Controlli e liti

Controlli automatizzati senza contraddittorio, l’appello al legislatore

Per la Corte costituzionale inammissibile la questione sollevata dalla Ctr Toscana

di Laura Ambrosi

Non è incostituzionale la norma che nel nostro ordinamento riserva l'obbligo del contraddittorio preventivo solo alle ipotesi di verifica con accesso e non a tutte le modalità di accertamento in rettifica anche se effettuate “a tavolino”. Tuttavia, il legislatore dovrà estendere questa tutela anche alle ipotesi non previste.

A dichiarare l'inammissibilità della questione è la Corte Costituzionale con la sentenza 47 depositata ieri.

La Commissione tributaria regionale della Toscana (ordinanza del 12 maggio 2022) aveva sollevato la possibile incostituzionalità dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica anche se effettuate tramite verifiche “a tavolino”.

La questione traeva origine da un avviso di accertamento scaturito da una mera richiesta di documentazione contabile, senza previa contestazione individuale delle violazioni.

Secondo il giudice rimettente, mentre per i cosiddetti “tributi armonizzati” l'obbligo del contraddittorio deriverebbe dal diritto europeo, per i tributi non armonizzati (Ires e Irap) sarebbe previsto solamente nell'ipotesi di una verifica che si sia svolta presso gli uffici del contribuente.

Per i controlli “a tavolino”, per i quali l'agenzia delle Entrate si limita ad acquisire documentazione contabile dal contribuente, non è previsto alcun contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia, tale confronto preventivo garantirebbe, da un lato, il diritto di difesa del contribuente, potendo far emergere elementi idonei a contestare i presupposti dell'accertamento fiscale; dall'altro, il diritto a una buona amministrazione. La norma censurata violerebbe così l'articolo 3 della Costituzione, per evidente disparità di trattamento.

La Consulta ha evidenziato le diverse norme che caratterizzano la formazione del provvedimento tributario. Pur in mancanza di un obbligo generale, nel corso del tempo si è assistito a progressive aperture che hanno reso obbligatorio, in sempre maggiori ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale (redditometro, studi di settore, controlli automatizzati e formali, accertamenti antielusivi, invito a comparire eccetera). La Consulta ha concluso l'analisi ritenendo che esistano numerosi istituti sebbene con limiti applicativi. Ne è così conseguita l'inammissibilità della questione sollevata in quanto il superamento dei dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento del legislatore. La Corte pertanto ha sollecitato un tempestivo intervento normativo che colmi le lacune esistenti e che porti coerenza nella partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©