Acconti, nel regime di trasparenza il soggetto passivo cambia in base all’opzione
Manca meno di un mese al primo tax day 2018 (prossimo 2 luglio) in cui i contribuenti saranno chiamati al versamento del saldo 2017 e primo acconto 2018 delle imposte sul reddito. In tale sede particolare attenzione dovrà essere posta dai soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale (ex articoli 115 e 116 Tuir), tenendo conto se si tratta del primo esercizio di validità dell’opzione, o quello successivo o addirittura di decadenza, in quanto cambierà il soggetto tenuto al versamento.
In base agli articoli 115, comma 7, Tuir e 9 , Dm 23/04/2004 e ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 49/E/2004, relativamente al primo esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale nulla cambia per quanto riguarda il versamento degli acconti. Infatti, sarà la società trasparente, qualunque sia il metodo adottato per il loro calcolo (storico o previsionale, in tale ultimo caso si dovrà tenere conto dell’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione), obbligata al loro versamento. L’importo versato, sarà poi attribuito pro quota ai soci secondo le stesse modalità previste per la ripartizione delle ritenute alla fonte, detrazioni e/o crediti di imposta, i quali potranno scomputarla dall’imposta a proprio carico.
Viceversa, nel caso sia in corso il secondo, o successivo, esercizio di efficacia dell'opzione la società trasparente non sarà più tenuta al calcolo e versamento degli acconti Ires, il cui obbligo ricadrà direttamente sui soci. Quest'ultimi, infatti, in sede di dichiarazione nel calcolo degli acconti a proprio carico, dovranno tenere conto anche del reddito imputato per trasparenza. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 115 , comma 8, Tuir, la società partecipata mantiene una responsabilità solidale con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.
Infine, nel caso di mancato rinnovo dell'opzione o decadenza dalla stessa sia la società trasparente che i soci, qualora optino per il metodo storico, dovranno determinare gli acconti tenendo conto di un'imposta “virtuale” che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione (ex articolo 9, comma 2, Dm 23/04/2004). In altri termini l’acconto sarà calcolato:
• dalla società trasparente tenendo conto dell’imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente e imputato per trasparenza ai soci;
• dai soci in base all’imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello imputatogli per trasparenza dalla partecipata.
In merito al caso di decadenza dall’opzione è necessario specificare che la partecipata non potrà essere soggetta a sanzione per mancato o omesso versamento degli acconti se procede al loro ricalcolo e versamento entro:
• i termini ordinari;
• 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la fuoriuscita dal regime di trasparenza, sempreché i termini ordinari scadano prima dei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento;
e gli, eventuali, maggiori acconti versati dai soci a seguito dell'applicazione del regime potranno essere attribuiti in tutto, o in parte, alla partecipata.
Da un punto di vista compilativo:
• la società partecipata darà notizia degli acconti ricevuti compilando la sezione V «Acconti ricevuti da soggetti partecipanti» del quadro RK «Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo» modello Redditi SC (utilizzabile anche dalla società fuoriuscita dal regime di cui all'art. 115 o 116 del TUIR);
• i soci indicheranno gli acconti trasferiti alla partecipata nella propria dichiarazione dandone notizia nella sezione II «acconto ceduto» del quadro RK «Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo», nel caso di contribuenti tenuti alla compilazione del modello Redditi SC; nel rigo RN38 «acconti» colonna 3 «di cui acconti ceduti» nel caso di contribuenti tenuti alla compilazione del modello Redditi PF (data la possibilità di partecipazione delle persone fisiche alle società a ristretta base partecipativa).