Imposte

Addizionali maggiorate con l’assegno unico

Effetti diretti sul calcolo dell’Irpef per la sostituzione delle detrazioni con l’Auu. Rischio inasprimento del carico fiscale per alcune fasce di contribuenti.

di Alessio Vagnarelli

Con l’introduzione dell’Assegno unico e universale (Auu) riconosciuto dall’Inps dal 1° marzo 2022, in favore dei nuclei familiari con figli a carico minori di 21 anni (per quelli da 18 a 21 anni solo a determinate condizioni), è stato modificato il sistema delle detrazioni d’imposta con effetti indiretti sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale.

Infatti, il Dlgs 230/2021 ha previsto che l’Auu, erogato mensilmente dall’Inps su richiesta degli interessati per un importo variabile in funzione dell’Isee del nucleo familiare, del numero di figli e della presenza di disabilità, sostituisca, a decorrere dal 1° marzo 2022, le previgenti detrazioni per figli a carico indicate nell’articolo 12 del Tuir (le quali continueranno comunque a operare per i figli maggiori di 21 anni).

Per le addizionali, in base all’articolo 50 del Dlgs 446/1997 (istitutivo dell’addizionale regionale) e all’articolo 1 del Dlgs 360/1998 (istitutivo dell’addizionale comunale), le aliquote d’imposta, fissate annualmente dalle Regioni e dai Comuni, si applicano sul reddito complessivo Irpef al netto degli oneri deducibili. Tuttavia, le addizionali non sono dovute se non è presente un’Irpef da versare.

Pertanto, la sussistenza di oneri detraibili (tra cui quelli per familiari a carico) può comportare la riduzione dell’imposta fino al suo azzeramento, con conseguente inoperatività delle addizionali stesse. Al contrario, in presenza di un’Irpef dovuta (anche per importi bassi), le addizionali colpiranno direttamente il reddito complessivo (al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili), ristabilendo il meccanismo ordinario di funzionamento delle addizionali.

Tuttavia, poiché la determinazione dell’Irpef è il risultato di un’operazione matematica che dall’imposta lorda sottrae, tra l’altro, le detrazioni d’imposta, incluse quelle per familiari a carico, l’aver sostituito quelle per figli a carico (al di sotto dei 21 anni) con l’assegno unico e universale, ha un effetto diretto sul calcolo dell’Irpef stessa e di conseguenza delle addizionali.

Da quest’anno, quindi, alcuni contribuenti (soprattutto quelli con redditi medio-bassi) potrebbero trovarsi in una situazione penalizzante, considerando il fatto che, a causa dell’introduzione dell’Auu e della modifica delle detrazioni per figli a carico, potrebbero, a parità di situazione economica, dover versare inaspettatamente le addizionali regionali e comunali con un inasprimento dell’onere fiscale complessivo.

Questo effetto negativo richiederebbe un intervento immediato del legislatore. Infatti, la “clausola di salvaguardia” prevista dal nuovo comma 4 ter dell’articolo 12 del Tuir (introdotto dall’articolo 19, comma 6, lettera b, del Dl 4/2022 – decreto Sostegni ter) secondo cui «ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione», difficilmente potrà, ai fini del versamento delle addizionali regionale e comunale, essere interpretata in maniera talmente ampia da consentire la completa neutralizzazione degli effetti del passaggio delle detrazioni per figli a carico nel sistema dell’Auu.

Quello delle addizionali non è, però, l’unico caso in cui la fuoriuscita delle detrazioni dei figli a carico dal meccanismo dell’Irpef può comportare un effetto negativo.

Basti richiamare, ad esempio, i criteri di funzionamento del trattamento integrativo al reddito (Dl 3 /2020 come modificato dall’articolo 1, comma 3 della legge 234/2021) per i redditi da 15.000 a 28.000 euro, in cui le detrazioni per familiari a carico aumentano l’importo dell’imposta negativa riconosciuta ai soggetti incapienti.

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