I temi di NT+Modulo 24

Cartelle, partita aperta sulla motivazione del calcolo degli interessi

Giurisprudenza divisa sull’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo

di Andrea Taglioni

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021 ha investito il primo presidente per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite in ordine ai criteri attraverso i quali possa considerarsi adeguatamente motivata una cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo degli interessi quando questa è anche il primo atto con cui viene esercitata la pretesa impositiva e viene indicato solo l’ammontare complessivo e non le modalità di calcolo degli interessi.
La questione verte, in buona sostanza, sulla necessità o meno di estendere l’obbligo di motivazione alla cartella di pagamento esternalizzante la pretesa tributaria a titolo di interessi sulle somme ingiunte.

Nell’attesa dell’auspicabile pronunciamento delle Sezioni Unite, ricordiamo che sussiste ormai da tempo una chiara divergenza interpretativa tra le sentenze che non richiedono che la cartella di pagamento deve sempre motivare le modalità di calcolo degli interessi e quelle che, invece, impongono di indicare le modalità adottate per quantificarli.

Più in dettaglio, e facendo riferimento alla giurisprudenza che si è formata sull’argomento, secondo il primo orientamento, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell’ente impositore; art. 30 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
Ad opposte conclusioni perviene l’altro orientamento, emerso sempre nella giurisprudenza di legittimità e favorevole alla tesi del contribuente, per cui se la cartella di pagamento fa seguito ad un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, l’onere motivazionale è assolto limitatamente al credito erariale ma non anche alle altre somme richieste.In questo caso, infatti, essendo la pretesa erariale richiesta per la prima volta attraverso la cartella di pagamento, questa deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo dei medesimi.

Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, peraltro, presenta la peculiarità di definire, una volta per tutte, l’adeguatezza dell’onere motivazionale indipendentemente dal fatto che il presupposto dell’iscrizione a ruolo scaturisca dalla conoscenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, ovvero, che con la cartella di pagamento viene esercitata per prima volta la pretesa impositiva.

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