Controlli e liti

Accertamento integrativo legittimo solo con elementi nuovi

immagine non disponibile

di Massimo Romeo

L’accertamento integrativo è legittimo in presenza di nuovi elementi e di atti o fatti venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte successivamente al primo accertamento; all’uopo sono da considerarsi nuovi se non fossero conosciuti né potevano esserlo durante la precedente attività istruttoria.
Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 3440/201 8 depositata il 25 luglio ( presidente e relatore D’Andrea ).


La vicenda

Ancora una pronuncia dei giudici di merito sul legittimo perimetro dell’accertamento integrativo.
La questione controversa aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione di altro precedente e relativo al medesimo anno d’imposta, per il quale era già pendente ricorso dinanzi alla stessa Ctp.
Sulla scorta delle risultanze compendiate nel processo verbale di constatazione nonché delle informazioni e dei dati acquisiti nell’ambito di un procedimento penale , l’Ufficio aveva accertato che il ricorrente, in quanto solo fittiziamente residente in un comune “frontaliero”, ma di fatto residente in Italia, a partire del periodo d’imposta 2011 non aveva ottemperato agli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie e/o patrimoniali detenute all’estero, omettendo di indicare nel quadro RW delle proprie dichiarazioni dei redditi le attività finanziarie detenute in Svizzera e i redditi ivi prodotti, emettendo pertanto i due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2013 e 2014, ai fini Irpef e relative addizionali.
In particolare l’agenzia delle Entrate , sostenendo che dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente era emerso che un premio di produzione era stato percepito nell’anno 2014, aveva rideterminato, in via di autotutela parziale, il maggior reddito imponibile accertato per l’anno 2013, decurtandolo del suddetto premio di produzione, ma aveva anche ripreso a tassazione il medesimo importo, imputandolo al successivo anno 2014 ed emettendo, per tale periodo di imposta, un nuovo avviso di accertamento (integrativo) di quello per il quale era già pendente giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria.


La sentenza

Il Collegio provinciale decide di accogliere il ricorso annullando l’atto impositivo per violazione dell’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973.
In particolare e in tema di onere della prova i giudici ambrosiani hanno ritenuto che dai documenti prodotti in giudizio dal ricorrente doveva evincersi che il cedolino relativo al premio di produzione era già in possesso dell’agenzia delle Entrate al momento dell’emissione sia dell’accertamento per il 2013 che per l’anno successivo.
Pertanto l’errore compiuto dall’Ufficio rendeva nullo l’accertamento emesso per violazione della prescrizione normativa del citato articolo 43 circa i requisiti di novità e sopravvenienza che devono caratterizzare quello cosiddetto «integrativo di un precedente atto al quale si aggiunge senza sostituirlo».


I precedenti

Sul principio di diritto oggetto della controversia si riscontrano diverse pronunce in senso conforme sia di merito che di legittimità.
In particolare si rammenta la giurisprudenza di legittimità che con la sentenza della sezione V della Corte di Cassazione ( 21237 depositata il 13 settembre 2017) ha precisato come la facoltà dell’amministrazione finanziaria di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di informazioni connotate dal requisito della novità che devono essere sconosciute e non conoscibili dall’Ufficio al momento del precedente accertamento, essendo inibita una differente valutazione , in un momento successivo, di dati e documenti già nella disponibilità dell’Agenzia ( vedasi quotidiano del Fisco del 22-09-2017) ; fa da eco recente ordinanza della VI Sezione ( n. 18094 del 10 luglio 2018) la quale ha ribadito che la conditio sine qua non per l’emissione di un avviso di accertamento integrativo, con modifica in aumento delle risultanze di un precedente atto su una medesima annualità, è la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi successivamente all’emissione dell’atto originario già notificato al contribuente.
Fra la giurisprudenza di merito la CTR Lazio con sent. 1311/2017 ha statuito che l’ Ufficio, entro i termini decadenziali per l’esercizio del potere di accertamento, può integrare o modificare in aumento un precedente avviso di accertamento solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; in particolare , in tal senso, il requisito normativo non risulta rispettato laddove l’accertamento integrativo si fondi sulla base di elementi già emergenti dal pvc per il quale si è preceduto all’emanazione del primo avviso.

Ctp Milano, sentenza 3440 del 25 luglio 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©