I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 12 al 21 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Sostegni/Agevolazioni

Legge 21 maggio 2021, n. 69, SO n. 21 alla GU 21 maggio 2021, n. 120
Decreto Sostegni: novità della conversione in legge
Le principali novità contenute nella legge di conversione del Dl 41/2021 (cd. Decreto Sostegni) sono di seguito illustrate.
Irap non versata e sospesa
E' disposta la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24, Dl 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» (cd. Temporary Framework).
Fondo perduto
Per il contributo a fondo perduto (commentate dalla Cm 14 maggio 2021, n. 5/E) viene previsto normativamente che tali somme non possono essere pignorate.
Carichi affidati all'agente della riscossione
Viene estesa al 2021 la possibilità di compensare le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 con i crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (cd. «compensazione straordinaria»).
Rivalutazione dei beni d'impresa
La rivalutazione dei beni d'impresa (articolo 110, Dl 104/2020) è consentita non solo per i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che nel bilancio 2020, ma anche nel bilancio 2021, ma in quest'ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Viene espressamente esclusa la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il saldo attivo della rivalutazione e il maggior valore dei beni e partecipazione rivalutati. Quanto alla rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale (di cui al Dl 23/2020) il beneficio si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. che locano le strutture alberghiere.
Contributo agli "esodati" dai ristori
E' previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019 (soggetti start up), cui non spetta il contributo di cui all'articolo 1 in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo ammontare del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1. I contributi sono concessi nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche per il rispetto del suddetto limite di spesa.
Accise
Viene differito al 30 novembre 2021 il termine per il versamento – riferito al mese di giugno 2021 – delle accise sui tabacchi e delle imposte di consumo di cui all'articolo 163, Dl 34/2020. Sono dovuti gli interessi legali sul differimento calcolati giorno per giorno.
Preu
Si dispone la proroga al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei termini di versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio.
Superbonus
Modificando l'articolo 119, Dl 34/2020 si stabilisce che in caso di non detraibilità dell'Iva sugli acquisti, l'importo corrispondente è considerato tra le spese rilevanti ai fini del Superbonus.
Fringe benefit
Viene esteso al periodo d'imposta 2021 il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'Irpef per i beni e i servizi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore come fringe benefit, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112, Dl 104/2020.
Imu 2021
Vengono esentati dal pagamento della prima rata Imu 2021 i soggetti passivi che hanno i requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 (soggetti titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario con ricavi o compensi nell'anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019). Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Canoni di locazione non incassati
Le disposizioni contenute nel Dl 34/2019 circa il non assoggettamento ad imposizione ai fini Irpef dei canoni di locazione non percepiti viene esteso anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.
Professionisti
Viene concessa ai professionisti una sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19 non comporta decadenza, non costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Modificando l'articolo 182-bis della legge fallimentare (in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei credito) si prevede che, qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. È ammessa opposizione avanti al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso.
Mutui per l'acquisto della prima casa
Vengono introdotte norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. L'istanza per accedere all'agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Blocco degli sfratti
Viene prevista la proroga del blocco degli sfratti per morosità o pignoramento dell'immobile: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Tale proroga della sospensione ha effetto solo per: i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, Codice di procedura civile relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Per i casi rimanenti, invece, il blocco termina il 30 giugno 2021.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 maggio 2021, n. 340

Ristrutturazione dei debiti: emissione di nota di credito

Se, a fronte di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il cedente/prestatore emette una nota di variazione in diminuzione (nota di credito), il cessionario/committente è tenuto al versamento dell'Iva all'Erario.L'obbligo, quindi, scatta non solo nei casi di variazione a seguito delle rettifiche derivanti dai piani attestati di risanamento (risposta a interpello 110/2018) ma anche nelle variazioni che derivano alla ristrutturazione dei debiti. La data a decorrere dalla quale è possibile emettere la nota di credito è quella di omologazione dell'accordo.Sul punto si ricorda che l'articolo 31, Dlgs 175/2014 ha esteso la possibilità di emettere nota di variazione Iva in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, oltre che alle ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo «a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose», anche alle ipotesi in cui il cessionario o committente abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (articolo 182-bis, Rd 267/1942) ovvero un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d), Rd 267/1942).Per il fallimento e per il concordato preventivo non è previsto il versamento dell'imposta rettificata; pertanto, ci si domandava se anche per l'istituto della ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati di risanamento valesse il medesimo esonero dal versamento. Invero, per il: 1. fallimento è stato chiarito che l'emissione della nota di variazione impone al curatore di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, ma tali adempimenti «non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis» (Rm 155/E/2001; Cm 8/E/2017); 2. concordato preventivo è stato analogamente affermato che la registrazione della nota di variazione «non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo» (Rm 161/E/2001).Pertanto, come affermato anche dalla Cm 12/E/2016, sono distinti gli obblighi gravanti in capo al cessionario/committente nelle ipotesi di fallimento e di concordato preventivo (non va versata l'imposta rettificata) rispetto al caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di risanamento (va versata l'imposta rettificata).L'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate in relazione ai piani attestati (risposta 110/2018) risulta del tutto condivisibile, giacché questi ultimi sono accordi stragiudiziali (Corte di Cassazione 13719/2016 e 1895/2018). Qualche perplessità sorge per l'obbligo di versamento dell'Iva nei piani di ristrutturazione dei debiti, procedura di natura «concorsuale» al pari del concordato preventivo (Corte di Cassazione 12064/2019; 10106/2019; 9087/2018; 16347/2018).

Iva/Prestazioni accessorie

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 348

Concessione di utilizzo di piattaforme robotiche per ortopedia protesica con fornitura di protesi: principio di accessorietà

L'istante ha stipulato un accordo biennale per la concessione di utilizzo di piattaforme robotiche per ortopedia protesica unitamente alla fornitura di protesi.L'agenzia precisa che la messa a disposizione di una piattaforma robotica per interventi di ortopedia non può considerarsi accessoria alla fornitura delle protesi. Se i corrispettivi sono distinti, la fornitura della piattaforma è soggetta ad aliquota ordinaria e quella delle protesi ad aliquota del 4% (prevista dal numero 41-quater, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972).Quindi, la fornitura di una piattaforma robotica per interventi protesici di anca e ginocchio, da destinare a un ente ospedaliero, con una pluralità di prestazioni connesse (assistenza full risk comprensiva dei pezzi di ricambio, aggiornamento hardware e software dei sistemi forniti, assistenza tecnico-ingegneristica) non si può considerare come accessoria alla fornitura di protesi.Come previsto dall'articolo 12, Dpr 633/1972, un'operazione è accessoria se vengono rispettate le seguenti condizioni: la prestazione accessoria a una cessione di beni o a una prestazione di servizi dev'essere effettuata direttamente dal cedente o prestatore (anche sulla base di pattuizioni successive) o per suo conto e a sue spese e dev'essere addebitata al medesimo soggetto dell'operazione principale; se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili (quelle accessorie esenti o non imponibili non sono attratte dal corrispettivo dell'operazione principale e mantengono il proprio regime fiscale: è il caso degli interessi di dilazione a fronte della cessione imponibile di un bene o di un servizio: esse restano esenti senza concorrere a determinare il pro-rata di detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2, Dpr 633/1972) concorrono a formarne la base imponibile.Alcune operazioni sono esplicitamente individuate dal legislatore e qualificate come accessorie: trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti o contenitori, ma la disposizione – che vuole che all'operazione accessoria si applichi il medesimo regime fiscale dell'operazione principale – vale per qualsiasi prestazione accessoria.Un'operazione si qualifica come accessoria in presenza di una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe un carattere artificioso.

Iva/Agevolazioni

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 5

Beni destinati all'emergenza sanitaria: esenzione fino al 2020

Vengono ricordate le condizioni per l'applicazione del regime agevolato per le soluzioni idroalcoliche in litri. L'agevolazione (esenzione fino al 31 dicembre 2020; si applica l'aliquota ridotta al 5% a far data dal 1° gennaio 2021) si limita ai soli prodotti individuati – con i relativi codici Taric – dall'agenzia delle Dogane (articolo 124, Dl 34/2020).Quanto ai disinfettanti a base alcolica, occorre che siano certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70%. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Iva/Operazioni esenti

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, nn. 6 e 7

Prestazioni didattiche: esenzione e certificazione dei corrispettivi

I chiarimenti della risposta n. 6 riguardano il regime di esenzione da Iva delle prestazioni scolastiche rese dagli enti formativi (articolo 10, comma 1, numero 20, Dpr 633/1972) e la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972).È frequente l'acquisto, da parte di scuole nazionali, di servizi (test) tesi alla Certificazione delle competenze in lingua inglese (per esempio dall'Università di Cambridge) presso Enti Certificatori esteri. Secondo l'agenzia queste prestazioni non possono considerarsi esenti da Iva ma seguono il regime ordinario di tassazione. Di conseguenza, in relazione alle stesse, gli Istituti nazionali, pur avendo optato per l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, devono osservare gli ordinari obblighi Iva. Nel caso specifico, trattandosi di un'operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall'Unione europea, l'ente scolastico nazionale sarà tenuto ad adempiere l'imposta emettendo un'autofattura ai sensi degli articoli 17, comma 2, primo periodo, e 21, comma 5, Dpr 633/1972 e ad effettuare gli adempimenti conseguenti (registrazione, dichiarazione, versamento). Viene, a tal fine, ricordato che: la fattura dev'essere emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (inteso come il momento in cui l'operazione è ultimata ovvero, se antecedente, nel momento in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo), e dev'essere annotata in apposito registro; le autofatture vanno, altresì, registrate nel registro degli acquisti; trattandosi di prestazione resa da un soggetto non residente, l'ente scolastico ha facoltà di avvalersi o meno del sistema di interscambio - SdI per trasmettere i dati relativi all'autofattura al fine di evitare l'obbligo di comunicare gli stessi tramite l'esterometro.Con la risposta n. 7 viene chiarita la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per la frequenza ai corsi, da parte degli enti scolastici che operano in regime di esenzione Iva e che si sono avvalsi della cennata dispensa degli adempimenti (quando il committente non ha richiesto il rilascio della fattura entro la data del pagamento). In particolare, in tali circostanze il prestatore può: annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l'obbligo di tenere il registro Iva vendite); rilasciare una quietanza di pagamento quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.Restano fermi gli obblighi relativi: al rilascio della fattura elettronica, se richiesta dal cliente entro il pagamento del corrispettivo (per le prestazioni in esame, non è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi non essendo riconducibili alle operazioni indicate nell'articolo 22, Dpr 633/1972); alla registrazione degli acquisti; alle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 354

Strumentazione per la diagnostica in vitro per Covid-19: esenzione dall'imposta

Nell'ambito dell'esenzione da Iva – a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 – applicabile alle cessioni di strumentazione per diagnostica per Covid-19 (e alle prestazioni strettamente connesse), vi rientra solo quella riguardante dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/Ce o al Regolamento Ue 2017/746.Le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, nonché quelle relative ai test sierologici rapidi erano esenti da Iva, con conservazione del diritto alla detrazione, fino al 31 dicembre 2020 (articolo 124, Dl 34/2020).

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 maggio 2021, n. 355

Crediti e debiti del Gruppo: divieto di compensazione orizzontale

Vige il divieto di compensazione orizzontale tra il debito o il credito del Gruppo Iva con i crediti o i debiti maturati in capo a uno dei suoi partecipanti (articolo 4, comma 3, Dm 6 aprile 2018). In pratica, la norma esclude che il debito del Gruppo Iva possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai suoi partecipanti.Questo divieto opera anche con riguardo al rappresentante del Gruppo Iva.A nulla rileva che l'articolo 70-duodecies, comma 1, Dpr 633/1972 rinvia all'articolo 73, Dpr 633/1972 in materia di liquidazione dell'Iva di gruppo (regime che ammette alla compensazione orizzontale i crediti e debiti Iva del gruppo da parte della società controllante), in quanto nella liquidazione Iva di gruppo la possibilità di compensare orizzontalmente il debito o credito del Gruppo con i crediti o debiti della controllante deriva dall'autonomia soggettiva dei suoi partecipanti, nonché dalla circostanza che la controllante avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie. Infatti, nell'ambito di tale regime, la responsabilità solidale di ciascuna società controllata è limitata al proprio debito periodico trasferito alla procedura, mentre la società controllante risponde delle violazioni per omesso versamento in via esclusiva (articolo 6, Dm 13 dicembre 1979; Rm 16/E/2001).Il Gruppo Iva, invece, in quanto autonomo soggetto passivo d'imposta (dal che il divieto della compensazione orizzontale del credito o debito del rappresentante o di altro partecipante con il debito o credito del Gruppo Iva), prevede una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i partecipanti al Gruppo (articolo 70-octies, comma 2, Dpr 633/1972), così che, per le somme dovute a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, l'Amministrazione finanziaria può recuperare gli importi non versati dal rappresentante rivolgendosi a qualunque dei partecipanti.A sostegno della propria tesi l'agenzia sottolinea la differenza sostanziale tra il ruolo della controllante nella liquidazione Iva di gruppo, il cui venir meno fa cessare la procedura, rispetto a quello del rappresentante del Gruppo Iva, che può cessare ed essere sostituito senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti.Inoltre, nella liquidazione Iva di gruppo, il versamento dell'imposta viene eseguito dalla controllante su modello F24 intestato alla società medesima, mentre nell'ambito del Gruppo Iva il modello di pagamento è intestato al soggetto passivo unico, e il rappresentante esegue il versamento per conto del gruppo in qualità di coobbligato.Ne deriva che la compensazione dei crediti del rappresentante con i debiti del Gruppo Iva rappresenterebbe, nella sostanza, un accollo del debito altrui assolto mediante compensazione, in violazione dell'articolo 1, Dl 124/2019.

Iva/Prestazioni di servizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 maggio 2021, n. 356

Accordi transattivi con soggetti esteri

Vengono date indicazioni circa il trattamento, ai fini Iva, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti, una delle quali è un soggetto passivo residente in altro Paese della Ue. Tale accordo prevede che la società Ue corrisponda alla prima una somma a fronte della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti intercorsi fra le parti, nonché a copertura dei costi sostenuti e delle attività svolte dalla società italiana prima della sospensione dei contratti in essere.Poiché il soggetto passivo nazionale effettua una prestazione di servizi rientrante tra gli obblighi di fare/non fare/permettere (articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972) - inquadrabile fra i servizi generici (di cui all'articolo 7-ter, Dpr 633/1972) - alle somme incassate non va applicata l'Iva, essendo questa dovuta – con il meccanismo dell'inversione contabile – nel Paese membro in cui è residente/stabilito il committente.Ai fini della qualificazione dell'operazioni ai fini Iva occorre indagare sulla funzione economica delle somme erogate, al fine di verificare se la stessa: costituisce l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche; oppure, è versata a titolo di liberalità o ha natura meramente risarcitoria.Come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» quando tra l'autore della prestazione e il suo destinatario intercorre un rapporto giuridico nel quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, in cui il compenso ricevuto dall'autore della prestazione rappresenta il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (tra le tante, si veda Corte di Giustizia Ue nella causa C-270/09). Si veda anche Corte di Giustizia Ue, causa C-263/15 e C-463/14).Anche la Corte di Cassazione (sentenza 23668/2018) ha individuato i seguenti caratteri distintivi della prestazione di servizi: la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto.Inoltre, è stato affermato che una prestazione di servizi è tale – è quindi rientra tra le operazioni del comparto Iva – anche quando «si risolve in un semplice non fare o (...) in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico» (Corte di Cassazione 20233/2018).Sulla base di questi principi, qualora la somma di denaro è dovuta alla società italiana a fronte dell'impegno assunto, nell'ambito di un rapporto giuridico intercorrente con la società Ue, «di rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della società committente a seguito della risoluzione dei contratti di fornitura disposta ad opera di quest'ultima» essa rientra nel campo di applicazione dell'Iva come prestazione di servizi (nel caso, obbligo di non fare/permettere posto a carico della società italiana). Sul punto si era già espressa di recente l'agenzia con le risposte a interpello 16 marzo 2021, n. 179 e 3 marzo 2021, n. 145.Comunque, l'operazione non è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, in base a quanto previsto dall'articolo 7-ter, Dpr 633/1972.

Iva/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 maggio 2021, n. 357

Cessione di apparecchi da intrattenimento: base imponibile dell'imposta

Il produttore degli apparecchi di intrattenimento (cd. apparecchi AWP) corrisponde una somma – ai sensi dell'articolo 27, comma 3, Dl 4/2019 – all'agenzia delle Dogane e Monopoli per il rilascio del nulla-osta relativo alla distribuzione degli apparecchi medesimi (cd. NOD). A fronte di questo onere amministrativo, imposto al produttore degli apparecchi, il legislatore non ha riconosciuto alcun diritto di rivalsa in capo ai soggetti che sopportano il predetto onere.Pertanto, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento Iva del riaddebito di tale somma da parte dei produttori degli apparecchi di intrattenimento agli acquirenti degli stessi, occorrerà esaminare i rapporti negoziali intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'operazione di acquisizione dei predetti apparecchi.In tal caso, l'eventuale riaddebito può qualificarsi come «onere verso terzi accollato al cessionario» (articolo 13, Dpr 633/1972). Pertanto, rientra nella base imponibile ai fini Iva il corrispettivo una tantum che il produttore degli apparecchi di intrattenimento (cd. apparecchi AWP) corrisponde all'agenzia delle Dogane e Monopoli per il rilascio del NOD, se tale importo viene riaddebitato all'acquirente e se quest'ultimo può qualificarsi come «onere verso terzi accollato al cessionario».

Irpef/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 353

Lavoro dipendente: tassazione separata per gli emolumenti arretrati

La risposta prende in esame il regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir nel caso di emolumenti versati in ritardo a causa della pandemia da Covid-19.Gli emolumenti premiali pagati in ritardo a causa della situazione emergenziale verificatasi nel 2020 possono essere assoggettati alla tassazione separata quali emolumenti arretrati.Nel caso di specie, particolari circostanze quali il cambiamento del sistema di valutazione e la diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working) dovuta all'emergenza sanitaria, hanno comportato ritardi nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati del 2019 tali da non consentire di provvedere al pagamento entro l'anno successivo a quello di maturazione, come ordinariamente avveniva negli anni precedenti.Tale ritardo, secondo l'agenzia, non è fisiologico, dal momento che (Cm 23/1997 e Rm 151/E/2017): le particolari circostanze evidenziate dall'istante, quali il cambiamento del sistema di valutazione e la diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working) dovuta all'emergenza sanitaria, hanno comportato ritardi nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati del 2019 tali da non consentire di provvedere al pagamento entro l'anno successivo a quello di maturazione, come ordinariamente avveniva negli anni precedenti; il dilatarsi della tempistica di erogazione rispetto agli anni precedenti trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti. Sulla base di tali considerazioni, le somme erogate nell'anno 2021 non concorrono alla tassazione ordinaria ai fini Irpef, ma sono assoggettati alla tassazione separata quali emolumenti arretrati.

Bollo/Registri fiscali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346

Libri e registri contabili: assolvimento dell'imposta di bollo

L'articolo 12-octies, Dl 30 aprile 2019, n. 34 ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in modalità informatica la deroga dell'obbligo di stampa o archiviazione degli stessi.Se la tenuta avviene in forma cartacea l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro (o di 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione; articolo 16, lettera a), della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972). Il pagamento avviene mediante intermediario convenzionato con l'agenzia delle Entrate ovvero mediante utilizzo del Modello F23 utilizzando il codice tributo «458T».Circa la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per libri e registri contabili tenuti in modalità informatica viene precisato che il tributo dev'essere corrisposto esclusivamente in via telematica mediante Modello F24 utilizzando il codice tributo «2501». Il pagamento dell'imposta relativa ad atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6, Dm 17 giugno 2014; Rm 2 dicembre 2014, n. 106/E). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari, rilevano la registrazione relativa a ciascun cespite e quella della nota integrativa; per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (Rm 9 luglio 2007, n. 161/E).

Bollo/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 347

Domanda di partecipazione a gare: imposta di bollo applicabile

L'adesione alla procedura di gara aperta, qualora necessiti di una formale domanda, dev'essere soggetta a imposta con il pagamento del bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (ai sensi degli articoli 2 e 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972).La norma prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio per le istanze, dirette agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara necessiti di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve quindi essere assoggettata all'imposta di bollo.

Registro e ipo-catastali/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 349

Scioglimento della comunione ereditaria: imposta di registro applicabile

Lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, comporta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi (Corte di Cassazione 28 marzo 2018, n. 7606).Il principio, espresso dai giudici di legittimità, è stato applicato con riguardo a un atto di divisione da stipulare in Italia dagli eredi legittimi, residenti in Italia, di un soggetto che era residente all'estero. All'atto è demandato il compito di dettagliare il trasferimento dalla moglie ai fratelli del defunto degli immobili situati in Italia, in cambio dell'immobile situato all'estero e attribuito alla prima da un precedente atto di divisione rogato all'estero. Per effetto di tale ultimo atto è stata distaccata dal patrimonio comune la porzione di beni spettante alla moglie del de cuius, che è fuoriuscita dalla comunione ereditaria. Il caso esaminato rientra nell'ipotesi di stralcio divisionale (o divisione soggettivamente parziale), che concretizza l'assegnazione definitiva di uno o più beni ad uno o più condividenti e la contestuale comunione dei restanti coeredi sul patrimonio residuo.Se la quota ereditaria di fatto ricevuta in assegnazione corrisponde alla quota spettante di diritto, l'atto realizza la situazione di divisione senza conguaglio da assoggettare all'imposta di registro all'1% (da applicare sul valore della massa comune da dividere con lo stipulando atto e non dell'originario asse ereditario) prevista per gli atti di natura dichiarativa (articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986).

Registro e ipo-catastali/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 352

Revoca del trust immobiliare: imposte di registro e ipo-catastali fisse

Come già chiarito con la risposta ad interpello 106/2021, la revoca totale dell'atto di trust (revocabile e regolato dalla legge di Jersey), con ritrasferimento dei beni immobili inizialmente conferiti ai disponenti, non ricade nell'ambito di applicazione dell'imposta di donazione di cui all'articolo 2, comma 49, Dl 262/2006 per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1, Dlgs 346/1990 (conforme Cass. 10256/2020).L'atto di revoca del trust comporta, infatti, la riattribuzione - da parte del trustee - a favore dei disponenti, dei medesimi beni immobili che questi ultimi avevano a loro tempo segregato nel trust, che, pertanto, cessa di esistere. In tale situazione, l'assenza di ogni trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione, per carenza del presupposto del tributo.Questa conclusione, secondo l'agenzia, è valida sul presupposto che la revoca del trust sia totale, comportandone la cessazione e che «i beni immobili trasferiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust».Inoltre, non avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, l'atto di revoca del trust sconta l'imposta di registro fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.Anche le imposte ipotecaria e catastale risultano dovute in misura fissa, a norma, rispettivamente, degli articoli 4 e 10, comma 2, della Tariffa, Parte I, allegata al Dlgs 347/1990.

Donazioni/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 351

Donazione di beni all'estero: assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni

Il caso riguarda il trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite dal trustee al beneficiario finale di un trust statunitense.L'agenzia conferma che non sussiste il presupposto territoriale dell'imposta di donazione italiana nel caso di attribuzione, ad un soggetto residente in Italia, di beni mobili esistenti all'estero, in qualità di beneficiario finale di un trust statunitense istituito da un disponente residente all'estero.Infatti, non è soddisfatto in tali circostanze il presupposto territoriale dell'imposta sulle donazioni italiana, a norma dell'articolo 2, Dlgs 346/1990.Come ricordato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 12 luglio 2019, n. 18831, il trasferimento a favore del beneficiario del trust non avviene mortis causa, bensì configura un trasferimento liberale inter vivos condizionato alla morte del disponente.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 maggio 2021, n. 337

La detrazione spetta anche se la facciata è visibile da via privata ad uso pubblico

Spetta la detrazione del 90% (articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019) per gli interventi effettuati sull'involucro esterno verticale di un immobile con affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna ma a uso pubblico. La via privata infatti non è una strada chiusa, in quanto accessibile a persone e veicoli interni ed esterni al complesso, per cui ne dev'essere riconosciuto un «uso pubblico» (Consiglio di Stato sentenza n. 2999/2020).Anche il Mibact ha espresso un parere secondo il quale una strada vicinale è assimilabile a una strada comunale se a uso pubblico e, quindi, destinata al passaggio collettivo: «costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate».L'agevolazione può essere applicata soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le indicazioni del Dm Lavori pubblici n. 1444/1968.La Cm 2/E/2020 aveva già chiarito che la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, dell'involucro esterno «visibile dell'edificio». Sono agevolabili, in pratica, tutti i lavori di consolidamento e rinnovamento del fabbricato, compresa la semplice pulitura e tinteggiatura delle facciate, visibili dall'esterno. Sono, quindi, detraibili al 90% le spese sostenute, ad esempio, per il rifacimento dei balconi, ornamenti e fregi, il rinnovo di grondaie, parapetti, e cornicioni e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.La detrazione non spetta, di conseguenza, per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni a meno che non diano su strada o suolo a «uso pubblico».

Immobili/Trasferimento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2021, n. 350

Plusvalenza da cessione immobiliare: esenzione col possesso quinquennale

Il caso riguarda il regime fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, del trasferimento delle porzioni immobiliari di un fabbricato sito all'estero (a Zurigo) ad un soggetto estero (una società di capitali svizzera). Il cedente ottiene in cambio azioni della società acquirente.In particolare, il trasferimento è effettuato da alcuni soci, residenti in Italia, di una società semplice elvetica - la quale ha la sola funzione di consentire il godimento collettivo dell'immobile - nella loro qualità di comproprietari pro-indiviso dell'immobile ricevuto in donazione dalla madre.Nonostante tale operazione comporti l'estinzione della società semplice di diritto svizzero, l'agenzia delle Entrate parte dal presupposto che non può prodursi in capo ai soggetti residenti un reddito di capitale ai sensi dell'articolo 47, comma 7 del Tuir, in quanto i medesimi risultano comproprietari pro-indiviso del fabbricato. Pertanto, occorre riferirsi alla disciplina sui redditi diversi che annovera le plusvalenze realizzate sui trasferimenti di immobili effettuati dai soggetti non imprenditori.L'agenzia delle Entrate chiarisce che non si genera plusvalenza in capo ai cedenti relativamente alla cessione delle porzioni dell'immobile possedute dai comproprietari da più di cinque anni, tenendo conto anche del possesso ultraquinquennale della madre donante (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir).Tale previsione di imponibilità trova applicazione anche qualora la cessione abbia a oggetto immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia (Rm 21 giugno 2007, n. 143).Viene altresì precisato che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni della società di capitali svizzera, ricevute per effetto del trasferimento delle rispettive porzioni di proprietà dell'immobile, è pari al valore normale dei beni conferiti determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Tuir.

Ritenute/E-Commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 maggio 2021, n. 338

Cashback per acquisti online: non soggetto a ritenute in quanto non è reddito

Le somme erogate – con accredito, tramite buoni regalo o sotto forma di donazioni ad associazioni – a titolo di sconti fruibili sotto forma di cashback non costituiscono reddito per il cliente, se non vi è un obbligo di fare in capo a quest'ultimo. Le somme indicate, infatti, non rientrano in nessuna categoria reddituale prevista dal Tuir. L'istante è una società che opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito internet, mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme esterne, gestite da terzi. L'istante fa presente che agli utenti registrati al suo portale viene offerta la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti affiliati, ottenendo una percentuale di sconto fruibile in modalità cashback che sarà riconosciuto, cumulativamente, per più acquisti effettuati anche su siti diversi.Si tratta in sostanza di una vera e propria forma di incentivo delle vendite dei siti di e-commerce effettuate tramite il portale, offrendo ai clienti la possibilità di recuperare una quota della spesa sostenuta.Secondo l'agenzia il cashback praticato va inquadrato nell'ambito degli sconti commerciali, in quanto l'importo rimborsato all'utente ha una funzione di incentivo all'acquisto, riducendo indirettamente il prezzo lordo pagato dal cliente. Non costituisce, invece, reddito alcuno, con l'effetto che nessuna ritenuta alla fonte andrà operata all'atto dell'erogazione.Diverso è il caso in cui, invece, venisse riconosciuta dalla società all'utente una somma per incentivare l'utilizzo del portale da parte di altri utenti (es. con la formula «porta un amico»), sulla base degli acquisti effettuati. In questa ipotesi la somma costituirebbe un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir).

Agevolazioni/Fondo perduto

Circolare agenzia delle Entrate 14 maggio 2021, n. 5

Contributo a fondo perduto ex Decreto Sostegni: chiarimenti sulla fruizione

L'agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 1-9, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni) a favore di imprese e lavoratori autonomi. In particolare, i chiarimenti riguardano l'ambito soggettivo di applicazione, i requisiti richiesti per l'accesso, il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile 2019 e 2020 e dello stesso contributo.

Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 345

No alla retribuzione convenzionale per il dipendente in smart working

Le retribuzioni convenzionali si applicano alla retribuzione spettante a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).Le condizioni per l'applicazione della retribuzione convenzionale sono le seguenti: l'attività lavorativa è svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; l'attività lavorativa svolta all'estero costituisce l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa è integralmente svolta all'estero; il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; il lavoratore operante all'estero è inquadrato in una delle categorie per le quali l'apposito decreto del ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale (per il 2021, Dm 23 marzo 2021).Le condizioni richieste dalla legge non subiscono deroghe giustificate dalla pandemia in corso. Ne consegue che se i lavoratori interessati svolgono la prestazione in smart working dall'Italia non può essere applicato lo speciale criterio di determinazione del reddito.Il caso di specie riguarda un dipendente, fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, distaccato a decorrere dal 1° maggio 2019 presso una consociata estera, con sede di lavoro presso gli uffici della società a Parigi. A causa della pandemia, il lavoratore è rientrato in Italia sin dal febbraio 2020, continuandovi a svolgere la propria prestazione lavorativa in remote working.L'agenzia delle Entrate precisa che: il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi è soddisfatto nell'arco temporale intercorrente tra il 1° maggio 2019 (giorno del distacco in Francia) fino al 22 febbraio 2020 (ultimo giorno di permanenza all'estero), dal momento che in tale arco temporale il lavoratore ha soggiornato nel Paese estero per 298 giorni; la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 dev'essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e, conseguentemente, da tale data non è rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore; in relazione al reddito di lavoro dipendente prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020, la società istante sarà tenuta a rideterminare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, commi da 1 a 8, del Tuir, non potendo più essere applicata la tassazione sulle retribuzione convenzionali.

Redditi di impresa/Perdite su crediti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 maggio 2021, n. 342

Deducibilità ai fini Ires delle perdite su crediti di modesta entità

La deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesta entità scaduti da oltre 6 mesi è prevista dall'articolo 101, comma 5 del Tuir, norma che prevede la deducibilità «automatica» di tali crediti analogamente a quelli vantati verso soggetti assoggettati a procedure concorsuali.Gli elementi certi e precisi, che consentono di dedurre la perdita, sussistono «in ogni caso», tra l'altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento. A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a: 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro); 2.500 euro, per le altre imprese.Pertanto, l'agenzia – rispondendo al quesito sottopostogli – rileva che: a) la perdita su un credito di ammontare pari a 2.000 euro (cd. «mini-credito»), il cui termine di pagamento era fissato al 25 maggio 2020, non ancora incassato al 31 dicembre 2020, può essere dedotto dal reddito del periodo d'imposta 2020 (modello Redditi 2021); b) la deduzione è ammessa senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi «certi e precisi» (es., la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive, ecc.); c) la deduzione è ammessa se a conto economico viene rilevata la perdita, anche sotto forma di svalutazione; d) la svalutazione, iscritta in luogo della perdita, del mini-credito può essere dedotta interamente (ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir) senza che rilevino i limiti di cui all'articolo 106, comma 1 del Tuir (limite dello 0,5% del valore nominale o del valore di acquisizione del credito risultante in bilancio); e) qualora i mini-crediti siano stati svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l'utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all'atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante; f) la perdita/svalutazione contabile è deducibile a decorrere dall'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (articolo 13, comma 3, Dlgs 147/2015). Ne deriva che la deducibilità è ammessa a partire dall'esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi (importo non superiore a 2.500/5.000 euro e mancato incasso del credito scaduto da oltre 6 mesi), ma viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione (a titolo di perdite o di svalutazione) al momento dell'eliminazione del credito stesso dal bilancio. Quindi il contribuente può anche decidere di iscrivere la svalutazione del credito, non dedurlo in quell'esercizio, e dedurlo solo quando verrà annotata la perdita con cancellazione del credito dal bilancio; ciò in quanto i presupposti di legge costituiscono i requisiti minimi per attribuire rilevanza fiscale alla perdita, ma non è richiesta una immediata deduzione. In definitiva, la scelta dell'esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante (in quanto sono soddisfatti i requisiti minimi) è rimessa all'impresa creditrice, con l'unico limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio; g) se prima della cancellazione dal bilancio, i mini-crediti, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto o in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all'importo riscosso.

Dichiarazioni annuali/Compensazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 maggio 2021, n. 336

Compensazioni dei crediti fino alla presentazione della dichiarazione successiva

Un credito d'imposta può essere compensato fino alla presentazione della dichiarazione per l'anno successivo. Dopo la presentazione di questa il credito viene «rigenerato».Quindi, un contribuente può legittimamente compensare ulteriori 700.000 euro (limite massimo consentito) del credito Ires 2019 - non compensati nel 2020 per raggiunti limiti di utilizzo - nei primi mesi dell'anno 2021, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, con indicazione nel modello F24 dell'anno di riferimento 2019.Di conseguenza, i crediti relativi al periodo d'imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono, con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l'anno solare 2021.Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e all'Irap, incluse le addizionali e le sostitutive, che emergono dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze – come pure per i crediti Iva – possono essere utilizzati in compensazione (non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ma solo) dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza (articolo 17, comma 1, ultimo periodo, Dlgs 241/1997). Inoltre, la dichiarazione annuale o l'istanza devono recare il visto di conformità e la compensazione dev'essere eseguita tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Accertamento delle imposte/Isa

Dm 30 aprile 2021, GU 17 maggio 2021, n. 116

Isa applicabili al 2020: modifiche agli indici con introduzione di correttivi congiunturali

Il Decreto approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta 2020. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, in attuazione dell'articolo 148, Dl 34/2020.Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore per il medesimo periodo d'imposta non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'Allegato 12 (totale di 167 attività escluse).Pur ricorrendo le cause di esclusione, resta fermo l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello Redditi, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Si ricorda anche che, qualora operi una causa di esclusione, è precluso l'accesso al regime premiale Isa (si veda il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 103206/2021).Per quanto concerne le cause di esclusione, con il Dm 2 febbraio 2021 è stato disposto che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa non si applichino nei confronti dei soggetti che: hanno subito una diminuzione dei ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del Tuir) ovvero dei compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir) di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella allegata al decreto, riconducibili ai settori del commercio al dettaglio, della ristorazione, del settore sportivo, dei servizi alla persona, del settore dello spettacolo e ricreativo.Ai codici Ateco riconducibili alle predette attività ne sono stati aggiunti altri dal Dm 30 aprile 2021 (es. settori della produzione e del commercio all'ingrosso di alcuni prodotti alimentari, della produzione e del commercio di abbigliamento, del trasporto, delle agenzie di viaggio e tour operator). La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 5. Sono quindi previsti correttivi congiunturali agli indicatori elementari, tanto di affidabilità quanto di anomalia, tenendo conto – ad esempio – delle giornate di chiusura (differenziate per ciascun codice Ateco, in base alle disposizioni dei Dpcm emanati nel corso del 2020), dell'allungamento della durata delle scorte, della diminuzione dei ricavi.Questi i contenuti degli ulteriori allegati:Allegato 2: individua gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio competitivo, oppure di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;Allegato 3: individua le misure di ciclo settoriale, per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;Allegato 4: specifica le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati;Allegato 6: riguarda le modifiche delle territorialità. In particolare, aggiorna l'analisi territoriale del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef a seguito dell'istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2020.

Decreto Sostegni bis/Agevolazioni

Dl approvato dal Cdm il 20 maggio 2021

Decreto Sostegni bis: ulteriori interventi per le attività economiche danneggiate dall'emergenza

E' stato approvato un Decreto Legge (cd. Decreto Sostegni bis) che, con uno stanziamento di 40 miliardi di euro, intende – tra l'altro – sostenere le imprese durante l'emergenza Covid-19.

Di seguito si illustrano le disposizioni principali.

Sostegni alle imprese

Contributo a fondo perduto: i titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione, come pure gli enti non commerciali e quelli del Terzo settore, otterranno in automatico un contributo in misura pari a quella previsto dal precedente Dl 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). Chi non avesse avuto i requisiti per accedere al contributo del Decreto Sostegni (es. riduzione del calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto all'anno 2019) potrà inviare un'istanza per chiedere di fruire del contributo previsto dal Decreto Sostegni bis sulla base della media mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, rispetto al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Un'altra possibilità è offerta a coloro che hanno avuto una riduzione di utile (in luogo del parametro dei ricavi).

Tax credit locazioni: si prevede un credito d'imposta a fronte del pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (anche nell'ambito di affitto d'azienda) per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021.

Credito d'imposta per ricerca sanitaria: si prevede un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell'aiuto (nel limite massimo di 20 milioni di euro annui) dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Tari: viene stabilita l'esenzione dalla Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia.

Bollette elettriche: il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021.

Pagamento delle cartelle esattoriali: viene ulteriormente differita – fino al 30 giugno 2021 – la sospensione delle attività dell'agente della Riscossione (inclusa quella relativa ai pignoramenti). Il pagamento delle rate, scadute dall' 8 marzo 2020, relative a cartelle, dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021 (salvo ulteriori proroghe e pagamenti rateali).

Plastic tax: l'entrata in vigore del tributo viene rinviata al gennaio 2022.

Iva nelle procedure concorsuali: la nota di variazione potrà essere emessa all'apertura della procedura.

Liquidità e patrimonializzazione

Moratoria sui prestiti: il rinvio dei pagamenti, applicato alla quota capitale delle esposizioni debitorie, viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Patrimonializzazione e Ace: al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell'Ace (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

Credito d'imposta su investimenti in beni strumentali nuovi: nell'ambito degli investimenti rientranti nel piano «Industria 4.0» (beni interconnessi che, anni fa, godevano del super-ammortamento) viene estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno.

Start-up e Pmi innovative: viene introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in dette società.

Utilizzo di crediti in compensazione: per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili.

Lavoro

Reddito di emergenza: il Rem è previsto per ulteriori 4 mesi.

Una tantum: è introdotta una nuova indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il Decreto Sostegni.

Licenziamenti: viene stabilita la proroga del divieto di licenziamento fino al 28 agosto 2021.

Scuola e giovani

Acquisto della prima casa e ritorno a scuola: si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa (esenzione dell'imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50% all'80%. Inoltre, sono previste risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-2022, per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per il potenziamento dei centri estivi diurni.