Controlli e liti

Accertamento da controllo automatizzato: non serve il preventivo avviso di recupero

La Cassazione ha stabilito che l’avviso non è necessario se non c’è valutazione

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito dei controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’ufficio accertatore correlata alla contestazione delle detrazioni e dei crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica dei dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non comporta delle valutazioni e, di conseguenza, risulta legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo
54-bis
del Dpr 633/1972, non essendo necessario un preventivo avviso di recupero.

Nel controllo automatizzato non c’è intervento diretto

Il procedimento di controllo automatizzato delle informazioni viene eseguito, infatti, in forza delle disposizioni di legge di cui agli articoli 36-bis e 54-bis senza alcun intervento
diretto degli uffici e viene attivato in presenza di errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente, di incoerenze nella dichiarazione e di eccedenze di imposta non
completamente confermate dal sistema informativo (circolare 21/E/2013), procedura che trova la sua conclusione in un atto liquidatorio, finalizzato all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1861/2020.

L’obbligo del contraddittorio

In merito all’applicabilità dell’obbligo del contraddittorio preventivo, è opportuno constatare che, nel nostro Paese, esiste una specifica previsione prescrittiva (articolo 4-octies del Dl 34/2019 inserito dalla legge di conversione 58/2019) che tuttavia risulterà applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1°luglio 2020.

Una parte della dottrina ritiene che, per il passato, il riferimento normativo debba essere individuato nel comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 e, di conseguenza, non dovrebbe trovare applicazione esclusiva nei procedimenti che si concludono con il rilascio del verbale di conclusione ma anche alle verifiche a tavolino, considerato che le esigenze di partecipazione del contribuente non possono variare al mutare della metodologia di indagine utilizzata dall’amministrazione finanziaria.

L’obbligo del contraddittorio è stato considerato connaturato al sistema tributario nazionale nelle ipotesi di accertamenti “standardizzati” (Cassazione, sentenza SS.UU. 26635/2009) dato che il confronto preventivo raffigura lo strumento più efficace per consentire il necessario adeguamento dell'informazione di innesco (standardizzata) alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento. Anche il comma 5 dell’articolo 6 della legge 212/2000, con riferimento alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni (nel mero caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), fa esplicito riferimento alla
nullità espressa mentre gli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 non contengono specificamente la previsione di alcuna sanzione in tale ambito, pur prevedendo un obbligo di contraddittorio così come il comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.

A fronte di ciò si ritiene che il vincolo del contraddittorio debba sussistere per tutti i tributi, armonizzati e non armonizzati, anche qualora non previsto espressamente dalla legge, quando l’atto di accertamento risulta preceduto da un’attività istruttoria primaria,
cioè da quella attività consistente nell’esercizio dei poteri dell’Ufficio orientati all’acquisizione di fatti rilevanti ai fini dell’ imposizione (articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973 e 51 e 52 del Dpr 633/1972).

Tale obbligo non sussiste, invece, quando determinate informazioni nella disponibilità dell’agenzia delle Entrate possono essere riversate, a norma di legge, in un atto di
accertamento che non richieda il completamento di un’attività istruttoria primaria considerato che risulterebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante i risultati di un controllo automatico e interloquire con lo stesso, qualora non fossero emersi errori
oppure, con riferimento al comma 5 dell’articolo 6 della legge 212/2000, non sussistano incertezze in merito ad aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione, sentenza 17396/2010).

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