Imposte

Polizze vita, ramo III fuori dalla possibilità di affrancare

Restano escluse polizze index linked e unit linked. La platea è quella dei rami I e V. In caso di opzione da parte del contraente la compagnia dovrà versare la provvista entro il 16 settembreRestano escluse polizze index linked e unit linked. La platea è quella dei rami I e V. In caso di opzione da parte del contraente la compagnia dovrà versare la provvista entro il 16 settembre

di Alessandro Germani

Il trittico di rivalutazioni previsto dalla manovra di bilancio 2023 è completato da quella sulle polizze vita. La misura è contenuta nel comma 114 della legge 197/2022, che in sostanza estende l’affrancamento al 14% a tali polizze.

In base all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir, sono redditi di capitale i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Su tali redditi l’impresa assicurativa applica un’imposta sostitutiva del 26% (articolo 26-ter, comma 1 del Dpr 600/1973). In base al comma 114 della legge di Bilancio, i redditi di capitale in questione sono quelli dati dal differenziale fra la riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Concettualmente la riserva matematica rappresenta il debito complessivo maturato dall’assicurazione verso i propri contraenti, per cui se ad essa si sottrae il premio versato si va a colpire il reddito determinato dalla gestione assicurativa.

La norma riguarda le sole polizze vita (non dunque quelle danni), ma si riferisce in maniera esplicita ai soli rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione). Restano così escluse tutte quelle polizze del ramo III (assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici) meglio note come index linked e unit linked. Va notato come le polizze del ramo V siano di fatto finanziarie. Ma anche le polizze del ramo I ormai hanno spesso una componente finanziaria più o meno accentuata.

Di fatto, le polizze del ramo III sono assicurative ma legate comunque all’andamento di fondi di investimento (unit linked) o indici di borsa o panieri azionari (index linked). La logica della loro esclusione non appare chiara, dovendosi forse ricondurre al fatto che in taluni casi è stata messa in discussione la loro natura di polizza e quindi l’assoggettamento dei relativi redditi di capitale al 26% ai sensi della lettera g-quater.

Chiarito il contesto, sarà il contraente a dover richiedere l’assoggettamento alla sostitutiva del 14% delle polizze di ramo I e V. L’imposta è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.

La norma chiarisce esplicitamente che la sostitutiva deve essere effettivamente corrisposta, in quanto non può essere compensata con l’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita (pari originariamente allo 0,20%, innalzata dallo 0,45% allo 0,50% dal comma 264 della legge di Bilancio 2023) che le compagnie assicurative versano per poi utilizzare come credito d’imposta. La norma prevede infine due limitazioni, in quanto i contratti assoggettati alla sostitutiva del 14% non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025 e inoltre sono esclusi i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

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