I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 18 al 25 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Legge approvata il 24 febbraio 2022

Decreto Milleproroghe 2022: conversione in legge

Il Dl 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe 2022) è stato convertito in legge. Le principali novità introdotte in sede di conversione sono di seguito descritte.

Investimenti Industria 4.0

Per i beni «prenotati» entro la fine del 2021, la finalizzazione dell'investimento è prorogata di 6 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. Nello specifico, il termine lungo slitta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Entro quest'ultima data può avvenire la consegna dei beni agevolati. Per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto secondo le aliquote del 2021 (più favorevoli rispetto a quelle per il 2022).

Rateazione delle cartelle

I soggetti, che avevano chiesto la rateazione (articolo 19, Dpr 602/1973) prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i soggetti nei Comuni in zona rossa) e che erano decaduti dal beneficio della rateazione, possono presentare entro il 30 aprile 2022 istanza per ottenere la rateizzazione (fino ad un massimo di 72 rate), senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto.

Agevolazioni «prima casa»

Viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa. In particolare, si tratta dell'applicazione dell'imposta di registro del 2% agli atti di acquisto delle case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il credito d'imposta in caso di riacquisto della prima casa (Cm 13 aprile 2020, n. 9/E).

Asseverazioni e visti per interventi edilizi

Per le spese relative ad asseverazioni e visti, sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, viene confermata (con norma di interpretazione autentica) l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate circa la possibilità di fruire della detrazione, relativamente agli interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% (per quest'ultimo l'articolo 119, Dl 34/2020 già ne prevedeva la detraibilità).

Bonus psicologo

Per assistere psicologicamente e mentalmente le persone colpite da disturbi legati alla pandemia e alle restrizioni che ne sono seguite, viene istituito un contributo di 600 euro a persona che, a tal fine, potrà rivolgersi a uno specialista. Beneficiari sono i cittadini con Isee fino a 50.000 euro.

Bonus cuochi professionisti

Il credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge 178/2020) - inizialmente previsto fino al 30 giugno 2021 - viene ora esteso fino al 31 dicembre 2023.

Utilizzo del contante

La soglia di utilizzo del contante si innalza nuovamente (da 999,99 euro passa a 1.999,99 euro), anche se la norma pare essere in contrasto con l'attuazione italiana del PNRR. In pratica, è stato differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite.

Sanatoria Certificazioni Uniche

Viene introdotta una sanatoria per le sanzioni relative al modello CUD per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017. In particolare, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione, le sanzioni stabilite dal comma 6-quinquies dell'articolo 4, Dpr 322/1998 non si applicano se la trasmissione della corretta Certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.

Allevamenti suini e avicoli

Sono prorogati i termini dei versamenti fiscali – quelli in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022 – in favore delle imprese avicunicole e suinicole. Si tratta delle imprese che operano nelle aree interessate dalle restrizioni sanitarie per le emergenze di influenza aviaria e di peste suina. I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2022 nel caso di pagamento in un'unica soluzione. Nel caso di pagamento in 4 rate mensili, queste dovranno essere corrisposte entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Sospensione degli ammortamenti

Viene sostituito l'ultimo periodo del comma 7-bis dell'articolo 60, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) che, nella formulazione previgente, aveva esteso la misura della sospensione degli ammortamenti in bilancio ai «soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». La formulazione poco chiara aveva fatto sorgere il dubbio che alcuni soggetti potessero essere esclusi dall'agevolazione (es. coloro che avessero effettuato ammortamenti in misura inferiore al 100%). Ora viene precisato che «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo». In pratica, le regole applicabili in relazione ai bilanci dell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 valgono anche in relazione ai bilanci dell'esercizio successivo. In definitiva, l'opportunità è estesa a prescindere dal comportamento adottato in relazione al bilancio del 2020.

Processo tributario da remoto

Viene prorogata fino al 30 aprile 2022 (invece del 31 marzo, data prevista dal testo originale) la disciplina emergenziale, nell'ambito del processo tributario, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto (articolo 27, Dl 137/2020).

Perdite sterilizzate

Viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile («sterilizzazione»), già prevista per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl 23/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 266, legge 178/2020). In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Regolarizzazione versamenti Irap

C'è un ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, del termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall'errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dall'articolo 24, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi della pandemia.

Legge di bilancio 2022/Irpef e Irap

Circolare agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022, n. 4/E

Legge di bilancio 2022: Irpef e Irap sotto la lente del Fisco

Il documento fa il punto sulle novità – introdotte dalla legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) – in materia di imposte dirette e Irap. Il focus è sull'Irpef e sull'esclusione dall'Irap per le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale, arti o professioni (articolo 1, commi da 2 a 8, legge 234/2021).

Irpef

Quanto alla nuova Irpef (nuovi scaglioni e nuove aliquote, nonché modifica alle detrazioni), l'agenzia precisa che – in caso di impossibilità nell'adeguamento tempestivo dei software per l'elaborazione delle buste paga (e tenendo conto della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'articolo 12 del Tuir, che sono legate al nuovo Assegno Unico Universale) – gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta possono essere effettuati a partire da aprile 2022, effettuando un conguaglio per i primi 3 mesi. In particolare, con riferimento all'anno d'imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, del Tuir nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022. Si ricorda che il legislatore ha operato una riduzione delle aliquote medie effettive nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro.

Detrazioni per lavoro dipendente

In relazione alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, spetta un importo di detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro); b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro). Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro: secondo l'agenzia tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e dev'essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno. Ne consegue che il sostituto d'imposta riconosce l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

Addizionali Irpef

Con riguardo alle addizionali regionali e comunali all'Irpef, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle stesse al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini: - le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all'1,23%, tuttavia, ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell'1,23%, possono stabilire una maggiorazione non superiore a 0,50 punti; - le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale (Caf) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022); - i Comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

Irap

Con riferimento all'Irap, è stato precisato che non sono soggette ad Irap l'impresa familiare (che ha natura individuale e non collettiva; cfr. Rm 28 aprile 2008, n. 176/E, Risposta Interpello 18 marzo 2021, n. 195) e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria mentre permane l'applicazione dell'Irap per le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata (articolo 53, comma 3, lettera c) del Tuir). Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (articolo 55 del Tuir) e arti e professioni in forma individuale (articolo 53, comma 1, del Tuir). L'esclusione dall'Irap determina l'esonero dagli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento di detta imposta: diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi al periodo d'imposta 2021.

Iva/Corrispettivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2022, n. 88

Vending machine: memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi

L'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente, e comunque non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti (articolo 22, Dpr 633/1972). Inoltre, non sono soggette a certificazione, tramite ricevuta o scontrino fiscali, «le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie» (articolo 2, comma 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, l'articolo 2, Dlgs 127/2015 ha introdotto, per i commercianti al minuto e attività assimilate, obblighi di memorizzazione e trasmissione all'agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Più precisamente dal 1° aprile 2017 tutti gli operatori che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici dotati di specifiche caratteristiche devono provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. L'istante è un imprenditore individuale che gestisce una lavanderia a gettoni completamente automatizzata che trasmette i dati dei corrispettivi giornalieri (tramite il distributore automatico o vending machine) ed emette fatture ai clienti che ne fanno richiesta. L'agenzia suggerisce una soluzione da adottare per evitare la duplicazione degli importi – nell'ambito della liquidazione Iva periodica – tra i corrispettivi (inviati tramite la vending machine) e la fatturazione (documento richiesto dal cliente). In tal caso l'esercente può limitarsi ad annotare la fattura nella sola contabilità generale, purché sia sempre in grado di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati e di quelli documentati mediante fattura. Nel caso di specie la lavanderia a gettoni è completamente automatizzata e, oltre a trasmettere telematicamente i corrispettivi (articolo 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127; provvedimento agenzia delle Entrate 61936/2017) emette fattura elettronica ai clienti che ne fanno richiesta (in genere, operatori economici, dotati di partita Iva), ai sensi dell'articolo 22, comma 3, Dpr 633/1972 (si ricorda che i soggetti passivi che acquistano beni o servizi, che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, da commercianti al minuto – in cui rientrano le vending machine – sono obbligati a richiedere la fattura). In effetti, la cassa (che distribuisce gettoni e tessere prepagate per il funzionamento degli apparecchi destinati al lavaggio) rappresenta una «torre di ricarica», un meccanismo cioè che, come qualsiasi altro strumento utilizzato per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi e per la ricarica di strumenti utili al pagamento dei corrispettivi, segue la stessa disciplina delle vending machine (censimento, memorizzazione, trasmissione, ecc.). Con riguardo alla fattura, l'agenzia suggerisce all'esercente di: - eseguire la ricarica a favore dei clienti imprenditori possibilmente mediante tessere ricaricabili (e non tramite gettoni), associando al cliente il codice della tessera al momento del suo rilascio e indicando poi, nella fattura, sia il codice della tessera che la data di ricarica; - consegnare la fattura non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione di ricarica, ovvero consegnare una quietanza (ai sensi dell'articolo 1199 del Codice civile) che riporti i dati necessari a collegarla all'operazione (codice della tessera, dati del cliente, ammontare della ricarica e data di effettuazione). Tale quietanza dovrà poi essere richiamata nella fattura elettronica successivamente emessa; - indicare nel blocco «Altri dati gestionali» della e-fattura che l'imponibile e l'imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi al sistema dei corrispettivi; - compilare un report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche così da permettere di riconciliare l'imposta relativa ai corrispettivi inviati, quella relativa alle e-fatture emesse nello stesso periodo e, infine, quella indicata nel rigo VP2 della comunicazione delle liquidazioni periodiche, relativo al «totale delle operazioni attive». È chiaro l'intento di semplificazione proposto dall'agenzia delle Entrate anche se, a norma degli articoli 23 e 24, Dpr 633/1972, l'imprenditore non possa limitarsi a registrare le fatture emesse nella sola contabilità generale, ma anche nei registri Iva (senza necessariamente far partecipare il corrispettivo duplicato con fattura alla liquidazione periodica Iva).

Iva/Prestazioni complesse

C onsulenza giuridica agenzia delle Entrate 23 febbraio 2022, n. 4

Prestazione complessa: distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi

Nel caso di prestazioni complesse – in cui interviene sia una cessione di beni sia una prestazione di servizi – occorre stabilire, caso per caso, quale delle due debba considerarsi prevalente, e l'altra accessoria alla prima. Oppure è necessario sapere se le due operazioni sono da considerarsi autonome ovvero se si tratta di un'unica operazione composita. Sul punto non esistono disposizioni normative che permettano di determinare quando, ai fini Iva, un'operazione sia unitaria ovvero sia composta da più operazioni autonome. La fattispecie esaminata riguarda un'operazione di manutenzione e di riparazione di elicotteri, per la quale vi è sia la sostituzione di una componente usurata del velivolo sia un servizio di manutenzione/riparazione. Le operazioni sono così strettamente collegate tra loro da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Per cui si tratta di un'unica operazione (o cessione di beni o prestazione di servizi). Il dubbio sull'Iva riguarda proprio la corretta qualificazione della descritta operazione quale prestazione di servizi o cessione di bene. Sul punto la giurisprudenza unionale è copiosa (Corte di Giustizia Ue, sentenze causa C-88/09; causa C-231/94; causa C-41/04; causa C-111/05): per stabilire se un'unica operazione composita debba essere qualificata come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, i quali emergono dalle clausole contrattuali, ossia nella volontà delle parti. Anche la Rm 220/E/2007 e la Rm 246/E/2008 confermano che, se la volontà contrattuale è di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione. Nel caso esaminato, è indubbio che la volontà delle parti sia da ricercarsi nella possibilità di poter disporre di un elicottero funzionante e adeguato al volo, obiettivo realizzabile solo attenendosi allo specifico programma di manutenzione. Dal che la prevalenza del fare sul dare: il contratto va, dunque, qualificato come servizio. L'agenzia ritiene, nel caso di specie, sia prevalente il servizio di manutenzione diretto a garantire l'efficienza del mezzo (ossia, a mantenere la costante aeronavigabilità dell'elicottero), mentre la sostituzione dei pezzi avariati è accessoria alla prestazione di servizio. In conclusione, i servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani rappresentano un'unica prestazione Iva territorialmente rilevante. Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr 633/1972, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.

Bilancio/Fondazioni

Dm 9 febbraio 2022, GU 19 febbraio 2022, n. 42

Fondazioni bancarie: misura degli accantonamenti per il 2021

Viene stabilita la misura per le fondazioni bancarie dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2021. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dlgs 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2021, nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (ossia, al netto dell'eventuale destinazione alla copertura del disavanzo di esercizio). Per avanzo dell'esercizio s'intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al Provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 19 aprile 2001. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare la percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 23 dicembre 2021, GU 22 febbraio 2022, n. 44

Ristorazione collettiva: le regole per il contributo

Il Decreto definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva. Il contributo a fondo perduto è previsto dall'articolo 43-bis, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva s'intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 35, Dpr 633/1972), è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.29.10 (Mense) e/o 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale). Il bonus spetta alle imprese che, nell'anno 2020, hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso del 2019, la riduzione del fatturato, nella stessa misura del 15%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato da un emanando provvedimento dell'agenzia delle Entrate che definirà le modalità di presentazione telematica e i contenuti della domanda di accesso al contributo. Sono escluse dalle agevolazioni in argomento le imprese: a) destinatarie di sanzioni interdittive; b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie. L'ammontare del contributo è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza inviata all'agenzia delle Entrate. L'aiuto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento «de minimis».

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 30 dicembre 2021, GU 19 febbraio 2022, n. 42

Bonus wedding: disposizioni attuative

Il Decreto definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Il bonus è previsto dall'articolo 1-ter, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) per uno di quei settori maggiormente penalizzati dall'emergenza Covid-19 e dalle misure restrittive adottate per contenere i contagi. Le imprese interessate dovranno presentare istanza telematica all'agenzia delle Entrate. Termini e contenuti della domanda saranno definitivi con un successivo provvedimento della stessa agenzia. I beneficiari otterranno la somma riconosciuta tramite accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella domanda.

Dichiarazioni annuali/Trasmissione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 febbraio 2022, n. 87

Abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni: presupposti richiesti

I chiarimenti forniti riguardano i presupposti per ottenere l'abilitazione alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel. Rettificando parzialmente quanto affermato nella Risposta Interpello 7 febbraio 2022, n. 79, l'agenzia delle Entrate precisa che tra i soggetti abilitati (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) vi rientrano «i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale». Questi soggetti – annoverati tra gli altri incaricati di cui al Dm 19 aprile 2011 – sono coloro che sono in possesso di una partita Iva abilitata al servizio telematico Entratel nonché di un codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come «consulenza fiscale» ovvero come attività ad essa affine. La risposta è fornita ad un istante (costituito in forma societaria) che svolge, in via principale, l'attività di consulenza aziendale e, in via secondaria, quella di elaborazione dei dati contabili: tale soggetto potrà ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni, solo se l'attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con «l'abitualità» prescritta dalla normativa. Viene, infine, ricordato che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati – previa apposita richiesta – a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi o direttamente dal contribuente interessato o anche da una società di servizi, a condizione che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.

Riscossione/Diritti doganali

Dm 11 febbraio 2022, GU 21 febbraio 2022, n. 43

Diritti doganali: interessi per ritardato pagamento

Come ogni semestre, viene fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (articolo 79, Dpr 23 gennaio 1973, n. 43). In particolare, per il periodo 13 gennaio-12 luglio 2022 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, effettuato oltre il periodo di 30 giorni (ma non oltre i 90), è stabilito nella misura dello 0,165% annuo.