Controlli e liti

Elettricità da risorse agroforestali: sì alla franchigia per l’autoproduzione

L’energia generata da biomassse agricole è attività connessa: non serve una circolare che lo ribadisca

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di Giorgio Gavelli

La produzione di energia elettrica da risorse agroforestali è una attività agricola connessa e, in quanto tale, può usufruire della franchigia generata dalla produzione propria. Lo ha confermato la commissione regionale tributaria dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 881/09/2020 depositata il 18 settembre scorso (presidente e relatore Lucia Ciampini).
Il caso esaminato dai giudici emiliani riguardava una impresa agricola che produceva energia elettrica utilizzando le biomasse agricole e che ne aveva prodotte nella misura del 36,09% del totale; a seguito di verifica il contribuente presentava dichiarazione integrativa considerando rientrante nel reddito agrario il 72,16% (36,09 in proprio e 36,07 franchigia), assolvendo le imposte come reddito di impresa sul rimanente 27,84 per cento.

In buona sostanza, la sentenza conferma il principio espresso dalla circolare della agenzia delle Entrate n. 44/E/2004, secondo la quale al produttore agricolo spetta una franchigia, nel senso che producendo una quantità inferiore al 51% può rientrare nel reddito agrario fino a una produzione corrispondente al doppio (meno uno), di quella ottenuta in proprio. Ad esempio, qualora la produzione propria raggiunga il 40%, il produttore agricolo rientra e nel reddito agrario fino al 79% della produzione ottenuta e quindi rientra nel reddito di impresa per il solo 21 per cento.

Questa regola si applica anche in presenza di produzione di risorse agricole e forestali utilizzate per la produzione di energia elettrica e calorica. In questo caso l’ambito normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, il quale dispone che la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali effettuata da imprenditori agricoli costituisce una attività connessa in virtù dell’articolo 2135 del Codice civile e si considera produttiva di reddito agrario. Sfugge dal reddito agrario soltanto la produzione eccedente la franchigia (2.400.000 kwh), mentre vi è compresa l’intera tariffa incentivante. La circolare della agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 ha fornito le indicazioni in ordine alle modalità di determinazione della prevalenza per le produzioni energetiche, ricalcando le regole comuni già previste dalla circolare 44/2004.

Nel contenzioso in esame la tesi della Agenzia era fondata sulla circostanza che la circolare 32/E/2009, emanata con specifico riferimento alla produzione dell’energia, non richiamava la franchigia e, soprattutto, che questa procedura non si applicasse per l’energia elettrica, in quanto non compresa nell’elenco dei prodotti agricoli trasformati di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015, richiamato dall’articolo 32 del Tuir per poter rientrare nel reddito agrario.

Sul punto la sentenza della commissione regionale è tranciante: non occorre che il criterio di prevalenza, basato sulla franchigia, sia inserito in circolari o provvedimenti ministeriali, essendo stabilito dalla legge. Principio questo che non era stato colto dalla sentenza della commissione provinciale di Vercelli n. 126/01/2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2020).

Le attività connesse sono infatti regolate dall’articolo 2135 del Codice civile e sotto il profilo fiscale dall’articolo 32, comma 2, lettera c) del Tuir. Le regole sono identiche per tutte le attività citate; il supporto del decreto ministeriale è necessario in quanto il Tuir fissa il principio ma non elenca i prodotti.

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