I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 19 al 28 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

PNRR/Attuazione

Legge 21 aprile 2023, n. 41, GU 21 aprile 2023, n. 94

Decreto PNRR: conversione in legge

La legge di conversione del Dl 24 febbraio 2023, n. 13 (Decreto PNRR), in vigore dal 22 aprile 2023, conferma, tra l'altro, le regole di emissione delle note di credito nelle ipotesi di composizione negoziata della crisi. In particolare, viene legittimata l'emissione delle note di variazione dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), Dlgs 14/2019, con applicazione della disciplina di cui all'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972. Ciò in attesa che la Riforma fiscale, che sta per essere emanata, estenda la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione a tutti gli istituti del Dlgs 14/2019. Inoltre, viene confermata la disposizione contenuta nell'articolo 38 del Dl che – in materia di crisi d'impresa – estende le misure premiali di cui all'articolo 25-bis, Dlgs 14/2019, consentendo all'agenzia delle Entrate la possibilità di concedere un piano di rateazione fino a 120 rate (in luogo delle 72) in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa (come rappresentata nell'istanza depositata e sottoscritta dall'esperto). In particolare, tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) o dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'agenzia delle Entrate concede, su richiesta dell'imprenditore sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, il citato articolo 38 consente all'imprenditore, in fase di presentazione della relativa istanza di cui all'articolo 17, Dlgs 14/2019, il deposito – in luogo dei certificati di cui al comma 3, lettere e), f) e g) dell'articolo citato (ossia il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, Dlgs 14/2019, il certificato relativo alla situazione debitoria complessiva richiesta all'agenzia delle Entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1) – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 46, Dpr 445/2000), con la quale attesta di aver richiesto, almeno 10 giorni prima dell'istanza di nomina dell'esperto, le suddette certificazioni. Tale disciplina trova applicazione alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2023. Viene, infine, confermato un intervento sulla riforma della giustizia tributaria operata dalla legge 130/2022: per le controversie di valore fino a 5.000 euro (per le quali neppure sussiste l'obbligo del patrocinio; articolo 12, comma 2, Dlgs 546/1992) – soglia innalzata per ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo di quella precedente pari a 3.000 euro – le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica (articolo 40 del Dl).

Iva/E-commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 aprile 2023, n. 299

Vendite a distanza: rimborso dell'Iva erroneamente corrisposta in Italia

Se un contribuente extra-Ue con rappresentante fiscale in Italia, precedentemente al 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo regime OSS, di cui al Dlgs 83/2021), ha effettuato vendite a distanza nei confronti di privati in un altro Paese Ue oltre la soglia ivi prevista e ha per errore versato l'Iva in Italia in realtà dovuta nell'altro Paese (articolo 11-quater, comma 2, Dl 35/2005), può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro due anni, attraverso la procedura del rimborso anomalo disciplinato dall'articolo 30-ter, Dpr 633/1972. Solo a partire dal 1° luglio 2021, infatti, le vendite a distanza anche da parte di soggetti extra-Ue, con un rappresentante fiscale in Italia, possono essere gestite applicando quanto disposto dall'articolo 74-sexies, Dpr 633/1972 e, per l'effetto, l'Iva è versata in un unico Paese membro di identificazione, salvo il riversamento della stessa tra i diversi Stati membri in base all'effettiva destinazione dei beni ceduti. In conseguenza dell'entrata in vigore del regime OSS, è soppresso l'articolo 11-quater menzionato, il cui ambito applicativo resta confinato agli errori commessi fino al 30 giugno 2021. L'agenzia precisa che: 1) il rimborso compete nei limiti dell'imposta effettivamente versata all'altro Paese membro, non essendo sufficiente il mero accertamento; 2) l'Ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso è quello del domicilio fiscale del rappresentante fiscale nominato in Italia dal soggetto extra-Ue; 3) nessuna garanzia va presentata in quanto non richiesta dall'articolo 30-ter, Dpr 633/1972 (la garanzia è richiesta solo dal successivo articolo 38-bis); 4) la richiesta dev'essere corredata di tutta la documentazione utile a dimostrare l'indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell'imposizione.

Iva/San Marino

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 300

Vendite da operatori sammarinesi a clienti privati italiani

Le vendite di beni da operatori economici siti nella Repubblica di San Marino nei confronti di clienti privati italiani, qualora il fornitore non effettui il trasporto a propria cura (neppure indirettamente), non rientrano nelle vendite a distanza (articolo 38-bis, Dl 331/1993), con l'effetto che sarà dovuta l'Iva nella Repubblica di San Marino. Gli articoli 13 e 15, Dm 21 giugno 2021 disciplinano, rispettivamente, la territorialità dell'Iva delle cessioni nei confronti di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni (privati) e le vendite a distanza (ossia, le cessioni a privati di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto). In assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente, secondo la nozione prevista dall'articolo 5-bis, Regolamento Ue 282/2011), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'articolo 15 citato, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo Decreto, con conseguente assoggettamento ad Iva nella Repubblica di San Marino (in tal senso anche la Risposta Interpello 498/2022).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 301

Mense aziendali diffuse: aliquota applicabile

Viene modificato l'orientamento espresso con la Risposta Interpello 430/2022. Nel documento di prassi citato era stato trattato il caso di una App, collegata ad un circuito, attraverso la quale viene effettuato il pagamento del ristorante per conto del datore di lavoro. Era stato affermato che il circuito collegato all'App non eroga un servizio sostitutivo di mensa aziendale, ma si limita a pagare l'esercizio pubblico attraverso un credito che il datore di lavoro ha messo a disposizione (di dipendenti e collaboratori) attraverso l'App. Quest'ultima, di fatto, rappresenta un mero mezzo di pagamento. Pertanto, non poteva essere applicata l'aliquota Iva nella misura del 4% (numero 37) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972), bensì nella misura del 10% (numero 121) della Parte III della medesima Tabella). L'agenzia ora afferma che, essendo stati modificati i contratti in precedenza stipulati ed essendo stata, quindi, trasformata la natura del servizio che il datore di lavoro intendeva erogare ai propri dipendenti/collaboratori - riconducendola al «servizio sostitutivo di mensa aziendale» (ticket restaurant) e alla «mensa diffusa» - vanno confermate le conclusioni della risoluzione 63/E/2005. In particolare, il datore di lavoro avrebbe aggiunto – nell'accordo con ristoranti, pub, tavole calde tenuti alla fornitura del pasto che sarà pagato dal dipendente tramite card o App – alcuni elementi che lo rendono assimilabile alla mensa diffusa, fra cui la presenza di clausole finalizzate a evitare un impiego improprio o fraudolento dell'App, come l'utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell'orario stabilito per la pausa pranzo. Pertanto, il servizio così qualificabile va assoggettato all'aliquota Iva del 4% (applicabile in sede di fatturazione da parte del ristoratore al datore di lavoro). Inoltre, l'Iva così addebitata a titolo di rivalsa risulterebbe detraibile in capo al committente datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera f), Dpr 633/1972. Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori: 1) è ammissibile il ricorso alla fattura differita, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972, che prevede l'emissione di una sola fattura, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; 2) l'ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese deve essere memorizzato e documentato con il documento commerciale con la dicitura «non riscosso». Infatti, come già chiarito dalla circolare 37/E/2020, «la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA»; 3) detti corrispettivi vanno tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite. Ai fini Ires, in merito alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione al servizio in questione e sul presupposto che il descritto servizio, reso mediante l'App, sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, si ritiene che i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro a favore dei dipendenti che vi beneficeranno rappresentino un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e che, di conseguenza, non subiscano le limitazioni di deducibilità previste dall'articolo 109, comma 5 del Tuir. Anche ai fini Irap i costi sostenuti per il servizio, relativi ai lavoratori dipendenti, saranno interamente deducibili. Parimenti saranno interamente deducibili ai fini Ires e Irap i costi relativi alla gestione, anche in appalto, di una mensa aziendale a favore dei dipendenti (anche nell'ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico). Ai fini Irpef (tassazione in capo al lavoratore), l'importo del pasto non concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir).

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 aprile 2023, n. 305

Sostituzione di pezzi difettosi: è fuori campo Iva

Il richiamo e la sostituzione di pezzi difettosi, presso clienti o venditori, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo (articoli 2 e 3, Dpr 633/1972), in quanto il prezzo iniziale della cessione è già stato assoggettato all'imposta e risulta, pertanto, comprensivo dell'eventuale cessione in sostituzione o riparazione degli stessi. Anche la risoluzione ministero delle Finanze 11 novembre 1975, n 502563 ha chiarito che le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti con difetti non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni. Va osservato che le obbligazioni contrattuali non prevedono coperture ulteriori rispetto a quelle previste per legge (garanzia legale); tuttavia permangono in capo a produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri (articolo 104, Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo). In conseguenza di difetti strutturali da cui possono derivare pericoli per il consumatore, la società produttrice deve correttamente porre in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo, senza alcun esborso per il cliente o per i rivenditori. Inoltre, con la circolare ministero delle Finanze 23 febbraio 1994, n. 13, è stato chiarito che, se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire. Infine, con riferimento al fatto che il richiamo o la sostituzione degli impianti sia eseguito quando i termini di garanzia sono già decorsi, con la circolare 27 febbraio 1984, n. 345753 è stato precisato che le operazioni di adeguamento eseguite sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia, sia per quelli fuori garanzia non sono da assoggettare ad Iva trattandosi di prestazioni dovute. Precisamente, con l'occasione l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le operazioni di adattamento degli apparecchi non devono essere assoggettate a Iva «trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente» o, comunque, in virtù di una precisa disposizione legislativa, che vengono rese gratuitamente, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano «intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento». La mancanza di obbligo di fatturazione però rende opportuno, ai fini del superamento della presunzione di cessione (Dpr 441/1997), l'emissione dei documenti di trasporto. Infine, con riguardo alla procedura per effettuare lo smaltimento o la distruzione degli impianti difettosi, vanno seguite le dettagliate e precise istruzioni fornite con la circolare 23 luglio 1998, n. 193, punto 1.3.3. In particolare, per verificare il limite dei 10.000 euro, entro il quale la distruzione dei beni può essere provata anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va considerato che, ai fini della comunicazione, l'ammontare complessivo dei beni da distruggere è calcolato «sulla base del prezzo di acquisto». Il limite, inoltre, va riferito «al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento», non essendo riferito a un ammontare complessivo annuo. In definitiva, non sono rilevanti ai fini Iva le operazioni di richiamo o di sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l'intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso; 2) nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.

Irpef/Esenzioni

Principio di diritto agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 8

Docenti e ricercatori trasferiti in Italia: esenti gli assegni di ricerca

Spetta l'esenzione Irpef prevista dall'articolo 22, legge 30 dicembre 2010 n. 240 al soggetto che percepisce, allorché rientra in Italia e prima dell'assunzione, assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 44, Dl 31 maggio 2010, n. 78 (norma agevolativa prevista per docenti e ricercatori residenti all'estero). L'articolo 44, Dl 78/2010 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda il titolo di studio, sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. I titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la ''dichiarazione di valore'' alla competente autorità consolare (circolare 23 maggio 2017, n. 17/E). L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per sei anni a decorrere dal periodo d'imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi d'imposta successive. Per i soggetti, in possesso dei requisiti suddetti, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca. L'articolo 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010 stabiliva, infatti, che lo svolgimento dell'attività di ricerca per effetto della corresponsione del citato assegno di ricerca può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi assoggettati ad imposizione e, pertanto, agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall'estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo. Quindi, la percezione degli assegni di ricerca in questione, in occasione dell'ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione, può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell'ambito del citato articolo 44, senza che risulti ostativa la circostanza che detti assegni siano esenti da Irpef. In tal caso la durata del periodo di tassazione agevolata sarà calcolata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, dev'essere in connessione con l'avvio dello stesso assegno di ricerca esentato da Irpef.

Diritto camerale/Misura

Comunicato ministero dello Sviluppo economico

Diritto camerale 2023: aumento autorizzato e conguaglio

Il ministero ha autorizzato – ai sensi dell'articolo 1, comma 784, legge 205/2017 e dell'articolo 18, comma 10, legge 580/1993 – l'aumento del diritto annuale da pagare alla Camera di Commercio. Precisamente, con il Dm 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali, elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto. Per le Camere di Commercio della Regione Sicilia viene approvato, per il medesimo periodo, un incremento del 50% (Dm 28 febbraio 2023). Con la Nota MIMIT (ex Mise) 11 novembre 2022, n 339674 sono state approvate le misure (base) per il diritto annuale camerale per il 2023; di fatto si confermano le misure degli anni passati. Le maggiorazioni (riferite al triennio 2023-2025) devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e devono essere autorizzate dal ministero. Nel comunicato in esame viene specificato che, qualora le imprese avessero già provveduto, per l'anno 2023, al versamento (entro la data di pubblicazione sul sito ministeriale del decreto, avvenuta il 17 aprile 2023), devono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), Dpr 7 dicembre 2001 n. 435, ossia entro il termine previsto per la seconda rata degli acconti Irpef/Ires (30 novembre 2023). Si rammenta che il diritto camerale viene versato in unica soluzione con il modello F24, utilizzando il codice tributo 3850 da indicare nella sezione «IMU ed altri tributi locali». Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia il 30 giugno 2023 (articolo 17, comma 3, lettera a), Dpr 7 dicembre 2001 n. 435).

Accise/Carburanti

Informativa agenzia delle Dogane 20 aprile 2023

Gasolio per il trasporto turistico: applicazione dell'aliquota agevolata e rimborso

L'articolo 1-bis, comma 1, Dl 14 gennaio 2023, n. 5 ha previsto, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale in oggetto utilizzato da soli veicoli aventi classi di emissione euro VI in dotazione alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale che internazionale, l'attività di trasporto turistico di persone mediante autobus. In assenza di particolari disposizioni quanto alla concreta fruizione dell'aliquota ridotta, nella fattispecie in esame trovano applicazione i principi e le modalità procedurali propri della disciplina prevista dall'articolo 24-ter, Dlgs 504/1995 (che ha recepito l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2003/96/CE e le relative norme regolamentari di esecuzione). Il rimborso dell'imposta è pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al Dlgs 504/1995 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A: attualmente l'importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il calcolo del quantum spettante è effettuato nel rispetto del limite quantitativo di cui all'articolo 8, Dl 124/2019, fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso. Il rimborso, strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, è azionato su presentazione, da parte dell'esercente avente titolo, di un'apposita dichiarazione all'Ufficio delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 302

ZES: credito d'imposta per un immobile strumentale in diritto di superficie

L'agevolazione di cui all'articolo 5, Dl 20 giugno 2017, n. 91 spetta anche per l'acquisto di un immobile strumentale in regime di proprietà superficiaria (facoltà di edificare e mantenere una costruzione su, o anche al di sotto, di un fondo di proprietà altrui, acquistando la proprietà della costruzione edificata, senza tuttavia acquisire la proprietà del suolo; il terreno edificato resta di proprietà di altro soggetto). Quest'ultima rappresenta un diritto reale di godimento su cosa altrui che si differenza dal diritto di proprietà piena (articolo 832 del Codice civile) perché in genere ha un termine di scadenza, diversamente dalla piena proprietà che è perpetua. Ma la distinzione non osta all'accesso al beneficio fiscale, per cui spetta il credito d'imposta per gli investimenti anche nel caso di acquisizione dell'immobile in proprietà superficiaria, tenuto conto che le peculiarità dell'istituto rispetto alla piena proprietà non costituisce un limite alla fruibilità e, quindi, è compatibile con i presupposti previsti dalla norma agevolativa. Viene anche osservato il dato letterale dell'articolo 5, comma 2, Dl 91/2017, che, nella formulazione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, nel definire l'ambito oggettivo del credito d'imposta riservato agli investimenti nelle ZES, utilizza indistintamente sia il termine di «acquisto» che quello più generico di «acquisizione» (quindi anche mediante contratto di locazione finanziaria, in linea con il consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing) dei beni o degli «immobili strumentali agli investimenti».

Redditi di impresa/Recapture

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 303

Prestito obbligazionario non convertito: effetti del meccanismo del recapture

Il chiarimento riguarda gli effetti del meccanismo di recapture, nel caso di mancato esercizio dei diritti di conversione di un prestito obbligazionario, sulle discipline degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) e dell'Ace (articolo 1, Dl 6 dicembre 2011, n. 201). In sostanza, il meccanismo (articolo 5, commi 2 e 5, Dm 3 agosto 2017) consente di ripristinare la rappresentazione contabile di un prestito obbligazionario senza diritto di opzione al momento della mancata conversione del debito, poiché è solo in tale momento che, anche sul piano giuridico formale, si definisce la vicenda del prestito obbligazionario con l'assenza di alcuna forma di apporto da parte dei sottoscrittori degli strumenti finanziari. Il provento finanziario positivo correlato all'insussistenza di componenti negativi (ossia, interessi passivi), dunque, assume rilevanza ai fini Ires e Irap nel periodo d'imposta in cui avviene la mancata conversione.

Tregua fiscale/Rottamazione

Comunicato ministero dell'Economia e delle Finanze 21 aprile 2023, n. 68

Rottamazione-quater: tempi allungati per la domanda di adesione

Il termine per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (rottamazione-quater, di cui all'articolo 1, commi 231-252, legge 197/2022) slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2023. In maniera corrispondente, slittano in avanti anche i termini per i versamenti delle rate (resta fermo il numero massimo di 18 rate, quindi in 5 anni, consecutive). Nello specifico slitta: a) dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l'agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; b) dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (per conoscere il termine di versamento della seconda rata occorrerà attendere l'emanazione del provvedimento normativo).

Tregua fiscale/Definizione agevolata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 aprile 2023, n. 305

Decadenza dalla definizione delle liti pendenti e sanzioni

In caso di decadenza dal beneficio della definizione delle liti pendenti (articolo 1, commi 186-205, legge 197/2022) – con il conseguente ripristino del debito originario a titolo di sanzioni – non è consentito il ripristino delle condizioni ante-definizione al fine di considerare dette sanzioni parte del valore della lite. Ciò in quanto la scelta effettuata, al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni attraverso la rinuncia all'impugnazione, rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto definitorio. Già la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E aveva precisato che l'importo da versare per la definizione, cosiddetto «importo netto dovuto», si calcola al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero in pendenza di giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'agenzia delle Entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che s'intende definire. Così, ad esempio, non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dlgs 472/1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione. Né vale a superare detto principio l'eventuale interruzione del pagamento rateale riferito alla definizione agevolata delle sanzioni al solo fine di decadere da detta definizione e ripristinare l'originario debito sanzionatorio irrogato (si veda anche la risposta n. 29 fornita a Telefisco 2021, allorché è stato precisato che, laddove il debitore non assolva il pagamento anche di una sola rata, il beneficio della rateazione decade e lo stesso è tenuto al versamento del debito che residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta).

Tregua fiscale/Definizione agevolata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 aprile 2023, n. 306

Definizione delle liti pendenti: l'agenzia delle Entrate dev'essere parte processuale

La definizione delle liti pendenti (articolo 1, commi 186-205, legge 197/2022) è ammessa solo se alla data del 1° gennaio 2023 l'agenzia delle Entrate è intervenuta in giudizio. Secondo l'agenzia, quindi, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di "parte" in senso formale, ossia che l'agenzia sia divenuta parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Già la circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E aveva rammentato che l'opzione concessa dalla tregua fiscale «consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire». In tale occasione era stato chiarito che: a) possono essere definite non solo le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi; b) per identificare le liti in cui è parte l'agenzia delle Entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio (a seguito di litis denuntiatio, ai sensi dell'articolo 39, Dlgs 112/1999, presentata dall'agente della riscossione nei suoi confronti) né sia intervenuta volontariamente.

Contenzioso/Patrocinio gratuito

Dm Giustizia 3 febbraio 2023, GU 21 aprile 2023, n. 94

Patrocinio gratuito: adeguato il limite di reddito

Viene adeguato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nello specifico, il patrocinio è gratuito per chi non supera 11.734,93 euro di reddito, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, Testo unico delle spese di giustizia. Si ricorda che l'adeguamento è effettuato ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2023

Regime premiale Isa: soglie di accesso ai benefici per il 2022

Sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f), Dl 24 aprile 2017, n. 50. In sintesi, i criteri per fruire delle agevolazioni sono conformi a quelli già individuati per il periodo d'imposta 2021, tenuto conto anche dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Si ricorda che il regime di favore riguarda in particolare:

1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap. Detto beneficio è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2022;

2) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2023, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024. Detto beneficio spetta in caso di attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato secondo la media del punteggio Isa raggiunto per i periodi d'imposta 2021 e 2022;

3) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall'articolo 30, legge 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, Dl 138/2011. Il beneficio spetta al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, o come media dei periodi 2021 e 2022;

4) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972). A tal fine occorre l'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo (media semplice anni 2021 e 2022) almeno pari a 9;

5) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972. In questo caso è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi;

6) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è condizionato alla circostanza che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo (media semplice anni 2021 e 2022) almeno pari a 9.

Per accedere ai benefici di cui sopra è, inoltre, necessario che: a) per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, il contribuente applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali; b) se il contribuente applica due diversi Isa, compreso il caso in cui si tratti del medesimo Isa applicato all'attività di impresa e a quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Enti locali/Bilancio

Dm Interni 19 aprile 2023, GU 26 aprile 2023, n. 97

Enti locali: proroga del termine di approvazione del bilancio previsionale

Viene differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali (ai sensi degli articoli 151, 162 e 163, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 - Tuel).