Contabilità

Addio alla comunicazione dei beni ai soci

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di Gian Paolo Tosoni

La comunicazione dei beni concessi in uso ai soci viene abrogata a decorrere dal 2017 (ma non è sufficiente al legislatore per farsi perdonare la reintroduzione dei modelli Intra acquisti).

Questo è il contenuto di uno degli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge Milleproroghe , votato ieri definitivamente con la fiducia al Senato.

L’adempimento che viene ora abolito è disciplinato dai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011 che prevedono l’obbligo di comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa.

Le modalità operative nonché l’ambito di applicazione della disposizione sono state individuate con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 che è stato oggetto di diverse modifiche, da ultimo con il provvedimento del 16 aprile 2014.

Tuttavia l’emendamento non abroga la norma contenuta nell’articolo 67, lettera h ter) del Tuir la quale prevede che costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Ne consegue che viene abolito l’obbligo formale ma rimane quello sostanziale.

I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione erano gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le stabili organizzazioni di società non residenti. Sussisteva, inoltre, l’obbligo anche per gli enti privati di tipo associativo ma limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale, mentre erano comunque escluse dall’obbligo di comunicazione le società semplici.

Il monitoraggio da parte del fisco riguardava l’eventuale godimento gratuito del bene da parte del socio oppure quando il socio corrispondeva alla società un canone inferiore al prezzo di mercato; questi elementi sono infatti rilevanti ai fini della individuazione e determinazione del reddito diverso.

Invece, se il socio corrispondeva alla società un corrispettivo in linea con il valore normale non doveva essere effettuata alcuna comunicazione.

L’obbligo sussisteva anche se il bene era stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanesse l’utilizzo nel periodo di imposta di riferimento della comunicazione.

Inoltre la norma prevedeva altresì l’obbligo della comunicazione dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società e tale monitoraggio era funzionale all’accertamento sintetico a carico dei soci ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/73.

Il provvedimento del 2 agosto 2013 aveva individuato una serie di beni esclusi dalla comunicazione come quelli concessi in godimento agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, in quanto questi beni costituiscono fringe benefit, per i percettori.

La comunicazione doveva essere trasmessa telematicamente utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013, utilizzando Entratel o Fisconline, anche per il tramite di intermediari abilitati.

Il termine era fissato generalmente al 30 ottobre (in presenza di periodi di imposta coincidenti con l’anno solare), ovvero entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

In caso di omessa comunicazione oppure di comunicazione con dati incompleti o non veritieri era prevista una sanzione in solido tra società e socio, pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo corrisposto dal socio.

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