Controlli e liti

Acquiescenza all’accertamento anche per singole violazioni

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

È legittima l’acquiescenza parziale all'accertamento contenente più violazioni autonome tra loro: si tratta infatti di un istituto pro contribuente che non può essere pregiudicato dalla scelta dell’ufficio di notificare un unico provvedimento. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione con l’ o rdinanza n. 11497 depositata ieri.

L’Agenzia notificava ad alcuni contribuenti degli avvisi di accertamento con cui rettificava sia una plusvalenza conseguente alla cessione di terreni, sia l'omessa dichiarazione di altri redditi estranei alla vendita.

Per quest'ultima pretesa i contribuenti prestavano acquiescenza secondo le previsioni dell’articolo 15 Dlgs 218/97, corrispondendo le sanzioni ridotte a un terzo oltre all'imposta, per l’altra rettifica (contestazione della plusvalenza) proponevano ricorso.

Le Entrate chiedevano il disconoscimento dell’acquiescenza in quanto il beneficio previsto dalla norma è concesso solo nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione. La Ctp non si pronunciava in merito alla legittimità della predetta acquiescenza, mentre i giudici di appello confermavano la validità poiché riguardava una vicenda ben distinta e diversa rispetto alla contestazione per la quale era stato proposto ricorso.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando sul punto l’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità, nel risolvere la questione, hanno innanzitutto rilevato che l’istituto dell’acquiescenza disciplinato dall’articolo 15 Dlgs 218/97, è volto a deflazionare il contenzioso, riconoscendo un immediato beneficio sanzionatorio al contribuente che rinunci alla lite. Nell’ipotesi in cui le violazioni commesse siano “fiscalmente completamente autonome” tra loro, l’Ufficio può arbitrariamente scegliere di contestarle attraverso uno ovvero più atti.

Tale scelta però proprio perché fuori dalla sfera di controllo del destinatario del provvedimento, non può impedire al contribuente di beneficiare di un istituto a lui favorevole.

Peraltro, la rinuncia alla lite va indirettamente a favore anche dell’intera collettività, attesa l’assenza di costi pubblici conseguenti alla stessa.

La Cassazione ha così affermato il principio di diritto secondo cui in materia tributaria l’acquiescenza, proprio in ragione della ratio deflattiva sottesa, può operare anche in relazione a singole violazioni dotate però di rilevanza autonoma, pur se compresi in un accertamento unitario.

La decisione è particolarmente importante poiché introduce un'opportunità (acquiescenza parziale) finora sempre esclusa. Peraltro molti accertamenti contengono violazioni autonome (si pensi al caso frequente in cui vengano contestati maggiori ricavi e minori costi) con la conseguenza che ove tale orientamento fosse confermato ci sarebbero frequenti applicazioni pratiche. Resterebbero da verificare le modalità di calcolo delle sanzioni in quanto la norma fa riferimento a quelle irrogate che normalmente in questi atti sono cumulate con le altre che invece non verrebbero definite.

Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 11497 dell’11 maggio 2018

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