Imposte

Tax credit energia, per le istanze errate due rimedi da sbloccare: interpello o remissione in bonis

In caso di errore di compilazione il termine ultimo era il 16 marzo 2023. Al momento non ci sono soluzioni ufficiali per chi ha, ad esempio, indicato un importo inferiore a quello spettante.

di Stefano Vignoli

C’è ancora tempo per compensare i tax credit energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 che vanno utilizzati entro il 30 settembre 2023, termine così differito dall’articolo 1 del Dl 176/2022 rispetto al 30 giugno 2023. La possibilità riguarda tuttavia soltanto i soggetti che hanno presentato il modello per la comunicazione dei crediti di imposta energetici entro il 16 marzo 2023: la mancata comunicazione nei termini ha determinato la decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito.

Accanto a chi ha dimenticato la scadenza o ha comunque omesso la comunicazione perdendo il diritto a utilizzare il credito residuo, vi sono numerosi contribuenti che hanno commesso errori di compilazione della comunicazione regolarmente trasmessa e si interrogano oggi sulla possibilità di compensare il credito residuo.

L’invio tardivo era previsto soltanto per le comunicazioni scartate per errori di compilazione (da effettuarsi comunque entro il 21 marzo 2023) e in alcune ipotesi di scarto dovute a:

1) codice Ateco dell’attività principale non coerente,

2) impresa non attiva nel 2022 ma oggetto di operazione straordinaria,

3) beneficiario sprovvisto di partita Iva in quanto localizzato nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In questi casi è stata prevista la regolarizzazione della comunicazione con nuova trasmissione all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it (Faq agenzia delle Entrate del 10 marzo 2023). Al di fuori di questi casi, la comunicazione non può essere più trasmessa e non è prevista la possibilità di inviare una comunicazione rettificativa oltre il 16 marzo 2023.

Ma vediamo cosa dice la norma: la decadenza è in effetti prevista espressamente dall’articolo 1 comma 6 del Dl 176/2022 che, oltre a estendere l’obbligo comunicativo al tax credit di dicembre, differiva di un mese la scadenza del 16 febbraio 2023 (articolo 1 comma 8 del Dl 144/2022), disponendo che i beneficiari dei crediti d’imposta inviassero all’Agenzia un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito».

La lettura della norma non chiarisce in effetti se la decadenza debba operare soltanto in caso di omessa comunicazione o ricorra anche quando il contribuente che ha inviato il modello nei termini abbia commesso errori di compilazione. Dalle relazioni ai Decreti (Aiuti ter e quater) non emergono indicazioni, fatta eccezione per la relazione tecnica al Dl 176/2022, che precisa che dall’obbligo di comunicazione “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la precedente relazione al Dl 144/2022 non evidenziava effetti finanziari aggiuntivi.

In sostanza, il legislatore non si attendeva minori uscite dovute alla mancata o inesatta compilazione del modello comunicativo.

Gli errori più comuni

Gli errori di compilazione segnalati alla redazione del Sole 24 Ore sono in effetti numerosi e, tra i più ricorrenti, vi sono l’errata indicazione del codice tributo e semplici errori di digitazione degli importi. Tra i più comuni e, si ritiene, anche più “scusabili” vi è l’errata compilazione del campo “importo di riferimento” in cui occorreva indicare l’importo della spesa agevolata e “importo credito maturato” in cui occorreva riportare l’intero tax credit al lordo degli utilizzi in compensazione: alcuni contribuenti hanno indicato il credito residuo indotti in errore anche dalla finalità della comunicazione, che era proprio quella di monitorare gli importi ancora da utilizzare.

Errori che sono anche il frutto di un obbligo comunicativo da adempiere in tempi rapidi: il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono state disposte con Provvedimento 2023/44905 dell’Agenzia del 16 febbraio, quindi soltanto 28 giorni prima della scadenza; senza contare che il modello è stato aggiornato con ulteriore provvedimento del 1° marzo al fine di ricomprendervi anche il tax credit carburanti agricoltura e pesca del 3° trimestre 2022. Il termine del 16 marzo viola pertanto l’articolo 6 comma 3, legge 212/2000, che richiede che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione del contribuente la modulistica almeno 60 giorni prima del termine assegnato per l’adempimento al quale si riferisce.

I possibili rimedi

Si ritiene che tutte queste considerazioni dovrebbero portare a una soluzione positiva per i contribuenti che abbiano commesso, in buona fede, errori di compilazione.

Una soluzione sarebbe ammettere la possibilità della remissione in bonis anche per questo adempimento, così come per i bonus edilizi, presentando o integrando la comunicazione successivamente (fermo restando che il termine per la remissione è il 30 novembre, ma il credito va usato entro il 30 settembre). Chiaramente, bisognerebbe capire come esercitare in concreto questo rimedio, dal momento che oggi il canale telematico risulta chiuso.

In attesa dell’auspicata presa di posizione dell’Amministrazione che sblocchi la possibilità di compensare il credito residuo, resta un’altra strada ancora compatibile con le tempistiche di utilizzo del credito, ovvero rivolgersi direttamente alla Dre competente presentando istanza di interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 212/2000 che, salvo richiesta di documentazione integrativa, prevede una risposta dell’amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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