Accertamenti ridotti se nel 2017 vi è stata la trasmissione telematica dei documenti
Devono barrare l'apposita casella contenuta nel Quadro RS del modello Redditi 2018, i soggetti che, avendo inviato nel 2017 in via telematica fatture o corrispettivi, hanno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento. Tale agevolazione spetta, però, solo a condizione che tutti i pagamenti e gli incassi di valore superiore a 30 euro siano avvenuti con mezzi «tracciati».
La norma agevolativa è contenuta nell’articolo 3 del DLgs 127/2015, tra l'altro di recente modificato dalla legge di Bilancio 2018, che prevede la riduzione dei termini di accertamento appena indicata.
Da un punto di vista soggettivo, il terzo comma dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 stabiliva, nella «versione» ante legge di Bilancio 2018, che i soggetti passivi ai fini Iva, diversi da quelli indicati nell'articolo 22 del Dpr 633/1972 come, per esempio, i commercianti al minuto, potevano optare per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni rilevanti ai fini Iva, anche mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
Facendo presente che la disposizione in commento è stata completamente modificata dalla legge 205/2017, che prevede, in buona sostanza, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per tutti i soggetti passivi d'imposta a decorrere dal primo gennaio 2019, attraverso l'utilizzo obbligatorio del Sistema di Interscambio, vi possono essere soggetti che, naturalmente in vigenza della precedente e citata norma, hanno comunque optato, a decorrere dal 2017, per l'invio telematico all'agenzia delle Entrate dei predetti documenti.
Per quanto concerne, invece, i soggetti che, in base all'articolo 22 del Dpr 633/1972, non hanno l'obbligo di certificare le proprie cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite fattura, essi avevano la possibilità di optare, in base a quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, sempre del Dlgs 127/2015, norma non modificata dalla legge di Bilancio 2018, per la «memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi».
Ebbene, in presenza di tali opzioni già per il 2017 se, oltre alla trasmissione all'agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse o dei corrispettivi, nonché delle fatture ricevute e delle note di variazione in genere, tali soggetti hanno anche utilizzato mezzi che rendono tracciabili incassi e pagamenti, superiori a 30 euro, ossia bonifici bancari o postali, carte di debito o carte di credito, assegni bancari, circolari o postali recanti la clausola di non trasferibilità, spetta loro la riduzione del periodo di accertamento.
In tale caso, nei modelli Redditi 2018, relativi al 2017, all'interno del quadro RS è stata inserita un'apposita sezione, denominata «Comunicazione articolo 4 Dm 4 agosto 2016», per le società di persone e capitali, e «Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza» per le imprese individuali, nella quale è necessario barrare la casella apposita al fine di indicare che si ha diritto alla predetta riduzione dei termini di accertamento. Si tratta, per la precisione, del rigo RS136 per quanto riguarda il modello Redditi persone fisiche, del rigo RS136, per quanto concerne il modello Redditi società di persone e del rigo RS269 per quanto riguarda il modello Redditi delle società di capitali.
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