Controlli e liti

Accertamenti bancari, la tracciatura fa prova

di Laura Ambrosi

I versamenti di contanti prelevati dal conto corrente di un parente, possono essere giustificati anche da una perizia finanziaria volta alla tracciatura dei movimenti: è il giudice che deve valutarne l’idoneità e motivarne eventualmente il rigetto. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ ordinanza nr. 13140 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento contestando un maggior imponibile determinato dal totale dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario. Inoltre, venivano contestati anche i movimenti del conto corrente intestato alla madre, poiché il contribuente aveva una delega a operare. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo che i versamenti sul proprio conto corrispondevano a somme erogate dalla madre per un aiuto al mantenimento del figlio e del nipote. A tal fine, il contribuente produceva una perizia con la quale si tracciavano i prelevamenti effettuati sul conto corrente della madre rispetto ai versamenti eseguiti dal figlio. Con riguardo invece alle contestazioni sul conto corrente del genitore, il ricorrente produceva le distinte dei vari versamenti dalle quali risultavano imputabili al padre, ossia il coniuge dell’intestataria del conto. Entrambi i giudici di merito, confermavano la legittimità dell’accertamento.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della pronuncia e comunque un’omessa valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso. Dopo aver rilevato un’errata valutazione della Ctr, poiché aveva motivato richiamando la norma sull’accertamento sintetico e non sulle indagini bancarie, aveva completamente trascurato di valutare o comunque motivare sull’inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa. Il contribuente, infatti, aveva giustificato la provenienza del denaro, producendo a tal fine una consulenza finanziaria per la tracciatura delle movimentazioni. In proposito, la Ctr aveva omesso qualunque valutazione limitandosi ad escluderne la valenza ai fini della prova contraria.

La decisione appare interessante, poiché riguarda un problema particolarmente frequente: non di rado, infatti, gli uffici ritengono giustificati solo i trasferimenti diretti, ossia i bonifici o giroconti, ma non i versamenti di contanti prelevati da un altro conto. La decisione, pur se riferita a un’omessa valutazione da parte del giudice, non ha escluso che una perizia per la tracciatura possa essere prova sufficiente.

Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 13140 del 25 maggio 2018

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