Abi: stop al termine di 30 giorni per le segnalazioni
Va cancellata la previsione dell’articolo 35 del decreto legislativo con la quale si prevede un termine di 30 giorni entro il quale gli intermediari bancari devono inviare una segnalazione sulle operazioni sospette. E va poi rivisto anche l’impianto sanzionatorio, nella parte relativa sempre alla segnalazione tardiva o omessa, e che prevede il pagamento di una somma tra l’1 e il 40% del valore dell’operazione sospetta addebitabile sia alla persona giuridica che al personale preposto dalla banca.
Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, durante l’audizione presso le commissioni finanze e giustizia della Camera, ha chiesto queste due modifiche al decreto legislativo di recepimento della diretta sull’antiriciclaggio. «L’emersione del caso sospetto non è collegata a una rilevazione puntuale e circoscritta nel tempo, ma è perdurata nel tempo - ha spiegato Sabatini -. Il rischio è che una banca, nell’impossibilità di avere il tempo di trovare più riscontri su un’operazione sospetta, sia costretta a fare segnalazioni continue che rischiano di portare a informazioni di scarsa qualità».
Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, Sabatini ha spiegato che «è preferibile prevedere importi di misura fissa, per evitare sanzioni di eccessiva onerosità». E ancora, la sanzione va limitata alla «persona giuridica» e non va applicata al personale, anche perchè «l’entità della sanzione non sarebbe coerente» con la remunerazione del dipendente. Quanto all’entrata in vigore del provvedimento, il dg dell’Abi ha sottolineato la necessità di «prevedere un termine certo che sia ancorato all’avvenuta emanazione delle relative disposizioni attuative previste nei diversi articoli del decreto, prevedendo anche termini congrui per l’implementazione dell’intero quadro giuridico» non «inferiori a sei mesi».