Imposte

Master Telefisco, le risposte alle domande dei partecipanti (sessione del 1° febbraio 2023)

Le principali novità in materia Iva e la dichiarazione annuale

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

LE RISPOSTE AI PARTECIPANTI
Una selezione delle risposte alle domande dei partecipanti all'incontro del 1° febbraio.

1. Se ricevo una nota di credito da un soggetto non stabilito come mi devo comportare?

Occorre non solo rettificare l'Iva a debito e a credito ma anche eseguire la comunicazione dati generando l'Xml elettronico e inviandolo allo Sdi, usando i tipi documento TD17, TD18, TD19 o TD28; gli importi dovranno essere inseriti con segno negativo (interpello 308/21)

2. Un operatore IT riceve un documento commerciale da un agente di commercio FR (privo di partita Iva), soggetto in Francia al regime semplificato delle piccole imprese. Deve considerare il documento come se fosse una fattura e inviarlo allo Sdi?

Il servizio ricevuto da IT in regime di franchigia è territorialmente rilevante ai fini Iva in Francia. Il documento che il committente italiano riceve va comunicato ai fini dell'esterometro in quanto relativo a un'operazione effettuata con soggetto estero. Vanno utilizzati il codice documento TD17 e del codice natura N2.2.

3. In riferimento agli acquisti di beni all'estero, l'acquirente italiano deve emettere autofattura in formato elettronico?

Gli acquisti di beni effettuati fuori del territorio Ue non sono soggetti ad imposta, per carenza del requisito territoriale, se tali beni sono successivamente ceduti ad altro soggetto quando ancora non sono entrati nel territorio Ue. Non occorre emettere alcuna autofattura, ma tali operazioni vanno comunicate ai fini dell'esterometro (codice natura N2.2 e il tipo documento TD19) se di importo superiore a 5.000 euro.

4. Un contribuente, in regime forfettario nel 2022, riceve a gennaio 2023 una fattura per cessione di beni effettuata da fornitore Ue (riportante data 2022). Nel 2023 il contribuente torna al regime ordinario. Come va trattata, sul piano Iva, tale fattura?

Il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale) e possesso di una valida fattura (requisito formale). Nel caso di specie, però, l'esigibilità si è verificata nel 2022, anno in cui il contribuente era in regime forfettario e non aveva diritto a detrarre l'imposta. Perciò, il fatto di aver ricevuto la fattura nel 2023 non è rilevante ai fini della detrazione, in quanto il relativo diritto non è sorto.

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