Agenzia e pronunce della Cassazione: adeguamento a due velocità
L’allineamento della prassi agli orientamenti di legittimità quando sono pro contribuente può richiedere anni
Due pesi e due misure: così appare agli occhi di molti professionisti l’atteggiamento dell’agenzia delle Entrate nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Quando le sentenze sono “pro Fisco” l’adeguamento è rapido, quasi immediato; quando, invece, sono “pro contribuente” occorrono anni, spesso contraddistinti da decine di decisioni dei giudici, prima che gli uffici vengano invitati ad allinearsi ai principi giurisprudenziali.
L’esperienza di alcuni casi recenti sembra confermare - almeno in alcune situazioni - questa percezione. Con la risoluzione 51/E/2021 l’Agenzia ha richiamato la sentenza 24289/2020 della Suprema corte per negare al cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta in riferimento a un’operazione non imponibile (ovvero esente) in quanto tale diritto spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
In base a questa interpretazione dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997 – contrastata dalla dottrina (Assonime e Aidc Milano, ma anche dal Principio di interpretazione n. 2/Iva di Modulo 24 del Gruppo 24 Ore) e da una parte della giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 2270/01/2021) – qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell’ammontare della detrazione operata, oltre al recupero dell’Iva indebitamente detratta.
Tanta velocità nell’adeguarsi alle pronunce della Corte non si è notata in altre occasioni, ad esempio nei seguenti casi.
• Nel caso della errata riqualificazione operata dagli uffici della plusvalenza da cessione di fabbricati – poi demoliti dall’acquirente – in plusvalenza da cessione di aree edificabili, ai sensi della risoluzione 395/E/2008: il “dietrofront” delle Entrate è arrivato nel 2020 (circolare 23/E) dopo decine di sentenze della Cassazione uniformemente pro-contribuente, a partire dal 2014.
• Nel caso della deducibilità dal reddito professionale dei notai – anziché dal reddito complessivo – dei contributi repertoriali versati alla Cassa previdenziale di categoria: la risoluzione 66/E/2020 si adegua all’ordinanza 18395/2020, ma le prime sentenze della Cassazione in materia sono del 2001.
• Va anche osservato che con la recente risposta ad interpello 539/2021 in tema di riallineamento, si comprende come l’Agenzia non si sia ancora adeguata alle diverse pronunce di Cassazione (11326/2020, 19772/2020 e 32204/2019) che affermano che l’imposta sostitutiva da affrancamento va determinata sull’importo della riserva al netto (e non al lordo) della sostitutiva versata per la rivalutazione o per il riallineamento. Chissà, in questo caso, quanto lunga sarà l’attesa.
Insomma, spesso i tempi sono così lunghi che l’allineamento alle pronunce della Cassazione sull'ecobonus applicato agli immobili d’impresa appare tutto sommato tempestivo, anche se a ben vedere tra le pronunce della Corte (a partire dalla 29164/2019) e la risoluzione 34/E del 25 giugno 2020 è passato quasi un anno.