Agevolabili anche gli oneri accessori
Anche gli oneri accessori rilevano nella determinazione del costo agevolabile ai fini dei maxi-ammortamenti. È quanto confermato dalle Entrate nella risoluzione 152/2017 con specifico riferimento all’iperammortamento, ma con conclusioni che possono essere estese anche alla disciplina del superammortamento.
In particolare, nella risoluzione è stato ribadito che, ai fini della determinazione del costo agevolabile, occorre far riferimento alla definizione di «costo» contenuta all’articolo 110, comma 1 lettera b) del Tuir che include appunto anche gli oneri accessori di diretta imputazione.
La definizione di questi oneri è rinvenibile all’interno del principio contabile Oic 16 («Immobilizzazioni Materiali») che li identifica in tutti quei costi collegati all’acquisto del bene principale, sostenuti per usufruire del cespite nonché trasportarlo nel luogo di utilizzo.
Risulteranno quindi agevolabili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, di trasporto, di installazione, collaudo, montaggio e posa in opera. Anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale possono essere qualificate quali «oneri accessori di diretta imputazione» (Risoluzione 152/2017) - e quindi incluse nel costo del bene agevolabile – nei limiti in cui non assumano natura di «costruzioni».
Una precisazione si rende necessaria per ciò che riguarda eventuali costi per perizie. Infatti, se in linea di principio tali costi sono ammessi al beneficio, in quanto annoverati dall’Oic 16 fra gli oneri accessori, non possono essere incluse le spese sostenute a fronte della perizia giurata richiesta ai fini dell’iperammortamento. Le Entrate hanno infatti ritenuto di non includere tali costi fra quelli agevolabili, in quanto sostenuti ai soli fini di ottenere un beneficio fiscale.
Rientrano, poi, nella determinazione del costo agevolabile le spese sostenute per quelle attrezzature che, pur non qualificandosi quali oneri accessori di diretta imputazione: siano qualificabili come dotazione ordinaria del bene stesso e rappresentino elementi strettamente indispensabili per il funzionamento dell’asset. La risoluzione 152 ha individuato nel 5% del costo del bene agevolato il limite quantitativo forfettario entro il quale tali circostanze sono presuntivamente verificate. Per le spese che eccedano questo limite, ma comunque ritenute agevolabili dal contribuente, sarà onere di quest’ultimo dimostrarne l’ammissibilità.
Sotto il profilo contabile, gli oneri accessori sono generalmente capitalizzati ad incremento del bene principale a cui sono riconducibili e concorrono alla formazione del reddito mediante la procedura di ammortamento di quest’ultimo. Di conseguenza, ai fini del calcolo del beneficio, per le spese e gli oneri accessori l’aliquota di riferimento sarà quella fiscalmente riconosciuta sul bene principale. Al contrario, per le attrezzature qualificabili come dotazioni il coefficiente di ammortamento sarà quello specificatamente previsto dalla disciplina fiscale, indipendentemente dal fatto che le stesse in bilancio seguano le regole di ammortamento previste per il bene principale.