I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 19 al 29 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 388

Aliquota Iva errata e mancata emissione della nota di credito

In occasione dell'esame dell'aliquota Iva sulla cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori, ai sensi dell'articolo 124, Dl 34/2020 e della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, l'agenzia ribadisce le condizioni che consentono il recupero dell'Iva quando non è ammessa l'emissione della nota di credito ed è decorso il termine per la detrazione dell'imposta. Come è noto, secondo la circolare agenzia delle Entrate 1/E/2018, il diritto alla detrazione dell'Iva è subordinato all'esistenza di un duplice requisito: l'avvenuta esigibilità dell'imposta (presupposto sostanziale) e il possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale). L'esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d'imposta (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972). Inoltre, come affermato dalla citata circolare 1/E/2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa «a favore» (articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998). Potrebbe essere il caso di una fattura di acquisto relativa ad operazioni effettuate nel 2021 e ricevuta nel medesimo anno, ma erroneamente non annotata nei registri Iva. Si ricorda, altresì, che le note di variazione in diminuzione (articolo 26, commi 2 e seguenti, Dpr 633/1972) possono essere emesse – entro precisi limiti temporali (entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione: cfr. Risposta Interpello 832/2021) – al sussistere di specifiche situazioni (es. erronea determinazione della base imponibile e dell'imposta), come chiarito dalle circolari agenzia delle Entrate 20/E/2021 e 5/E/2022. La nota di credito è lo strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (Risposte Interpello 592/2020 e 762/2021). Se, però, il cedente o prestatore, a fronte di una precedente fattura per un'operazione imponibile, non riesca a emettere tempestivamente la nota di variazione, potrebbe impedire il corretto esercizio del diritto alla detrazione, come accaduto nel caso oggetto dell'interpello in esame: il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore aliquota Iva per un'errata qualificazione di parte dell'operazione. Il cedente aveva applicato il regime di esenzione Iva con diritto alla detrazione sugli acquisti (una sorta di «aliquota zero») – previsto dall'articolo 124, Dl 34/2020 – per la cessione di ecotomografi, ma aveva erroneamente applicato l'Iva ordinaria sui beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell'ottica di evitare il contatto con l'ecografo e minimizzare il rischio di infezioni. Sui beni accessori ad una operazione principale – ossia, quando i primi costituiscono «per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore» o cedente – si applica il medesimo trattamento fiscale (Corte di Giustizia Ue, in causa C-463/16). La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, come previsto dall'articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972, nel caso di «inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 comma 7 del DPR 633/1972». Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'emissione della nota (ossia, come interpretato dall'agenzia delle Entrate, il medesimo termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, successivamente, una dichiarazione Iva integrativa «a favore» ovvero un'istanza di restituzione del tributo ai sensi dell'articolo 30-ter, Dpr 633/1972 (circolare agenzia delle Entrate 20/E/2021). In caso di impossibilità oggettiva all'emissione della nota di credito (strumento principale e generale per il recupero dell'imposta), è possibile ricorrere agli strumenti alternativi, quali quello del citato articolo 30-ter, alle condizioni stabilite. Viceversa, non ci si può avvalere di quest'ultimo istituto qualora il termine per l'esercizio della detrazione sia decorso per inerzia del soggetto passivo. Anche con riguardo alla dichiarazione Iva integrativa «a favore», viene esclusa la presentazione nell'ipotesi in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia spirato per colpa del contribuente, laddove non si riscontri la presenza di (altri) errori e omissioni cui rimediare (circolare agenzia delle Entrate 20/E/2021).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 389

Cessione di strumentazione per l'accesso vascolare: aliquota applicabile

In relazione all'aliquota Iva del 5% prevista dall'articolo 124, Dl 34/2020, è stato precisato che essa non si applica alla cessione di strumentazione per l'accesso vascolare. Come chiarito in altri documenti di prassi, l'agevolazione Iva, introdotta per contrastare gli effetti della pandemia, si applica alle cessioni di beni specificamente indicati dalla citata norma. Per la loro individuazione può farsi riferimento ai codici di classificazione elencati dall'agenzia delle Dogane (circolari agenzia delle Dogane 30 maggio 2020, n. 12/D e 3 marzo 2021, n. 9/D). Tale classificazione va ritenuta «tassativa e non meramente esemplificativa» (Risposta Interpello 471/2020). Gli strumenti di accesso vascolare, che possono fruire dell'aliquota ridotta, sono contraddistinti dal codice TARIC 90189084, mentre la strumentazione indicata nell'interpello in esame – sulla base del parere tecnico delle Dogane – va contraddistinta da altro codice TARIC. Pertanto, va esclusa l'aliquota al 5% per i beni descritti dalla società istante, come pure è preclusa in sede di interpello la verifica dell'eventuale afferenza per natura e finalità d'uso dei medesimi rispetto alla «strumentazione per accesso vascolare» (agevolabile ai sensi del citato articolo 124, Dl 34/2020).

Iva/Consorzio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 390

Consorzio operante nell'ambito di una gara di appalto: regime Iva applicabile

Secondo l'agenzia delle Entrate il consorzio opera nell'ambito di un mandato senza rappresentanza (articoli 1703 e 1705, Codice civile), fra i consorziati e la società consortile. Il consorzio, che opera nell'ambito di una gara di appalto per l'affidamento di servizi di pulizia e sanificazione per le aziende del Servizio sanitario di una Regione, interviene «senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto» (articolo 93, Dpr 207/2010). Se, dunque, le prestazioni rese da un consorzio, costituito da società aggiudicatarie di una gara di appalto al fine di gestire l'esecuzione delle prestazioni correlate allo stesso, sono svolte nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, alle somme che vengono addebitate dalla società consortile alle consorziate si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 633/1972. La norma recita: «Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario». Pertanto, la società consortile addebita alle consorziate i costi sostenuti per l'esecuzione dell'appalto applicando, in linea di principio, il regime Iva previsto per i servizi acquistati, sulla base dei contratti stipulati con aziende terze. Le consorziate, a loro volta, fattureranno alla stazione appaltante i corrispettivi dell'appalto con l'aliquota Iva propria delle operazioni rese dalla società consortile.

Iva/Servizi di trasporto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 392

Trasporto internazionale con più vettori: trattamento Iva

Viene analizzato il trattamento ai fini Iva di un servizio di trasporto nell'ambito di un'esportazione (operazione non imponibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Dpr 633/1972) eseguito da più vettori. Ai sensi della norma citata, sono non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 69, comma 1, Dpr 633/1972. Sulla base della giurisprudenza unionale, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, a un vettore terzo sono imponibili ai fini Iva (circolare agenzia delle Entrate 25 febbraio 2022, n. 5/E). Così, dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-septies, Dl 146/2021, sono esclusi dal regime di non imponibilità Iva i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore. Il caso sottoposto all'agenzia è quello di un esportatore che conferisce il mandato a Gamma (spedizioniere internazionale) di effettuare le operazioni doganali di esportazione nonché il trasporto della merce. Gamma, per l'esecuzione del mandato, incarica Alfa di effettuare le operazioni doganali di esportazione e il trasporto della merce per la tratta italiana. Alfa per l'esecuzione del servizio si affida a Epsilon (autotrasportatore per conto terzi). Il servizio di trasporto effettuato da Epsilon non rientra nel regime di non imponibilità Iva, in quanto la prestazione è eseguita nei confronti di un committente (Alfa) che agisce come subappaltatore (quest'ultima ha ricevuto in subappalto da Gamma – l'unico soggetto a diretto contatto con l'esportatore – l'incarico di eseguire il trasporto). Pertanto, la prestazione di trasporto resa da Epsilon ad Alfa, territorialmente rilevante in Italia, è imponibile con applicazione dell'aliquota Iva ordinaria.Diversamente, è non imponibile Iva la prestazione di trasporto che Alfa rende a Gamma. E questo per due ordini di motivi: 1) Alfa fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore; 2) Alfa rientra nei soggetti elencati nell'articolo 9, comma 3, Dpr 633/1972 (spedizionieri), verso i quali non opera la limitazione al regime di non imponibilità.

Accise/Aliquote

Dm 19 luglio 2022, GU 25 luglio 2022, n. 172

Carburanti: riduzione di accise e Iva

Il Mef ha disposto la riduzione delle imposte su alcuni prodotti energetici usati come carburanti, per il periodo 3 agosto - 21 agosto 2022. In particolare, il Decreto prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e Gpl, impiegati come carburanti. Di conseguenza, per i consumatori privati, si ha una riduzione anche dell'Iva pagata su questi prodotti, dato che le accise concorrono a formare la base imponibile Iva. Inoltre, è prevista l'esenzione da accisa e la riduzione al 5% dell'Iva per il gas naturale usato per autotrazione.

Agevolazioni/Bonus

Circolare Inps 19 luglio 2022, n. 83 e Messaggio Inps 21 luglio 2022, n. 2905

Bonus psicologo: presentazione della domanda

L'articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021 ha previsto l'erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo per la copertura delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell'apposito elenco degli psicoterapeuti. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone economicamente più disagiate. Il contributo - destinato ad aiutare le «persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico» - non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. I primi chiarimenti sono stati forniti con la circolare Inps 83/2022. L'Inps, con il messaggio in esame, ha resto noto che la domanda per la fruizione del contributo può essere presentata dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 attraverso una delle seguenti modalità: 1) portale web, utilizzando l'apposito servizio on line (servizio «contributo sessioni psicoterapia») raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (CNS); 2) Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164. Alle domande che saranno in posizione utile (il bonus verrà riconosciuto fino a esaurimento fondi, pari a 10 milioni di euro) verrà associato un codice univoco da consegnare allo psicologo che lo utilizzerà per la rendicontazione. Il bonus dovrà essere usato entro 180 giorni dalla comunicazione delle graduatorie.

Agevolazioni/Assegno Unico

Messaggio Inps 25 luglio 2022, n. 2951

Assegno Unico e Universale: nuovi beneficiari

L'Inps estende la platea dei soggetti stranieri beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall'indicatore ISEE (Dlgs 230/2021). Il perimetro dei beneficiari è già stato delineato con la circolare Inps 9 febbraio 2022, n. 23, con la quale sono stati inclusi stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini, ecc. Per rientrare all'interno dei beneficiari, il richiedente deve possedere determinati requisiti di cittadinanza e di soggiorno (articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 230/2021). L'Inps precisa che, per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è richiesto alternativamente: a) il possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; b) la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; c) il possesso del permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Con riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione europea, sono inclusi nella disciplina dell'Assegno Unico e Universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente. Sono inclusi nel beneficio anche i familiari extra-Ue di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 41/E

Tax credit R&S per investimenti in design: chiarimenti

L'articolo 3, Dl 23 dicembre 2013, n. 145 ha previsto un credito d'imposta per attività attinenti al design e all'ideazione estetica. La risoluzione in commento fornisce alcuni chiarimenti sulla corretta individuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo vigente fino al 2019. Secondo l'agenzia, le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d'imposta. Infatti, le attività qualificabili come "ricerca e sviluppo" sono quelle specificamente svolte, nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Ne deriva che le attività svolte, attinenti al design e all'ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico "effetto tecnico" riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus. In sostanza, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell'estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un'incertezza di carattere tecnico o scientifico. Parimenti non sono ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. I chiarimenti in esame si riferiscono a un'istanza di interpello presentata prima della pubblicazione della circolare 23 dicembre 2020, n. 31/E, ossia quando ancora era richiesto che l'agenzia delle Entrate interpellasse il Mise per ottenere un parere tecnico sulle attività ammissibili (circolare 16 marzo 2016, n. 5/E). Ebbene, anche secondo il parere espresso dal Mise, e come più volte chiarito dall'agenzia (risoluzione agenzia delle Entrate 40/E/2019), il credito d'imposta non spetta automaticamente per tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati. I criteri assumono valenza generale, nel senso che devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità (Risposta Interpello 188/2021), con l'effetto che le precisazioni fornite consentono di trarre spunti utili per la corretta individuazione del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica applicabile dal 2020. Infatti, la misura agevolativa è stata estesa dalla legge 160/2019 alle attività di design e ideazione estetica, purché si sia in presenza del requisito della novità (e non della ripetitività) e della significatività. L'agenzia conclude affermando che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta 2020, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio, estendendolo, tra l'altro, anche alle attività di design e ideazione estetica. Nell'ambito di esse, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d'imposta, potrebbero in linea di principio rientrare (pur sempre verificandosi i requisiti elencati, della novità, della significatività e della non ripetitività), alcune (purtroppo non specificate) attività di carattere creativo svolte dalla società istante.

Dichiarazione dei redditi/Detrazioni e deduzioni

Circolare agenzia delle Entrate 25 luglio 2022, n. 28/E

Circolare "Caf": guida sugli oneri detraibili e deducibili

L'agenzia delle Entrate ha diramato la seconda parte della circolare-guida (elaborata congiuntamente alla Consulta dei Caf), che aggiorna la precedente circolare 25 giugno 2021, n. 7/E emanata in relazione al periodo d'imposta 2020, relativa ai controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 delle persone fisiche (in taluni casi anche dai soggetti Ires che effettuano interventi edilizi). Il documento di prassi, che prosegue i chiarimenti forniti con la prima parte del vademecum (circolare agenzia delle Entrate 7 luglio 2022, n. 24/E), analizza le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti le seguenti detrazioni derivanti dalle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio: sisma bonus (detrazione Irpef e Ires), bonus facciate (detrazione Irpef e Ires), installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (detrazione Irpef e Ires del 50% fino al 2021), bonus arredo (mobili ed elettrodomestici, detrazione Irpef 50%, purché la spesa sia collegata ad un intervento di recupero edilizio), bonus verde (detrazione Irpef 36%), eco bonus, Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020). L'obiettivo – annunciato dall'agenzia delle Entrate – è quello di offrire a tutti gli operatori, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Consolidato fiscale/Perdite e Ace

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2022, n. 391

Utilizzo di perdite fiscali, Ace e crediti d'imposta

Sulla falsariga degli argomenti trattati con il Principio di diritto 23 marzo 2021, n. 7, l'agenzia affronta il tema della disciplina delle perdite e della deduzione Ace nel consolidato. Nell'occasione si era cercato di coordinare la norma (articolo 3, comma 2, Dm 3 agosto 2017), secondo cui occorre prima ridurre il reddito prodotto con le perdite fiscali e poi utilizzare l'Ace a ulteriore riduzione del reddito netto, con l'articolo 84, comma 1 del Tuir, secondo cui le perdite sono computate in diminuzione del reddito complessivo (nella misura massima dell'80%) in modo tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da crediti d'imposta, ritenute e acconti. Se, però, vi fossero crediti d'imposta in scadenza, perdite o eccedenze Ace, si possono utilizzare prioritariamente le perdite e i crediti d'imposta rispetto all'Ace, al fine di azzerare l'imponibile e riportare a nuovo le eccedenze Ace non trasferite al gruppo per incapienza. Con l'interpello in esame si analizza il caso di una società, partecipante al regime del consolidato fiscale, che aveva presentato nel 2016 istanza di ruling, per ottenere i benefici da patent box, che si è perfezionata solo nel 2021. Evidentemente, per il periodo d'imposta 2016 non si era tenuto conto dell'agevolazione fiscale, e la società aveva provveduto a utilizzare nella propria dichiarazione individuale le perdite (pregresse all'opzione per la tassazione di gruppo) per un importo inferiore alla soglia dell'80%, nonché l'Ace, al fine di trasferire al gruppo un reddito imponibile positivo, atto a compensare le imposte estere assolte dalla società (le quali sono trasferite al gruppo). Dopo il perfezionamento dell'accordo sul patent box la questione ha riguardato la modalità di rettificare la dichiarazione per l'anno 2016, nonché quelle dei periodi d'imposta successivi. L'agenzia ritiene che: 1) la dichiarazione rettificativa per il 2016 deve accogliere la sola variazione in diminuzione riferita all'utilizzo dei beni immateriali, derivante dal perfezionamento dell'accordo con l'agenzia delle Entrate; 2) tra i crediti d'imposta menzionati dal Principio di diritto n. 7/2021 deve annoverarsi anche il credito per le imposte pagate all'estero, in quanto il riferimento ai «crediti d'imposta in scadenza» contenuto in tale ultimo documento è meramente esemplificativo (inoltre, l'articolo 84 del Tuir non pone al riguardo alcuna differenziazione); 3) l'utilizzo parziale dell'Ace è possibile con riferimento sia alle eccedenze, sia al rendimento nozionale di periodo, i quali sono quindi trattati a questi fini come un unicum (in tal senso circolare Assonime 20/2021); 4) il medesimo procedimento di deduzione parziale viene ritenuto corretto a livello di dichiarazioni individuali (e non solo nel modello CNM), in modo tale che al gruppo sia attribuito un reddito corrispondente a un'imposta pari ai crediti da compensare, ma a condizione che il credito d'imposta (nel caso concreto, derivante dalle imposte pagate all'estero) sia maturato in capo alla medesima società che deve utilizzare le perdite fiscali e le eccedenze Ace.

Terzo Settore/Raccolta fondi

Dm Lavoro e Politiche sociali 9 giugno 2022, GU 22 luglio 2022, n. 170

Enti del Terzo Settore: linee guida per la raccolta fondi

Sono state definite le linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Dlgs 117/2017.In particolare, vengono esaminati i seguenti aspetti: a) principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS; b) tecniche di raccolta fondi; c) modalità di rendicontazione e obblighi informativi. Le indicazioni fornite sono finalizzate a orientare l'attività di raccolta fondi coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza richiamati espressamente dall'articolo 7 citato e sono rivolte a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 luglio 2022, n. 172

Indice dei prezzi al consumo di giugno 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dell'1,2%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 7,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 9,3%.

Società/Statuto sociale

Consiglio Notarile di Milano, massime 5 luglio 2022, nn. 201 e 202

Clausole statutarie: divieto di trasferimento parziale delle partecipazioni

Vengono stabiliti i principi che legittimano l'inclusione, negli statuti societari, di clausole relative alla intrasferibilità parziale delle partecipazioni societarie e all'introduzione di un «tetto minimo» al possesso di azioni o quote.- Secondo la massima n. 201 è legittima la clausola statutaria di Spa e di Srl che vieta il trasferimento parziale di azioni o quote da parte del socio e che, invece, subordini la possibilità della cessione al trasferimento di tutte le azioni o quote di cui è titolare. Una siffatta clausola non integra il divieto di alienazione di cui all'articolo 2355-bis, comma 1, Codice civile né un'ipotesi di intrasferibilità di cui all'articolo 2469, comma 2, Codice civile. Una tale clausola integra nelle Spa una causa legale di recesso (articolo 2437, comma 2, lettera b), Codice civile), salvo che lo statuto non disponga diversamente, mentre nelle Srl non dà luogo al diritto di recesso (articoli 2469, comma 2 e 2473, Codice civile). Secondo la massima n. 202 è ammessa una clausola che impone un «tetto minimo» di possesso di quote o azioni. La clausola può configurarsi come regola di circolazione delle partecipazioni (che rende il trasferimento inefficace nei confronti della società in tutti i casi in cui, per effetto del trasferimento, l'acquirente non consegua il possesso minimo ovvero il venditore lo perda) oppure come regola che subordina la legittimazione all'esercizio di parte dei diritti sociali alla titolarità di un numero di azioni o di una quota di partecipazione almeno pari o superiore al possesso minimo.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 luglio 2022, n. 42/E

Credito d'imposta società benefit: codice tributo per la compensazione

È stato istituito il codice tributo 6976 per fruire, tramite modello F24, del tax credit concesso per la costituzione di società benefit dal Decreto Rilancio (articolo 38-ter, comma 1, Dl 19 maggio 2020, n. 34). In favore di queste società (articolo 1, commi 376-384, legge 208/2015) – imprese che svolgono un'attività economica non solo a scopo di lucro, ma anche con l'obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera (articolo 1, commi 376 e seguenti, legge 208/2015) – è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 19-bis, Dl 73/2021; Decreto Mise 12 novembre 2021; Decreto Mise 4 maggio 2022). Il credito va utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. Ricordiamo che il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit è esteso anche a tutto il 2022 e non è limitato solo al 2021 (articolo 52-bis, Dl 50/2022).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 luglio 2022, n. 43/E

Credito d'imposta interventi su immobili storici e artistici: codice tributo per la compensazione

È stato istituito il codice tributo 6979 per fruire, tramite modello F24, del tax credit concesso per il restauro e la conservazione degli immobili storici e artistici dal Decreto Sostegni-bis (articolo 65-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73). La norma dispone l'istituzione di un Fondo destinato alla conservazione di immobili di interesse storico e artistico tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). In sostanza, il Fondo contiene le risorse per finanziare la misura agevolativa concessa sotto forma di credito d'imposta, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo tali immobili, per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 in relazione alla manutenzione, alla protezione o al restauro degli stessi. Il credito va utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 luglio 2022, n. 44/E

Credito d'imposta formazione manageriale: codice tributo per la compensazione

È stato istituito il codice tributo 6980 per fruire, tramite modello F24, del tax credit concesso per la formazione manageriale dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 536-539, legge 30 dicembre 2020, n. 178). La norma ha previsto l'introduzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, in particolare per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo (Dm Università e Ricerca 19 novembre 2021, n. 1253). Il contributo previsto potrà essere concesso nel limite delle risorse stanziate (500.000 euro) fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022. Il credito va utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare (a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del ministero dell'Università e della Ricerca) esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Fiscalità internazionale/CFC

Circolare agenzia delle Entrate 28 luglio 2022, n. 29/E

Società Controllate Estere: tassazione per trasparenza e trasferimento in Italia

Il documento integra i paragrafi 7.3 e 8 della precedente circolare 27 dicembre 2021, n. 18/E al fine di fornire indicazioni sui seguenti aspetti.

E ntrata e fuoriuscita dal regime CFC

L'agenzia ricorda che il regime di imputazione del reddito per trasparenza dalla controllata estera alla controllante nazionale (comma 6 dell'articolo 167, Dpr 917/1986) opera al ricorrere di due condizioni, che devono sussistere contemporaneamente (comma 1 del citato articolo 167): 1) se il soggetto estero è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (cd. ETR test); 2) se il soggetto estero ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (cd. passive income test). Il regime descritto non si applica se la controllante italiana può dimostrare l'esimente, ossia se è in grado di dimostrare che l'entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o di stabilimento) «un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (comma 5 del citato articolo 167). Nell'ambito di questo quadro normativo, la circolare 18/E/2021, confermando quanto era stato affermato nella circolare 23/E/2011, ha ritenuto che, una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest'ultima potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell'ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui svolga un'attività economica effettiva (esimente), ma non anche in caso di mancato superamento di uno o di entrambi i test di ingresso (ETR test e passive income test). L'agenzia rivede il proprio orientamento, allineandosi alla nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva Ue 2016/1164): poiché il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono oscillare di anno in anno, e tenuto conto che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime (comunque disapplicabili attraverso la richiamata esimente), si deve ritenere che, nel caso in cui in un determinato periodo d'imposta le citate condizioni non siano integrate, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l'esimente ovvero di superare le condizioni dell'ETR test e/o del passive income test. Resta ferma la facoltà del contribuente di optare per il regime di tassazione per trasparenza, come pure di continuare a monitorare nella dichiarazione dei redditi i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.

Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente

Il punto di partenza è l'articolo 166-bis, Dpr 917/1986, che detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia (cd. disciplina entry tax). I rapporti fra la entry tax e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E/2021, in cui si è affermato che – ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all'estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia – le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Il caso ivi considerato è riferito a una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi d'imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Potrebbe, invece, capitare che una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all'ingresso in Italia (si veda il nuovo orientamento dell'agenzia appena descritto). In assenza di continuità di applicazione del regime CFC, occorre indagare se la CFC è stata tassata per trasparenza nel periodo d'imposta precedente a quello di ingresso in Italia o solo in quello ancora precedente. Potrebbe, inoltre, realizzarsi l'ipotesi in cui il trasferimento di sede in Italia non avvenga necessariamente il 1° gennaio (solo in questo caso risulta corretto il riferimento al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza). Laddove, invece, il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d'imposta, occorre far riferimento a tale periodo d'imposta come ultimo periodo di residenza all'estero cui riferire la verifica sopra descritta (circolare 18/E/2021, paragrafo 2.2).

Interventi guerra in Ucraina/Sanzioni

Regolamento Ue 21 luglio 2022, n. 1269/2022

Russia: settimo pacchetto di sanzioni

Con questo pacchetto di sanzioni si vieta ai soggetti europei di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti aurei indicati nell'allegato XXVI (oro, sia greggio che platinato e in polvere, nonché metalli placcati d'oro e monete, nonché altre merci lavorate presso Paesi terzi), provenienti dalla Russia o esportati verso l'Unione europea. Si noti che il divieto non riguarda, ad esempio, la sola importazione diretta nella Ue: la restrizione riguarda i prodotti russi, anche se esportati da Paesi terzi non allineati alle sanzioni (articolo 3-sexiesdecies, Regolamento Ue 833/2014).