Controlli e liti

Accise sull’energia elettrica, sanzione per omesso versamento incompatibile con l’infedele dichiarazione

La sentenza 22342/2020 della Cassazione: l’unica sanzione applicabile è quella prevista per la violazione contestata e non anche quella contemplata dall’articolo 13 del Dlgs 471/97

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di Andrea Taglioni

La sanzione amministrativa per ritardato o omesso versamento è incompatibile con quella prevista per l’omessa o inesatta dichiarazione di consumo annuale relativa all’assolvimento dell’accisa dovuta sull’energia elettrica. Pertanto, in caso di infedele dichiarazione l’unica sanzione applicabile è quella prevista per la violazione contestata e non anche quella contemplata dall’articolo 13 del Dlgs 471/97. Il principio è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza 22342/2020 depositata il 15 ottobre.

L’agenzia delle Dogane irrogava la sanzione in misura pari al 30% per omesso versamento della maggiore imposta erariale di consumo. Inoltre, constatato che il contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele, per aver manifestato di aver diritto a un’esenzione di cui invece non poteva avvalersi, gli veniva anche irrogata la relativa sanzione prevista per la violazione contestata.

Mentre la Commissione tributaria provinciale annullava la pretesa tributaria, i giudici di secondo grado riformavano la sentenza ravvisando due violazioni distinte e quindi la legittimità dell’irrogazione di entrambe le sanzioni amministrative.

Da qui il ricorso in Cassazione del contribuente che, tra i vari motivi, contestava l’incompatibilità della sanzione per omesso versamento dell’imposta sul consumo in aggiunta a quella per infedele compilazione della relativa dichiarazione.

I giudici, nel ritenere fondato il ricorso e prima di affrontare specificatamente la questione, chiariscono, innanzitutto, come le norme sanzionatorie applicate alla fattispecie attengono a due condotte omissive ben distinte.

Mentre la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/97 è irrogata a chi non versa l’imposta e dunque punisce soltanto chi dichiara e non versa, quella prevista dal Tua colpisce quelle condotte del contribuente, attive od omissive, in grado di incidere sull’accertamento del tributo per le quali si applica la sanzione compresa tra il doppio e il decuplo dell’imposta non versata.

Il delineato contesto normativo ha permesso ai giudici di legittimità di stabilire il principio secondo il quale, una volta che sia stata accertata e contestata l’infedele dichiarazione, da cui emerge l’evasione dell’imposta, l’unica sanzione applicabile sarà quella sostanzialmente più gravosa prevista dal Tua e non quella dell’omesso versamento che rimane assorbita dalla prima.

C’è da dire, tuttavia, che sulla cumulabilità, o meno, delle due sanzioni, non vi è un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato.

Infatti, la Cassazione, con la sentenza 15202 del 2019, contrariamente al principio qui evidenziato, aveva escluso che tra le due norme sanzionatorie vi fosse incompatibilità. E questo sulla base del fatto che le sanzioni irrogate attengono a due condotte distinte - quella relativa all'accertamento dell'imposta e quella dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria - ad ognuna delle quali va comminata la relativa sanzione.


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