Imposte

Dotazioni di bordo, non imponibilità Iva con più livelli di verifica

Si realizza un’esportazione non imponibile se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8 del Dpr 633/1972

La risposta a interpello 174/2022 delle Entrate conferma le difficoltà interpretative e applicative dell’Iva per i beni destinati a dotazione o provvista di bordo (si veda il precedente articolo Export, dotazioni di bordo non imponibili Iva). L’Agenzia, se da un lato fa chiarezza sulle condizioni per la non imponibilità ex articolo 8 del Dpr 633/1972 e sul rapporto di questa con il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8-bis, non sembra fornire una soluzione interpretativa puntuale per (tutti) i casi in cui i beni non trovino «consegna .. fuori dal territorio doganale dell’Ue», pure oggetto del quesito.

Viene infatti opportunamente chiarito che le cessioni di beni indicate nell’articolo 8-bis rientrano nell’ambito di applicazione di questa disposizione solo se non costituiscono esportazioni in base all’articolo 8, ma il caso oggetto di interpello è chiaramente più ampio ed interessante per gli operatori. Esso riguarda un fornitore estero, identificato ex articolo 35-ter del Dpr 633/1972, che intende disporre in Italia di un magazzino per custodire e da cui far partire i beni oggetto della sua attività, utilizzati nel settore marittimo, destinati ad essere rivenduti a soggetti non residenti, comunitari o non comunitari, rivenditori e/o intermediari di armatori, che effettueranno (a loro volta) operazioni attive con armatori, società di gestione o ancora rivenditori, con consegna franco magazzino in Italia del primo cedente e spedizione a cura del cliente. Della destinazione della spedizione:

1) prima si dice presso un deposito gestito in un paese Ue;

2) dopo è precisato essere verso paese estero Ue o extra-Ue («ad esempio porto di Rotterdam o porto di Tangeri»).

Viene altresì precisato che, come di norma nel settore, il Paese di destinazione spesso non coincide con lo stato di residenza del cliente, ma, a fortiori, possiamo ritenere che neppure il Paese di imbarco delle merci risulta di norma coincidente con quello di residenza del cliente.

La catena di soggetti coinvolti nelle cessioni oggetto del quesito, unitamente alla consegna franco magazzino italiano con successiva spedizione presso un deposito estero, esclude l’applicabilità del regime di non imponibilità ex articolo 8-bis alle cessioni poste in essere dall’istante (a prescindere dai risalenti arresti della Cgue citati, in parte superati laddove la prova della messa a bordo della “prima” cessione sia chiara, inequivoca e contestuale alle successive). Dove le condizioni per l’articolo 8 sono soddisfatte, si realizza un’esportazione non imponibile. Le cessioni verso altri Stati dell’Ue potranno certamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 41 del Dl 331/1993, ma soltanto se le relative condizioni (non limitate al trasporto intracomunitario) siano soddisfatte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©