Controlli e liti

Adempimento spontaneo, così gli alert su studi di settore e dichiarazione Iva

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di Michele Brusaterra


Controllo dei dati contenuti negli studi di settore per i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, e controllo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017. Queste le «indicazioni» in merito all’adempimento spontaneo, contenute nei provvedimenti, rispettivamente, del 18 e del 27 giugno scorsi.

L’adempimento spontaneo del contribuente, introdotto dalla legge 190/2015, consiste nella possibilità di chiarire la propria posizione in merito a eventuali segnalazioni dell’amministrazione finanziaria.

Ove il contribuente dovesse verificare la correttezza della segnalazione, può regolarizzare la propria posizione, pagando una sanzione ridotta attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta, quindi, di un rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale che si muove nell’ottica di una maggiore compliance.

Con i provvedimenti del 18 e del 27 giugno scorsi, il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha disposto l’individuazione di anomalie scaturenti, rispettivamente, dagli studi di settore allegati alla dichiarazione dei redditi, relativamente ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, e dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2017.

L’allegato 1 al citato provvedimento del 18 giugno contiene le specifiche tecniche delle tipologie di anomalie individuate dall’Agenzia, con riferimento, appunto, agli studi di settore, tra cui, a mero titolo esemplificativo, la presenza del valore delle esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2016 inferiori o superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2015.

Altre tipologie di anomalie riguardano, per esempio, il valore delle esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, per il periodo d’imposta 2016, inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2015, o, ancora, incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili, e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T – Congiuntura economica, ovvero, infine, omessa indicazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti e di beni strumentali indicati nel modello.

Le tipologie di incongruenze individuate dal citato provvedimento sono precisamente 69, di cui solo alcune riguardano i professionisti, tra cui l’indicatore della «Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi» superiore al doppio della soglia massima.

Come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, n. 83317, le comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall’agenzia delle Entrate via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, relativa al periodo di imposta 2016, e se, naturalmente, l’intermediario ha accettato, con la medesima dichiarazione, di riceverle, ovvero, in ogni caso contrario, attraverso l’utilizzo dell’indirizzo pec del contribuente.

Con il successivo provvedimento 27 giugno scorso viene prevista la verifica, da parte dell’agenzia delle Entrate, attraverso i dati delle fatture trasmesse dai contribuenti, dell’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per il 2017, «ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato».

Il provvedimento dispone altresì, che il contribuente che risulta non aver effettivamente presentato la dichiarazione Iva annuale relativa al 2017, può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando tale dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, ossia entro il 29 luglio prossimo, usufruendo del ravvedimento operoso.


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