Imposte

Fusioni, l’operatività salva dai tetti patrimoniali

Scissioni parziali, è elusiva la compensazione perdite solo per beneficiari preesistenti

di Alessandro Germani

Carrellata di risposte dell’agenzia delle Entrate sulle operazioni straordinarie fra neutralità, abuso del diritto e riporto delle posizioni soggettive.

Partiamo dai conferimenti. La risposta n. 251 conferma che al conferimento di ramo d'azienda operato da una branch di un soggetto inglese in una conferitaria italiana si applica la neutralità ex articolo 176 del Tuir, per il rimando che le operazioni transfrontaliere fanno a quelle domestiche. Nel parere positivo l'Agenzia richiama la risoluzione 63/E/18 e la neutralità fiscale è confermata se a fronte del conferimento del ramo la branch iscrive nella propria contabilità la partecipazione ricevuta, conformemente all’approccio funzionale per le stabili organizzazioni. In caso di successivo trasferimento delle partecipazioni alla casa madre vi sarà tassazione, a meno che non scattino i requisiti Pex. Trattandosi poi di una banca, le quote di svalutazione dei crediti che ex Dl 83/15 sono deducibili negli anni potranno essere recuperate in toto nell'anno di chiusura della branch.

Via libera alle scissioni con le risposte n. 252 e 256. La prima conferma il principio per cui in caso di scissione totale (proporzionale) il rischio di elusione legato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo nel caso di beneficiaria preesistente (circolare 9/E/10 par. 2.2). E quindi via libera se la beneficiaria è neocostituita. L'altra conferma che non è abusiva la scissione parziale proporzionale seguita da un conferimento di maggioranza ex articolo 177 c. 2 del Tuir. Le operazioni rispondono ad una logica di riorganizzazione in cui una delle beneficiarie a seguito del conferimento acquisisce il controllo della scissa immobiliare, il tutto in neutralità.

E veniamo alle risposte sulla disapplicazione delle posizioni soggettive per le fusioni. La n. 253 osserva che le perdite fiscali dell'incorporante e di un'incorporata erano state oggetto di interpello positivo nel passato e nel tempo sono state in parte già assorbite. L'operatività delle società coinvolte consente di bypassare il mancato rispetto del limite patrimoniale. Tale limite patrimoniale è ostativo anche nella risposta n. 254, che riguarda una primaria banca che ha perdite di miliardi di euro. Ma gli aumenti di capitale da burden sharing e a seguito di intervento del Mef si sostanziano in una manovra che non può essere elusiva, sebbene il patrimonio netto sia di gran lunga inferiore alle posizioni soggettive dell'incorporante. Via libera infine, nella n. 255, anche all'incorporata che non supera il limite patrimoniale se si guarda alla sua operatività, non essendo ostativo l'affitto di ramo d'azienda fatto nelle more della fusione perché non atto a depotenziarla ma essendo solo anticipatorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Altri provvedimenti

Altri provvedimenti

Altri provvedimenti

Altri provvedimenti

Altri provvedimenti

Altri provvedimenti