Imposte

Adeguamento ambienti di lavoro, agevolati anche gli investimenti in smart working (ma solo per pochi)

L’estensione ammessa dalle Entrate nella circolare 20/E/2020 riguarda soltanto le attività aperte al pubblico

di Gianluca Dan

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (60% delle spese agevolabili per un massimo di spesa di 80mila euro) si applica anche agli acquisti di software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione e agli investimenti necessari per consentire lo svolgimento del lavoro in smart working. Le Entrate, con la circolare 20/E/2020, chiariscono l’ambito oggettivo di applicazione del tax credit previsto dall’articolo 120 del Dl Rilancio suddividendo le spese agevolabili sostenute nel 2020 tra interventi e investimenti agevolabili.

I primi sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che la stessa norma istitutiva individua negli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Al riguardo la circolare ritiene che tali interventi siano agevolabili se prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate dalle amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili vengono invece identificati come quelli per attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. La norma, riferendosi allo sviluppo, consente di agevolare anche gli investimenti in economia ovvero sviluppati internamente anche se sarà molto più frequente l’acquisto di software, sistemi di videoconferenza oltre a quelli per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Quest’ultima apertura dell’Agenzia sembra però essere vanificata dall’ambito soggettivo di applicazione del tax credit in quanto rivolto agli operatori con attività aperte al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema che generalmente non svolgono attività in smart working. Solo alcune delle attività indicate nella tabella Ateco allegata all’articolo 120 del Dl 34/2020 avranno acquistato dei sistemi di videoconferenza con i relativi apparati essendo principalmente attività aperte al pubblico.

Sempre tra gli investimenti agevolabili rientrano l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (quali i termoscanner).

L’Agenzia non ha previsto, nel provvedimento 259854/2020 emanato insieme alla circolare, meccanismi di riparto proporzionale della dotazione pari a due miliardi di euro prevista dal Dl Rilancio ritenendola, molto probabilmente, sufficiente a consentire di agevolare tutte le richieste essendo i potenziali fruitori, esclusi i minimi, indicati nell’allegato pari a 422.027 contribuenti.

Per la fruizione del credito d’imposta dovrà essere presentata, dal 20 luglio al 30 novembre 2021, apposita comunicazione in modalità telematica indicando l’ammontare delle spese ammissibili alla quale seguirà, entro 5 giorni, la ricevuta di presa in carico o lo scarto motivato. L’utilizzo in compensazione nel modello F24 potrà avvenire dal giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazione, ma in ogni caso solo dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre. Entro tale ultima data sarà possibile cedere, anche parzialmente, il credito comunicandolo alle Entrate dal 1° ottobre 2020.

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