Adeguamento posti di lavoro: credito d’imposta al capolinea
Entro il 30 giugno cessione o compensazione anche per chi lo acquista. L’eventuale eccedenza andrà persa
Staffetta tra il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro e quello sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale nella variante estiva introdotta dal decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021): il primo tax credit scade il 30 giugno mentre per il secondo si deve iniziare a rendicontare le spese agevolabili.
Andiamo con ordine: l’articolo 120 del decreto Rilancio ha istituito il credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro spettante alle imprese e lavoratori autonomi indicati nell’allegato 2 al decreto, tra i quali alberghi, ristoranti, gelaterie, teatri e altri ancora, svolgenti attività in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, fondazioni, altri enti privati e del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro (pertanto il tax credit massimo è di 48mila euro).
Il credito riguarda le spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
La comunicazione delle spese agevolabili doveva essere inviata alle Entrate dal 20 luglio 2020 al 31 maggio scorso e il relativo credito poteva essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio e non oltre il 30 giugno 2021. La cessione (anche parziale) in base all’articolo 122 Dl 34/2020, potrà avvenire entro il 30 giugno obbligando però i cessionari ad utilizzare il credito acquistato entro la stessa data.
Dopo il 30 giugno, l’eventuale eccedenza non potrà più essere utilizzata e andrà definitivamente persa perché il credito non può essere utilizzato in dichiarazione ma esclusivamente in compensazione con F24 o ceduto a terzi. Le istruzioni al quadro RU ricordano la scadenza perentoria del 30 giugno e non permettono il riporto dell’eventuale eccedenza all’esercizio successivo.
Tax credit sanificazione
Invece il credito d’imposta sanificazioni e acquisto Dpi disciplinato dall’articolo 125 decreto Rilancio maturato sugli acquisti del 2020 potrà essere compensato successivamente al 30 giugno e utilizzato anche in sede di dichiarazione dei redditi compilando il quadro RU e riportando gli utilizzi in dichiarazione nel rigo RN18 per le società di capitali, RN35 per le imprese individuali e lavoratori autonomi.
Il tax credit sanificazione è cedibile entro il 31 dicembre 2021 ma il suo mancato utilizzo non ne determina la decadenza perché l’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione normativa, non potrà essere richiesto a rimborso.
Il Dl Sostegni-bis ha previsto una variante estiva del credito d’imposta sanificazione mentre non ha riproposto il tax credit adeguamento.
Il nuovo tax credit sanificazione spetta però in misura ridotta al 30% (contro il precedente 60%) delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti esteso ora alle spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei soggetti beneficiari.