Imposte

Risparmio gestito senza il rischio della stabile organizzazione

Niente branch automatica per il gestore estero con presenza in Italia, secondo un principio dettato dalla manovra 2023, ma di difficile attuazione

di Alessandro Germani

La mera presenza in Italia di fasi dell’industria del risparmio gestito non costituisce stabile organizzazione (So) in Italia del gestore estero e tale conferma normativa ha lo scopo di tranquillizzare, dal punto di vista fiscale, i gestori esteri che vogliano operare nel nostro territorio. Appare questo lo scopo dell’articolo 1, comma 255, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), anche se poi la coniugazione effettiva di tale principio non è semplice o scontata.

La norma nasce dalla circostanza per cui un soggetto estero può temere che si configuri la sua presenza, come stabile organizzazione, in Italia in funzione dello svolgimento di determinate attività che ne configurino una branch in base all’articolo 162 del Tuir. L’applicazione di questo principio di deterrenza all’industria del risparmio gestito, come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, costituisce la genesi di questa norma che intende scongiurare il pericolo.

Il comma 6 dell’articolo 162 contiene la nozione di agente dipendente che, operando per conto dell’impresa non residente senza giocare di fatto un ruolo determinante, comporta che il soggetto estero venga considerato nella sostanza residente. La norma ora introduce un’eccezione a tale principio che è data, oltre che dal comma 7 relativo all’agente indipendente (che è l’esatto contrario in quanto “interviene” fattivamente), dalle novità dei commi 7-ter e 7-quater.

Il comma 7-ter traccia dunque una nozione che, richiamando il comma 7, intende far leva sul concetto di agente indipendente (So personale) che, come tale, esclude dalla configurazione di una So per il soggetto estero. Di conseguenza viene a considerarsi indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente che opera in Italia tramite stabile organizzazione, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

La formulazione appare ampia perché tocca tutti gli ambiti dell’asset management, riferendosi in generale agli strumenti finanziari per toccare poi anche i derivati, l’equity e i crediti, quindi tutta l’ampia gamma del risparmio gestito.

Dunque se il gestore estero insedia alcune fasi dell’attività in Italia, con una società di diritto italiano o con una branch, ciò non configura una So in Italia del gestore estero. E qui il principio è importante nel fissare questo paletto.

Le condizioni per cui ciò avvenga, ai sensi del successivo comma 7-quater, sono le seguenti:

1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio white list;

2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza;

3. il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui al punto 1) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25 per cento;

4. il soggetto residente che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione di transfer pricing valida ai fini della penalty protection.

Il comma 7-quinquies stabilisce che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7- quater. Viene infine aggiunto il comma 9-bis al corpo dell’articolo 162 prevedendosi che la sede fissa d’affari (stabile organizzazione materiale) a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio al veicolo.

L’intenzione del legislatore è lodevole, poi andrà misurata la sua portata pratica. Da un lato, infatti, vi può essere lo spostamento di attività post Brexit da Londra. Dall’altro però le economie di scala e di concentrazione possono precludere al fatto che un grosso gestore europeo o americano decida di spostare in Italia alcune fasi dell’asset management. Ma non c’è dubbio che iniziative di questo tenore possono aiutare ad attrarre pezzi dell’industria finanziaria ad elevato valore aggiunto e vanno quindi salutate con favore.

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