I temi di NT+Modulo 24

Accertamento con adesione sempre ammesso contro l’avviso di recupero di un tax credit

Principio valido anche nel caso di compensazione eccedente il limite e non solo di credito disconosciuto

di Luigi Lovecchio

Nei confronti dell'avviso di recupero di un credito d'imposta è sempre ammissibile la procedura di accertamento con adesione, trattandosi di un atto avente natura propriamente impositiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 7436/2021. Si tratta di un principio piuttosto interessante, sotto il profilo pratico e sistematico, soprattutto se si considera che la vicenda portata all'esame della Suprema corte aveva ad oggetto un caso di compensazione eccedente il limite di legge e non il disconoscimento di un credito d'imposta.

L'avviso di recupero è un atto disciplinato nell'articolo 1, comma 421, della legge 311/2004. Il provvedimento in esame è stato in origine istituito per consentire di contestare i crediti d'imposta compensati direttamente nel modello F24, senza transitare per la dichiarazione tributaria: in tale eventualità, infatti, l'illecito non avrebbe potuto essere formalizzato in termini di infedeltà dichiarativa.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, si ricorda che, a legislazione vigente (articolo 13 del Dlgs 471/1997), occorre distinguere tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. Senza voler ripercorrere tutti i passaggi critici della normativa di riferimento - sui quali si rinvia alla norma interpretativa elaborata dal Modulo24 Accertamento - vale solo evidenziare che i crediti inesistenti sono quelli non riscontrabili con la procedura dei controlli automatizzati - liquidazioni e controlli formali - tutti gli altri sono non spettanti. Nel primo caso (crediti inesistenti), la sanzione varia dal 100% al 200% dell'imposta, nel secondo caso (crediti non spettanti), la sanzione è pari al 30%. Solo in caso di crediti inesistenti, l'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, prevede espressamente il divieto di applicazione dell'istituto della definizione agevolata della sanzione, con riduzione a un terzo. Per completezza, si ricorda infine che il termine per la notifica dell'avviso di recupero dei crediti inesistenti è di otto anni dall'avvenuto utilizzo in compensazione del credito medesimo.

Nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, è certo che si trattava di credito non spettante, poiché, come anticipato, il contribuente aveva compensato un importo eccedente il limite annuale di legge. La parte privata aveva chiesto di poter usufruire della definizione agevolata dei Pvc, all'epoca disposta nell'articolo 5-bis del Dlgs 218/1997, negata dall'Agenzia delle Entrate. La Suprema corte, nel cassare la pronuncia di secondo grado, afferma al contrario che, essendo in presenza di atto a contenuto tipicamente impositivo, nei riguardi dello stesso è senz'altro esperibile “la procedura di accertamento con adesione di cui al Dlgs. n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto Dlgs.”. Ne deriva, tra l'altro, che nulla vieta di applicare la riduzione a un terzo, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto 218, malgrado si sia in presenza della sanzione del 30%.

I tempi sono maturi pertanto per ripensare la portata del divieto di definizione agevolata, sancito nell'articolo 17, comma 3, del Dlgs 472/1997, con riferimento per l'appunto alla violazione di omesso pagamento. Sembra invero corretto affermare che tale divieto sia destinato ad operare esclusivamente nei riguardi delle sanzioni iscritte direttamente a ruolo, in forza del medesimo comma 3 del suddetto articolo 17. Ciò, in ragione della circostanza che, nell'ambito di tale procedura, è già disposta la possibilità di definire gli avvisi bonari, con diritto alla riduzione della sanzione, ex Dlgs 462/1997. Ne deriva che, per evitare irragionevoli disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei controlli automatizzati, occorre ammettere alla definizione agevolata, se del caso, anche attraverso l'istituto dell'acquiescenza, pure contenuto nel Dlgs 218/1997, la generalità delle violazioni degli obblighi di versamento.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24