Imposte

Ace, sulle eccedenze più limiti al riporto

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di Elettra Bandi

La legge di bilancio stabilità 2017 ( legge 232/2016 ) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Ace (aiuto alla crescita economica) a partire dalla riduzione dell’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale. L’aliquota, inizialmente fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione, è stata successivamente incrementata al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 per poi raggiungere la percentuale massima del 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. La legge di bilancio 2017 ha apportato una riduzione dell’aliquota, che viene fissata al 2,3% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% dall’esercizio 2018 in avanti.

Le variazioni in aumento
La legge di bilancio ha introdotto inoltre una disposizione che prevede la sterilizzazione delle variazioni in aumento rilevanti ai fini della determinazione dell’Ace «fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010». La ratio di tale limitazione è quella di evitare che le variazioni in aumento del capitale vengano effettuate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggior efficienza o il consolidamento dell’apparato produttivo.
Tale disposizione, in vigore già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione dato che per questi soggetti gli investimenti in titoli e valori mobiliari costituiscono l’oggetto principale dell’attività esercitata. Tale limitazione era già presente nella disciplina sulla Dual income tax (Dlgs 466/97) e vista l’analogia della formulazione normativa e le similarità tra la disciplina dell’Ace e quella della Dit potrebbero ritenersi valide le indicazioni contenute nella circolare 76 del 6 marzo 1998, nella quale era stato chiarito che per «titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni», si devono intendere «quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo». Per identificare l’incremento oggetto di sterilizzazione occorrerebbe quindi confrontare la consistenza di tali titoli e valori mobiliari nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 con l’ammontare della consistenza al 31 dicembre 2016, l’eventuale incremento andrà a diminuire la base Ace già dal periodo d’imposta 2016.

Le eccedenze
La legge di bilancio ha apportato alcune modifiche anche all’ articolo 84 del Tuir («Riporto delle perdite»). Tale articolo prevede che la perdita maturata in un determinato periodo d’imposta, possa essere computata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e che tale disposizione non si applichi qualora «la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate». Questa limitazione viene estesa dalla legge di bilancio 2017 anche alle eccedenze Ace riportabili nei periodi di imposta successivi. Nella stessa ottica, in caso di fusioni e scissioni, vengono estese alle eccedenze Ace le limitazioni previste dell’ articolo 172, comma 7, del Tuir con riferimento al riporto delle perdite e degli interessi passivi delle società partecipanti ad un’operazione di fusione.

Tali restrizioni sono volte ad evitare la commercializzazione delle cosiddette «bare fiscali» ossia di quelle società con elevate perdite fiscali che non hanno più alcuna ragione economica di esistenza. Tali vincoli prevedono che al fine del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili delle società che partecipano alla fusione, sia rispettato il limite del patrimonio netto contabile e che sia superato il cosiddetto «test di vitalità» ossia che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui l’operazione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi precedenti.

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