Imposte

L’intesa per la cessazione della convivenza di fatto non è esente da imposte

La risposta 244/2022 nega ai due ex conviventi (per una sistemazione immobiliare concordata) il regime di favore che è invece riservato a separazioni, divorzi e unioni civili

di Angelo Busani

L’accordo di cessazione della convivenza di fatto, seppur validato dal Tribunale (in base agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile) in ragione della presenza di figli minorenni, non beneficia delle agevolazioni fiscali che la legge dispone per la separazione e il divorzio e per la cessazione dell’unione civile.

Questo atteggiamento di chiusura per una situazione (la cessazione della convivenza di fatto) che appare essere del tutto analoga, specie in presenza di figli, alla cessazione del legame matrimoniale è sancita nella risposta a interpello 244 del 4 maggio, nella quale è stato negato il regime di favore per una sistemazione immobiliare concordata dai due ex conviventi.

Il beneficio fiscale non concesso è quello all’articolo 19 della legge 74/1987, che esenta da qualsiasi imposta ogni atto inerente al divorzio: una norma che l’Agenzia ha sempre interpretato in modo oltremodo restrittivo e che solo a colpi di sentenze (prima della Consulta con la pronuncia 154/1999 e poi da una serie di decisioni di Cassazione, sempre più liberali con il passare del tempo) è stata progressivamente estesa nel suo perimetro applicativo: dapprima alle separazioni coniugali, poi agli accordi che coinvolgessero non solo i coniugi, ma anche altri loro famigliari, quali i figli (particolarmente note le cosiddette sentenze “gemelle” del 2016, la n. 2111 e la n. 3110).

Se dal passato si possono trarre insegnamenti, non appare implausibile pensare a una futura ricomprensione anche della convivenza di fatto nel novero delle situazioni agevolate.

L’opinabile ragionamento dell’Agenzia è che la norma di cui all’articolo 19 legge 74/1987 non si applica allo scioglimento del rapporto di convivenza in quanto si tratta di norma emanata «in ossequio alla ratio … di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale». È vero che la legge 74 venne emanata pensando al divorzio, ma allora si era anni-luce dall’attribuire rilevanza a situazioni affettive diverse dal matrimonio “ordinario”.

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