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Accesso agli atti per verificare la prescrizione della cartella notificata nel 2010

Dieci anni sono trascorsi anche contando i periodi di sospensione a causa del Covid. Bisogna però verificare se sono stati emessi successivi atti che hanno interrotto il termine prescrizionale

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di Rosanna Acierno

La domanda

A un contribuente è stata notificata un’intimazione di pagamento da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione per una cartella notificata il 28 settembre 2010 relativa a un avviso di accertamento Iva, Irap, Irpef per l’anno di imposta 2002. Il contribuente non ricorda la notifica di questa cartella. Tra sospensioni e proroghe della prescrizione dovute al Covid questa cartella è caduta in prescrizione ad oggi 4 aprile 2023 ?
V. I. - Avellino

Al fine di rispondere al quesito, in via preliminare occorre precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario, l’Iva (così come le imposte sui redditi e l’Irap) soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 2946 del Codice civile. La prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, dunque dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione avrebbe dovuto essere pagato. Pertanto, nel caso di cartella di pagamento, il dies a quo coincide con il 61° giorno dalla notifica. Inoltre, a differenza di quello decadenziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 2943 del Codice civile, il termine prescrizionale può essere interrotto da ogni atto o intimazione (quali ad esempio, intimazioni ad adempiere di cui all’articolo 50 del Dpr 602/73) o da specifici comportamenti del contribuente (quali, ad esempio, l’istanza di dilazione o la proposizione del ricorso) che valgano a costituire in mora il debitore, con la conseguenza che dalla notifica dell’atto interruttivo decorre un nuovo e ulteriore periodo di prescrizione. Infine, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati introdotti periodi di sospensione della prescrizione, e precisamente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (così come stabilito dall’articolo 37, comma 2 del Dl 18/2020) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (così come previsto dall’articolo 11, comma 9 del Dl 183/2020), durante i quali il decorso della prescrizione si arresta, per riprendere a decorrere al suo termine. Tutto ciò premesso, sembrerebbe che nel caso prospettato nel quesito sia intervenuta comunque la prescrizione, essendo la cartella stata notificata il 28 settembre 2010. Tuttavia, al fine di avere certezza in merito all’intervenuta prescrizione, è opportuno presentare a agenzia delle Entrate Riscossione un’istanza di accesso agli atti amministrativi per verificare se dopo la notifica della cartella siano stati comunque notificati ulteriori atti o intimazioni. Nel caso in cui non fossero stati notificati altri atti, l’estinzione del credito per prescrizione potrà essere fatta valere sia mediante un’istanza di autotutela sia tramite ricorso da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ultima intimazione ad adempiere dinanzi al giudice tributario, tenendo presente che il ricorso rimane comunque la via obbligata, a meno che l’autotutela non intervenga prima del relativo termine di 60 giorni.

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