I temi di NT+Modulo 24

Scissione senza postdatazione fiscale

Il recepimento della normativa europea ha introdotto nel nostro ordinamento l’operazione di scissione mediante scorporo, ma restano irrisolte tutte le tematiche fiscali connesse

di Leo De Rosa e Alberto Russo

L’operazione di scissione mediante scorporo è stata introdotta nel Codice civile dal Dlgs 19/2023 in attuazione della direttiva (Ue) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, modificativa della direttiva (Ue) 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Essendo la normativa di matrice europea squisitamente civilistica, restano (ad oggi) irrisolte tutte le tematiche fiscali ad essa connesse. L’operazione di scissione mediante scorporo rappresenta di fatto una scissione parziale, alla quale dovrebbero essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per la scissione «tradizionale».

Allo stesso tempo però l’operazione in esame è molto vicina al conferimento di ramo d’azienda e potrebbe da quest’ultima meglio mutuare le modalità di risoluzione di specifiche questioni che potrebbero emergere.

Si auspica quindi che quanto prima il legislatore tributario e/o l’agenzia delle Entrate forniscano chiarimenti sul punto.

In termini meramente generali, si nota che, posto che tale operazione deve essere realizzata in favore di una (o più) società beneficiaria (beneficiarie) di nuova costituzione, a quest’ultima vengono trasferite posizioni facenti capo alla scissa – perdite, eccedenza interessi passivi, eccedenza Ace -, in misura proporzionale al patrimonio netto contabile trasferito, senza che emergano temi legati ai limiti di cui al comma 10 dell’articolo 173 del Dpr 917/1986.

Ancora, sempre in considerazione del coinvolgimento di un soggetto di nuova costituzione quale beneficiario, viene preclusa per definizione la postdatazione dell’efficacia giuridica della scissione.

Invero, in base all’articolo 2506-quater del Codice civile, per l’effetto della scissione può essere stabilita una data successiva «tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove». Viene preclusa quindi anche la postdatazione fiscale.

Si impone a questo punto una riflessione sugli effetti che l’introduzione di questa operazione nel nostro ordinamento ha in prospettiva antiabuso.

Con questa previsione viene ammessa, infatti, la possibilità di «separare» una parte del patrimonio, che non deve necessariamente rappresentare un’azienda, intesa quale complesso dei beni organizzati e funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa, potendo viceversa rappresentare anche un singolo asset (attivo o passivo).

Tale «separazione» può avvenire quindi oggi sia mediante un’operazione di conferimento sia mediante un’operazione di scissione.

La facoltà di scegliere tra l’una e l’altra operazione aventi pari dignità fiscale, si reputa non possa essere revocata in dubbio, non solo per la specifica previsione recata nel comma 4 dell’articolo 10-bis della Legge 212/2000, che fa salva «la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale», ma anche per quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, lettera a), del Dlgs 19/2023, ove viene chiarita la finalità dell’inserimento nel Codice civile dell’articolo 2506.1 individuata nell’opportunità di «consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione».

Allo stesso modo, ove si optasse per la cessione della partecipazione nella beneficiaria, non dovrebbero emergere profili di abusività né ai fini delle imposte sui redditi, settore nel quale non sarebbe rinvenibile vantaggio indebito, né ai fini delle imposte di registro, essendo stata ormai sdoganata la legittimità delle operazioni di conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione, prima riqualificate come cessione d’azienda in una lettura miope e distorta dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, anche grazie alla riformulazione del dettato normativo, che ha passato il vaglio della Cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24
.