eventuale vendita diretta i cui volumi restano ignoti alle Entrate in virtù dell’articolo 2, comma 1, lettera pp), del Dpr 696/1996 che esclude l’obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle dette cessioni. La disposizione è tuttora vigente in quanto recepita dal decreto del ministero dell’Economia del 10 maggio 2019 con cui vengono disposti gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

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