Controlli e liti

Accertamenti 2020 emessi nel 2021: il cardine è la firma digitale

Tempi stretti per il provvedimento delle Entrate previsto dal decreto Rilancio. Da regolare anche la tempistica delle notifiche nel 2021

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A poche settimane dalla fine dell’anno ancora non sono note le modalità di controllo sulla data di emissione degli atti impositivi che, in scadenza al 31 dicembre, possono essere notificati nel 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria. Ad oggi, infatti, non risulta emanato alcun provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate come invece era stato previsto dalla norma che aveva introdotto questa particolare disciplina di sdoppiamento emissione/notifica.

In particolare, secondo l’articolo 157 del Dl 34/2020 gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19, scadono entro fine anno, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Fanno eccezione alla regola i casi di indifferibilità e urgenza in genere rappresentati dalle contestazioni costituenti reato.

È stato poi previsto che:

l’elaborazione o l’emissione degli atti, al fine del differimento dei termini, sia provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi e di gestione documentale dell’Agenzia;

con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia siano individuate le modalità di applicazione di queste e delle ulteriori previsioni contenute nel medesimo articolo 157.

In tale contesto, alle Entrate era stato richiesto cosa dovesse intendersi per «atti emessi». Con la circolare 25/E/2020 è stato chiarito, in proposito, che gli atti si intendono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020.

Gli originali degli atti saranno, in via generale, prodotti in formato digitale, sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrati in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).

La firma digitale assicura l’immodificabilità̀ e l’integrità̀ di un documento informatico. La segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico e attribuisce al documento informatico una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento utile anche per effettuare la verifica della validità̀ del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere digitalmente il documento.

L’acquisizione del documento informatico nel sistema di protocollo ne garantisce inoltre l’archiviazione in un sistema di gestione documentale a norma. Qualora non fosse possibile procedere con la firma digitale, il documento analogico potrà sempre essere sottoscritto con firma autografa e protocollato.

Nella medesima circolare viene anche ricordato che, una volta firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, gli atti dovranno essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferibilità̀ ed urgenza. Anche la programmazione di tale attività di notifica doveva essere disciplinata da specifico provvedimento, che ad oggi non è stato emanato.

È verosimile che, a grandi linee, almeno in ordine alle modalità di emissione degli atti, l’atteso provvedimento dovrebbe riprendere quanto a suo tempo anticipato con la citata circolare 25/E. In sostanza, verrebbe data centralità alla firma digitale (idonea a garantire l’immodificabilità̀ e l’integrità̀ del documento informatico) e alla segnatura di protocollo (che attribuisce al documento informatico la data certa).

Resterebbero dubbi tuttavia sulle modalità di emissione degli atti non sottoscritti digitalmente e sulle modalità di avvio delle notifiche nel 2021.

Si spera che il provvedimento dell’agenzia delle Entrate chiarisca quanto prima tali aspetti, stante la necessità per il contribuente di verificare con certezza che l’atto notificato il prossimo anno sia stato effettivamente emesso entro il 31 dicembre. Oltre tale data, infatti, il provvedimento sarebbe emesso tardivamente e di conseguenza nullo.

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