Imposte

Ace, saldi e acconti ad alto rischio

di Luca Gaiani

Versamenti Ires di fine giugno nel caos per le tante incertezze nel calcolo dell’Ace. Con l’approvazione in prima lettura della manovrina attesa oggi alla Camera, dopo il voto di fiducia di ieri, si ha a disposizione la nuova versione delle modifiche all’incentivo alla capitalizzazione che impattano sugli acconti 2017. I tempi richiesti per l’ok definitivo obbligheranno dunque le società di capitali a elaborare i calcoli su un testo ancora provvisorio. E per la quantificazione del saldo, le imprese sono ancora in attesa del Dm di raccordo con le nuove regole contabili.

Regole ancora in movimento

L’inizio del mese di giugno, come sempre dedicato ai versamenti fiscali a saldo e in acconto, si caratterizza, ancor più che in passato, per una situazione di forte incertezza normativa e interpretativa per le imprese. Ai dubbi irrisolti derivanti dalle ricadute dei nuovi principi contabili Oic e dal criterio di derivazione rafforzata, si aggiunge una situazione di vero e proprio ingorgo di regole e di assenza di istruzioni per la quantificazione della agevolazione Ace.

L’ingorgo deriva dalla reiterata, e non ancora definitiva, introduzione di modifiche. Queste ripetute novità impattano, in conseguenza del vizio antico del legislatore di anticipare gli effetti finanziari delle strette fiscali, già nella determinazione dell’acconto Ires di fine mese.

La legge 232/2016 aveva previsto, per il 2017, una riduzione al 2,3% (dal 4,75% in vigore nel 2016) del coefficiente da applicare nel calcolo dell’incentivo. Questa riduzione doveva essere considerata rideterminando al rialzo l’imposta dell’esercizio precedente ai fini dell’acconto Ires da versare a giugno e novembre di quest’anno. L’anticipazione di questa stretta è stata considerata dai software dichiarativi che consentono di calcolare l’acconto rideterminato. La manovrina ha poi però nuovamente cambiato le carte in tavola, introducendo, con decorrenza 2017, un nuovo metodo di calcolo (quinquennale) della base Ace, che doveva considerarsi – pure questo – per il ricalcolo virtuale dell’acconto Ires. La novità non modificava il coefficiente Ace (2,3% come da legge di Bilancio), senza però chiarire se la nuova norma sul ricalcolo dell’acconto assorbiva o meno quella della legge di Bilancio.

Ace all’1,6% per l’acconto 2017

Il testo del Dl 50/2017 sostituisce integralmente l’articolo 7, eliminando il meccanismo di quantificazione quinquennale dell’Ace, ma prevedendo una drastica riduzione del coefficiente che, dal 2,3% stabilito dalla legge di Bilancio 2017, passa all’1,6%, per assestarsi all’1,5% dal 2018. La norma, tanto per cambiare, prevede l’obbligo di rideterminare l’Ires del 2016 come se l’Ace in quell’esercizio fosse già stata calcolata all’1,6% (in luogo del 4,75%) con una anticipazione di effetti che, visto il precedente coefficiente del 2,3%, è assai modesta in termini di gettito, ma diventa estremamente gravosa per i contribuenti per i calcoli da rifare per l’ennesima volta e a ridosso della scadenza. Inoltre, considerando che la legge di conversione finirà in Gazzetta Ufficiale presumibilmente dopo il 20 giugno, e che ben difficilmente le software house aggiorneranno i programmi prima di tale data, le imprese si troveranno costrette, se vogliono pianificare per tempo i versamenti, a svolgere conteggi manuali all’1,6% sulla base di un testo non ancora definitivo con evidenti rischi di incappare in errori.

Saldo Ires senza istruzioni

Le cose non vanno molto meglio per il calcolo del saldo 2016, pure in scadenza a fine mese. I nuovi principi contabili del bilancio 2016 hanno numerose e innovative ricadute sulle poste di patrimonio netto, di cui non è chiaro l’impatto sul conteggio della base Ace. Dalla rilevazione a patrimonio della correzione di errori e del cambio di principi, ai derivati, alla iscrizione delle azioni proprie, fino alla contabilizzazione al costo ammortizzato dei finanziamenti soci infruttiferi: per queste ed altre casistiche, il Dl 244/2016 aveva previsto un Dm attuativo entro fine aprile, ma, per evitare di accavallarsi con le novità della manovrina, il provvedimento a oggi non è stato emanato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©