I temi di NT+Modulo 24

Operazioni straordinarie di società semplici nel segno della neutralità fiscale

Le operazioni straordinarie di riorganizzazione possono qualificarsi come operazioni neutrali a prescindere dall’attività svolta e dall’impianto contabile e quindi anche per le società semplici

di Leo De Rosa e Alberto Russo

La società semplice, in base all’articolo 2249 del Codice civile, non può svolgere attività commerciale. Il modello societario della società semplice, tuttavia, si è gradualmente svincolato dall’utilizzo tradizionale nell’attività agricola e rappresenta, oggi, un valido strumento per detenere e gestire patrimoni di natura immobiliare e finanziaria, con finalità non commerciale, ma comunque in ottica economica.

La società semplice svolge la funzione di “cassaforte”, soprattutto in contesti familiari; possono, quindi, rendersi necessarie operazioni di riorganizzazione, come trasformazioni, fusioni e scissioni, volte a separare ed allocare il patrimonio tra i soci, magari appartenenti a nuclei familiari diversi, in vista di strategie d’investimento divergenti o per agevolare il passaggio generazionale.

Le operazioni straordinarie con finalità riorganizzative in cui il patrimonio societario viene riallocato e/o integrato, ma non dismesso, sono caratterizzate da un regime di neutralità fiscale. Tale regime deriva dall’assenza di effetti realizzativi e dalla sostanziale continuità di valori fiscali.

In caso di operazioni straordinarie che coinvolgono società semplici, il principio di neutralità deve essere coniugato con il fatto che queste società non svolgono attività commerciale.

La trasformazione in società semplice

Ci soffermiamo dapprima sulla trasformazione, operazione fiscalmente neutrale per eccellenza, traendo spunto dalla riposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello n. 811 del 15 dicembre 2021 (di seguito, interpello 811/2021).

La fattispecie, in sintesi, prevede:

la scissione parziale proporzionale di una Srl a favore di una beneficiaria Srl, controllata dalla stessa società da scindere;

la trasformazione della scissa (rimasta titolare di liquidità e attività finanziarie) da Srl a società semplice.

L’agenzia delle Entrate, dopo aver confermato la neutralità della scissione, ha chiarito che la trasformazione in società semplice non è fiscalmente neutrale, poiché il passaggio da una società commerciale in un soggetto non commerciale, comporta la fuoriuscita dei beni dal regime del reddito d’impresa. In particolare, l’Agenzia ha qualificato la trasformazione in questione come una trasformazione eterogenea regressiva (al pari delle trasformazioni da società commerciale in ente non commerciale) ex articolo 171, comma 1, del Tuir. Di conseguenza si verifica:

l’emersione e la tassazione dei plusvalori latenti in capo alla società che si trasforma e conseguente riconoscimento fiscale di tali plusvalori in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione;

la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta ante trasformazione, sempre in capo alla società che si trasforma;

la tassazione in capo ai soci della società semplice delle riserve di utili pregressi (comprese quelle in sospensione di imposta di cui sopra).

Con riferimento alla tassazione dei plusvalori e delle riserve in sospensione d’imposta in capo alla Srl da trasformare, la fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa con passaggio al regime della società semplice, che è quello proprio delle persone fisiche, genera un effetto realizzativo, facendo venie meno la neutralità.

Tale effetto realizzativo è conforme all’articolo 86, comma 1, lettera c) del Tuir. La citata disposizione include tra le plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito imponile quelle derivanti dalla destinazione dei beni aziendali a «finalità estranee all’esercizio dell’impresa».

In merito alla tassazione delle riserve ante trasformazione, secondo i chiarimenti dell’interpello 811/2021, poiché la società semplice non svolge attività commerciale, non risulta sodisfatta la condizione ex articolo 170, comma 1, del Tuir. Tale disposizione prevede che le riserve di utili ante trasformazione sono tassate:

nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio;

o nel periodo d’imposta immediatamente successivo alla trasformazione se non risultano iscritte nel bilancio della società trasformata.

Seguendo il ragionamento dell’Agenzia, poiché la società semplice non svolge attività commerciale e non redige un bilancio, non è possibile “presidiare” le riserve pregresse che, pertanto, devono considerarsi fin da subito distribuite. Questa linea interpretativa è in linea con il tenore letterale della norma e indubbiamente tutelante per gli interessi erariali, tuttavia potrebbe risultare eccessivamente penalizzante.

Ci riferiamo, in particolare, a quelle ipotesi in cui il presidio sulle riserve possa considerarsi integrato in quanto post trasformazione, la società semplice continua a tenere una regolare contabilità e al termine del periodo d’imposta redige un bilancio di esercizio. Al riguardo si consideri che:

la società semplice non è obbligata per legge alla tenuta delle scritture contabile e alla redazione del bilancio, tuttavia, può prevedere tale obbligo (anzi nella prassi è normalmente previsto) in sede di statuto (rectius nei patti sociali);

il bilancio e le scritture della società semplice, se redatti correttamente in conformità ai principi contabili, in base ad un obbligo dei soci, possono garantire il necessario presidio sulle riserve di utili pregressi;

la funzione di presidio potrebbe essere riconosciuta tanto ad un bilancio redatto per obbligo di legge quanto ad un bilancio redatto in base ad un obbligo statutario, soprattutto in caso in cui tale bilancio si pone continuità rispetto all’impianto contabili tenuto dalla Srl ante trasformazione (sulla base dello stesso piano dei conti e dei medesimi principi contabili).

In queste situazioni, a nostro avviso, l’agenzia delle Entrate, potrebbe non esigere l’immediata tassazione degli utili pregressi e ammettere il differimento della tassazione al momento dell’effettiva distribuzione.

Il presidio sulle riserve e la conseguente salvaguardia degli interessi erariali potrebbe essere, eventualmente, supportato in sede di dichiarazione dei redditi inserendo anche per le società semplice la compilazione del «Prospetto capitale e riserve» (vedi Quadro RS modello Redditi Sc); in questo prospetto le società di capitale riportano in modo dettagliato la composizione del patrimonio netto e delle riserve.

La scissione e la fusione

Venendo alle operazioni di scissione e fusione, nell’interpello 811/2021 l’Agenzia considera la scissione come un’operazione fiscalmente neutrale in conformità all’articolo 173 del Tuir.
La società semplice viene in gioco in un momento successivo e, come sopra evidenziato, viene correttamente qualificata come un’operazione realizzativa, quindi tassabile, poiché il patrimonio fuoriesce dal regime d’impresa. Sulla base di questo ragionamento, corretto e conforme alla normativa e fatto proprio dall’agenzia delle Entrate, si potrebbe ragionevolmente concludere che se il patrimonio societario, non viene trasferito e non muta regime fiscale, l’operazione è fiscalmente neutrale, a prescindere dal fatto che il soggetto interessato svolga attività commerciale.

L’agenzia delle Entrate non pare seguire questo ragionamento e, pur richiamando correttamente l’articolo 173 del Tuir, conferma un orientamento, già espresso in diversi precedenti, secondo cui la neutralità fiscale non è legata alla natura riorganizzativa delle operazioni, ma al sistema di tassazione basato sul bilancio, tipico delle società commerciali.
Citando la risoluzione 27/E del 2017, l’Agenzia afferma che «la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del Tuir per le società personali commerciali e dalle disposizioni del titolo II per le società e gli enti soggetti ad Ires. In altre parole, il principio di neutralità fiscale delle scissioni - in base al quale il passaggio dei beni dalla società preesistente (la società scissa) al soggetto risultante dalla predetta operazione (la/le società beneficiaria/e) non dà luogo a fenomeni fiscalmente realizzativi - implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale».

A nostro parere, come già sopra accennato e meglio descritto nel prosieguo, la disciplina fiscale delle fusioni e scissioni non dovrebbe essere riservata alle società commerciali, in quanto la neutralità accordata dalla normativa è connessa all’assenza di fenomeni traslativi, piuttosto che all’impianto contabile.

Peraltro, il richiamo alla risoluzione 27/E del 2017 potrebbe trarre in inganno, poiché la fattispecie riguarda l’incorporazione di una società commerciale in un ente non commerciale. Effettivamente, laddove il patrimonio dell’incorporata viene destinato all’attività non commerciale dell’ente in questo caso si genera lo stesso effetto realizzativo della trasformazione e correttamente l’Agenzia non può accordare un regime di neutralità.

La tematica è stata affrontata anche nella risposta ad interpello n. 91 del 2018 (di seguito, interpello 91/2018) relativa ad una scissione parziale “asimmetrica” di una società semplice con attribuzione di immobili ad una beneficiaria a sua volta società semplice.
L’Agenzia ritiene l’operazione non abusiva, affermando che:

non rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 173 del Tuir, che riserva la neutralità alle scissioni tra società commerciali; tuttavia

non genera plusvalenze imponibili ai sensi dell’articolo 67 del Tuir e la beneficiaria assume il medesimo costo fiscale riconosciuto alla scissa.

Più in dettaglio, dapprima, l’Agenzia ripercorre brevemente la disciplina civilistica delle fusioni e scissioni, ricordando correttamente che è applicabile a tutti i tipi di società, compresa la società semplice.

Passando, poi, ai profili fiscali e citando la precedente risoluzione 102/E del 2009, conferma che la neutralità dipende dallo svolgimento dell’attività commerciale e dal sistema di tassazione basato sul bilancio.

Quindi, per affermare l’assenza di plusvalenze tassabili, l’Agenzia richiama l’articolo 67 del Tuir, che disciplina i redditi diversi e non contempla la scissione tra le operazioni che danno luogo a plusvalenze immobiliari. Indubbiamente la disposizione è applicabile alle società semplici che non realizzano reddito d’impresa, ma hanno un sistema di tassazione basato sulle diverse categorie reddituali come avviene per le persone fisiche.

Accogliamo certamente con favore le conclusioni dell’Agenzia circa la “bontà” dell’operazione e l’assenza di presupposti imponibili, nonostante il richiamo alla risoluzione 102/E del 2009 risulti fuorviante, trattando quest’ultima il caso della società commerciale incorporata da un ente non commerciale ossia di una fusione con trasformazione eterogenea.

Segnaliamo, infine, la più recente risposta ad interpello n. 309 del 2021 riguardante la scissione di società semplici agricole, che conferma la mancanza di presupposti impositivi in quanto la scissione non è riconducibili alle fattispecie dell’articolo 67 del Tuir.

A nostro avviso, invece, vi sono valide argomentazioni per ritenere che la neutralità fiscale delle operazioni di fusione e di scissione (e più in generale delle operazioni straordinarie di riorganizzazione) è applicabile anche alle società semplici, poiché non dipende tanto dallo svolgimento di attività commerciale, quanto dall’assenza di fenomeni realizzativi e dalla continuità di valori fiscali. Questa ricostruzione, come vedremo risulta:

pienamente in linea con la normativa di riferimento sia civilistica che fiscale; e

sul piano logico-sistematico, pienamente conforme al nostro sistema impositivo che non prevede la tassazione in caso di operazioni meramente riorganizzative, ma solo in caso di operazioni realizzative (ossia operazioni che comportano trasferimento/monetizzazione o emersione di plusvalori/mutamento di regime fiscale).

Al riguardo si consideri che:

sotto il profilo civilistico:
- la normativa sulle operazioni societarie di cui al Capo X del codice civile (trasformazione, fusione e scissione), come riconosciuto dalla stessa agenzia delle Entrate, è rivolta alla generalità delle società, senza alcuna esclusione per le società semplici;
- le operazioni straordinarie sono inquadrate come eventi modificativi del contratto sociale che non comportano alcun trasferimento o liquidazione del patrimonio, ma una mera riorganizzazione;

sotto il profilo fiscale:
- gli artt. 172 (fusione) e 173 (scissioni) del Tuir sono posti nella sezione delle disposizioni comuni del Tuir (Titolo III – Capo II);
- quando il legislatore ha voluto limitare la disciplina soltanto ai soggetti imprenditori, lo ha previsto espressamente; esempi tipici sono l’articolo 176 del Tuir sul conferimento d’azienda e l’articolo 175 sul conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento;
- quindi, in mancanza di un’espressa previsione, tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti fiscalmente riconosciuti; esempio tipico è la disciplina dei conferimenti di partecipazioni ex articolo 177, commi 2 e 2-bis inserita nella medesima sezione del Tuir e pacificamente rivolta anche a soggetti non imprenditori (sul punto l’Agenzia non ha mai espresso dubbi).

Infine, anche volendo inquadrare trasformazioni, fusioni e scissioni come fenomeni estintivi e successori, da un punto di vista economico e sostanziale, si tratta comunque di operazioni di riorganizzazione, dove il patrimonio delle società coinvolte viene integrato e/o riallocato, ma non vi è alcun trasferimento, né realizzo, disinvestimento, o destinazione a terzi rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione.

Proprio in vista di tale finalità riorganizzativa, l’agenzia delle Entrate ha correttamente sancito la neutralità fiscale delle operazioni di fusioni tra fondi comuni di investimento (Oicr) nonché tra comparti del medesimo fondo che non comportano alcun rimborso/disinvestimento per i partecipanti risposta a interpello n. 954 -1726/2017).

Le prospettive

Alla luce dell’analisi condotta, guardiamo certamente in positivo alle conclusioni dell’Agenzia che nelle risposte in commento afferma la mancata emersione di materia imponibilità nelle operazioni straordinarie che coinvolgono società semplici.

Riteniamo, tuttavia, che la scissione e la fusione, e più in generale le operazioni straordinarie di riorganizzazione possano qualificarsi come operazioni neutrali a prescindere dall’attività svolta e dall’impianto contabile e quindi anche per le società semplici, salvo che non comportino un effetto realizzativo o un mutamento di regime fiscale del patrimonio societario.

Il mutamento di regime, con conseguente perdita della neutralità indubbiamente si verifica:

nella trasformazione da società commerciale a società semplice oggetto dell’interpello 811/2021;

e nella fusione di una Srl in un ente non commerciale, qualora il patrimonio della Srl incorporata sia destinato ad attività non commerciali, come specificato nella risoluzione 27 del 2017 (citata dall’interpello 811/2021) e nella risoluzione 102/2009 (citata dall’interpello 91/2018).

Non si verifica, invece, alcun passaggio o cambio di destinazione del patrimonio, in caso di fusioni e scissioni tra società semplici, in cui il patrimonio prosegue in continuità di regime e di valori fiscali e dunque in neutralità.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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