Imposte

Super Ace, strada in salita per la cessione di beni rivalutati

L’effetto della riclassificazione della riserva di rivalutazione varia a seconda del periodo d’imposta

di Mario Tagliaferri e Stefano Vignoli

Il grande successo della rivalutazione dei beni di impresa targata 2020 (articolo 110 del Dl 104/2020) ha acceso i riflettori sugli effetti della rivalutazione in ambito Ace e super Ace.

Il problema in realtà non è nuovo ed è già stato trattato in sede di Ace ordinaria. La norma (articolo 5, comma 2, del Dm 3 agosto 2017) prevede che ai fini Ace rilevino soltanto gli utili accantonati a riserva con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili che, nell’accezione data loro dal legislatore (comma 6), sono diversi da quelli derivanti da processi di valutazione.

Poiché la riserva di rivalutazione, come dice il nome, nasce da un processo valutativo la stessa non costituisce incremento agevolabile, come precisato anche dalla relazione accompagnatoria al primo decreto Ace.

Fermo il principio dell’irrilevanza della costituzione della riserva di rivalutazione, l’Agenzia (circolare 21/E/2015, paragrafo 3.13) ha tuttavia aperto l’accesso ai benefici Ace in sede di “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.

Così la riserva da rivalutazione non rileva ai fini dell’Ace dalla nascita (se non limitatamente all’aumento del parametro «patrimonio netto»), in quanto riconducibile alla nozione di «riserva da utili non disponibili», ma rileva «come incremento di capitale proprio rilevante ai fini Ace per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della predetta riclassificazione», sempreché tali riserve indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011. Nel silenzio della circolare resta da chiedersi quali siano e quando si verifichino i realizzi che determinano gli incrementi di capitale.

Un caso di realizzo che determina incremento di capitale è la cessione del bene o ipotesi similari (ad esempio distruzione o assegnazione). Merita una riflessione la possibilità che il realizzo si verifichi attraverso il processo di ammortamento, che di fatto comprime gli utili agevolabili con Ace altrimenti prodotti in assenza di rivalutazione.

In questo caso resterebbe da chiedersi se la riclassificazione si manifesti, in quota parte, in ogni esercizio di maggior ammortamento o, più probabilmente, al termine del periodo di ammortamento stesso.

Ma vediamo come la riclassificazione può avvenire in funzione del periodo d’imposta oggetto di rivalutazione. Chi ha beneficiato della rivalutazione degli immobili in base all’articolo 15 del Dl 185/2008, essendo ante 2011, non può beneficiare dell’Ace in sede di realizzo. Se invece si è beneficiato di una rivalutazione successiva (ad esempio quella della Finanziaria 2014 con imposta sostitutiva al 12% - 16%) la cessione del bene negli anni successivi permetterà di rendere agevolabile la riserva.

Meno certa è la possibilità di beneficiare della super Ace se la cessione del bene è avvenuta nel periodo 2020: a una prima analisi la riserva riclassificata dovrebbe essere soggetta a super Ace, anche se qualche perplessità sorge se si dovessero mutuare le regole in materia di Ace ordinaria che, appunto, limitano l’accesso al beneficio alle sole riserve costituite a partire dal 2011, anno della sua introduzione.

Resta infine da domandarsi cosa succeda al bene ceduto nel 2021 e oggetto di rivalutazione nel 2020: in questo caso sembra possibile accedere all’Ace ma non alla super Ace, in quanto il maggior valore deriverebbe da una valutazione effettuata nel 2020 mentre il realizzo avverrebbe nel 2021. In sostanza, in assenza di rivalutazione, il maggior utile si realizzerebbe nell’esercizio 2021 mentre è soggetta a super Ace soltanto la destinazione a riserva dell’utile 2020.

Sullo sfondo restano comunque molte incertezze applicative che meriterebbero una presa di posizione da parte dell’Agenzia.

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