Controlli e liti

Legittimo il recupero a posteriori della «Tremonti ambiente»

di Giorgio Gavelli


Continua il contenzioso sulla Tremonti-ambiente (l’agevolazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della Finanziaria 2001). La Commissione tributaria provinciale di Forlì, con la decisione 88/01/2018 depositata il 23 aprile scorso (presidente Campanile, relatore Ardigò), ha rigettato il ricorso di una società a cui l’Agenzia aveva disconosciuto parzialmente la detassazione, contestando il calcolo, nonostante esso fosse contenuto in una perizia sottoscritta da tecnico specializzato.

Nello specifico, veniva eccepito che nel computo incrementale - vale a dire il raffronto tra «investimento ambientale» e «alternativa non ambientale», al fine di determinare i costi di investimento supplementare necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale (“sovraccosti”) e i futuri vantaggi garantiti dal bene agevolabile (risoluzione 226/E dell’11 luglio 2002) - era stato indebitamente tenuto conto: dei costi di installazione di un bene analogo; dei ricavi derivanti dalla vendita di energia; degli oneri finanziari.

Rifacendosi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (comunicazione 2008/C 82/01), i giudici forlivesi hanno concordato con l’ufficio che nessuna di queste voci andasse inserita nel calcolo, essendo estranee al calcolo incrementale correttamente considerato.

Secondo i commi 13 e seguenti dell’articolo 6 della legge 388/2000, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile. In base alla norma istitutiva dell’agevolazione, abrogata dal Dl 83/2012, per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera b, n. II, del Codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, escludendo in ogni caso gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

L’avvento del fotovoltaico ha reso l’agevolazione assai più interessante di quanto non fosse al momento della sua istituzione, ma ha fatto sorgere mille dubbi sulla metodologia di calcolo e, soprattutto, sulla cumulabilità con i benefici del Conto energia (risoluzione 58/E/2016) e sulla possibilità di recupero retroattivo della agevolazione originariamente non fruita (Ctp Milano 1689/03/2017 e Ctp Treviso 456/02/2016; si veda Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2017).

In passato la stessa Commissione forlivese (decisione 147/01/2017, si veda Il Sole 24 Ore del 7 agosto 2017) aveva accolto l’inserimento nel calcolo dei costi di smaltimento dell’impianto a fine vita e la mancata inclusione del carburante necessario al funzionamento dell’ipotizzato generatore “tradizionale” alternativo. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza (decisione 329/1/2017) ha affermato che non vanno sottratti dal calcolo i risparmi di spesa ottenibili dall’impianto fotovoltaico nei primi cinque anni. Favorevole ai ricorrenti anche la decisione Ctp Bergamo 284/34/2017 che ha negato, quale elemento vincolante per l’agevolazione, l’asseverazione a giuramento della perizia da parte del tecnico e ha riferito il limite di cumulabilità del 20% del costo dell’investimento all’effettivo risparmio d’imposta e non, invece, alla detassazione.

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