Imposte

Ace, transizione al regime ordinario senza effetti per i soggetti Irpef

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di Luca Miele

Per le imprese individuali e le società di persone (come Sas o Snc) in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, la base Ace è data da due elementi:

•la differenza positiva tra patrimonio netto 2015 e patrimonio netto 2010;

•l’incremento patrimoniale formatosi a decorrere dal 2016, calcolato con le stesse regole rilevanti per i soggetti Ires.

Per quanto riguarda il primo elemento (base Ace di partenza), il decreto attuativo del Mef sull’agevolazione datato 3 agosto e diffuso ieri dispone che rileva l’incremento patrimoniale registrato tra il 2010 e il 2015 , restando irrilevante l’eventuale decremento. In tale ultimo caso si assume un valore pari a zero. Per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010 rileva l’intero valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (o dell’ultimo esercizio di contabilità ordinaria).

La base Ace di partenza, che di per sé non può essere negativa, può tuttavia essere ridotta per effetto delle diminuzioni di capitale proprio generate a decorrere dal 2016. Da tale periodo di imposta, infatti, rilevano le regole Ires e quindi rilevano in aumento della variazione di capitale proprio i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili e riserve disponibili e in diminuzione le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all’imprenditore) a qualsiasi titolo. Nei soggetti Irpef la tipica fattispecie di riduzione del patrimonio netto è rappresentata dai prelevamenti di utili.

A differenza di quanto previsto per i soggetti Ires, il decreto di attuazione del 3 agosto 2017 dispone che gli accantonamenti di utili a riserva rilevano sin dall’esercizio di maturazione (e non dall’esercizio successivo), al netto di eventuali prelevamenti in conto utile; ciò in ragione della possibile mancanza dell’obbligo dell’adozione di delibere assembleari ai fini della destinazione dell’utile a riserva per le imprese individuali e per le società di persone.

Inoltre il Dm Economia del 3 agosto prevede che - per quanto riguarda la base Ace di partenza - nel caso in cui non sia possibile calcolare la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 in quanto l’impresa era in regime di contabilità semplificata nel 2010 o in taluni degli anni successivi del quinquennio 2011-2015, in luogo della predetta differenza, l’impresa deve determinare la differenza positiva tra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio (2011 – 2015) in cui l’impresa ha operato in contabilità ordinaria ed il valore del medesimo patrimonio desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione (nel citato quinquennio) del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri fissati dal Dpr 689/1974.

Il passaggio

Il decreto 3 agosto 2017 disciplina anche i casi di passaggio dal sistema di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria tenendo in considerazione due elementi cardine:

•il beneficio Ace è determinabile solo nei periodi d’imposta in contabilità ordinaria;

•e, a decorrere dal 2016, rilevano esclusivamente gli incrementi e decrementi (che sarebbero rilevanti anche ai fini Ires).

Considerando questi due “pilastri”, ciò che si verifica nei periodi in contabilità semplificata è irrilevante agli effetti dell’agevolazione. In altri termini, in via generale, come si legge nella relazione illustrativa, eventuali variazioni di patrimonio netto verificatisi in regime di contabilità semplificata non devono influenzare la base Ace poiché rilevano solo gli incrementi o decrementi effettuati nei periodi in regime di contabilità ordinaria.

Tale regola è derogata, per motivi di tutela erariale, dalla previsione secondo cui la base Ace deve essere ridotta della diminuzione di patrimonio netto avvenuta nel corso delle annualità di applicazione del regime di contabilità semplificata. Tale diminuzione è desumibile dalla differenza negativa tra il patrimonio netto come risultante dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta in cui si accede al regime di contabilità ordinaria (Dpr 689/974) e il patrimonio netto dell’ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria.

Ace - Dm Economia 3 agosto 2017

Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017

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