Contabilità

Addio alle società sportive dilettantistiche lucrative

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di Paola Bonsignore e Andrea Marchegiani

In meno di un anno le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, introdotte dalla legge di Bilancio 2018, hanno assistito alla loro nascita e al loro tramonto.

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 353 a 360, aveva introdotto nell’ordinamento giuridico una nuova forma di società sportiva dilettantistica (Ssd), cioè quella avente scopo di lucro (società sportiva dilettantistica lucrativa, Ssdl).

Le Ssd, come le Asd (associazioni sportive dilettantistiche), infatti, prima di tale intervento normativo, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 157/1986, non potevano svolgere alcuna attività di tipo lucrativo.

A seguito dell’approvazione del decreto Dignità, Dl 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge 96/2018, i commi da 353 a 361 dell’articolo 1 della legge 205/2017 sono stati abrogati.

Nello specifico, l’articolo 13 del Dl 87/2018:
- ha eliminato l’istituzione delle società sportive dilettantistiche lucrative e di conseguenza la previsione che aveva disposto l’applicazione dell’aliquota Ires dimezzata ai redditi da questa prodotti;
- ha soppresso il n. 123-quater) alla Tabella A parte III del Dpr 633/1972 che consentiva l’applicazione dell’aliquota Iva pari al 10% alle prestazioni di servizi aventi carattere sportivo rese dalle società sportive dilettantistiche lucrative (Ssdl) nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti dalla stessa società gestiti;
- ha escluso le collaborazioni coordinate e continuative instaurate dalle società oggetto di analisi dalla disposizione di cui all’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 in tema di equiparazione di tali rapporti di lavoro con il lavoro subordinato, e la conseguente abrogazione di tutti i benefici che la legge di Bilancio aveva riconosciuto ai prestatori di lavoro che istauravano una co.co.co. con le Ssdl in tema di imposte dirette (assimilazione del reddito percepito al reddito di lavoro dipendente in luogo del reddito diverso) e di previdenza.

Tali abrogazioni, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 87/2018, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), hanno sostanzialmente determinato un ritorno al passato dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, esercitabile nelle forme giuridiche già vigenti alla data di istituzione delle Ssdl, vale a dire:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica ex articolo 36 ss. del Codice civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica disciplinate dal Dpr 361/2000;
- società sportive non lucrative.

Unica disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 in tema di collaborazioni con associazioni e/o società sportive dilettantistiche a non essere stata abrogata dal decreto Dignità è quella di cui al comma 367 relativo al plafond di esenzione dei compensi percepiti dai collaboratori ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m del Tuir, compresi i premi e i rimborsi spese, che passa da 7.500 a 10.000 euro, i quali, quindi:
- non saranno soggetti a ritenute fiscali da parte dell’associazione sportiva dilettantistica (Asd) o società sportiva dilettantistica (Ssd) fino 10.000 euro;
- sarà applicata una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% per la parte di compenso eccedente il suddetto limite di 10.000 e fino a 30.658,28 euro;
- sarà applicata una ritenuta a titolo di acconto pari al 23% per la parte di compenso eccedente 30.658,28 euro.

Le risorse ricavate dalla mancata applicazione della normativa in materia di Ssdl discendenti dalla mancata attuazione:
- della riduzione dell’aliquota Ires,
- dell’applicazione dell’aliquota Iva pari al 10% per i servizi sportivi resi da tali società,
- dalle agevolazioni in materia contributiva/previdenziale legata agli emolumenti percepiti dai collaboratori di tale società,
saranno destinate a un fondo, assegnato all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dedicato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche.

Ritorno al passato: le principali caratteristiche delle Ssd e delle Asd
Le associazioni sportive dilettantistiche (Ads) e le società sportive dilettantistiche (Ssd) disciplinate dall’articolo 90 della legge 289/2002 sono enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico la cui denominazione sociale riporta:
- la finalità sportiva;
- che si tratta di attività dilettantistica.

La forma giuridica che può essere assunta è di:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 ss. del Codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Dpr 361/2000;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti.

Lo statuto delle anzidette associazioni e/o società, ai sensi dell’articolo 90, comma 18 della legge 289/2002, deve essere scritto e riportante:
- la sede legale;
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Se ne ricorrono i requisiti potranno essere iscritte nell’apposito registro istituito presso il Coni, con la conseguente effettiva applicabilità delle disposizioni di cui al sopra menzionato articolo 90, in quanto è riconosciuto a tale ente dall’articolo 7 del Dl 136/2004 la qualifica di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

L’agenzia delle Entrate nella recente circolare 18/E/2018 ha individuato le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare tali associazioni e società ai fini delle imposte dirette e Iva evidenziando innanzitutto che:
- le Asd rientrano nella categoria degli enti diversi dalle società e, se svolgono in via esclusiva o principale l’attività non commerciale, sono riconducibili, quali soggetti passivi Ires, tra gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir;
- le Ssd seppur non perseguenti lo scopo di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e di conseguenza sono riconducibili in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) Tuir.

L’assenza del fine di lucro non incide, pertanto, sulla qualificazione tributaria delle società sportive dilettantistiche il cui reddito è, quindi, determinato, generalmente, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del Tuir relative alle società ed agli enti commerciali, salva la possibilità di applicare, per espressa previsione dell’articolo 90, comma 1 della legge 289/2002, il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991 e dall’articolo 148, comma 3 del Tuir.

Per approfondire: Decreto Dignità, in edicola e on line

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